Organizzazione di persone e di beni operanti per il
raggiungimento di fini produttivi in diversi settori.
• Dir. - In diritto commerciale, complesso dei
beni organizzati da un soggetto (l'imprenditore) per l'esercizio dell'impresa
(art. 2.555 del Cod. civ.). I beni che compongono l'
a., singolarmente
considerati, possono essere di natura eterogenea (immobili, brevetti, crediti,
scorte, materie prime, arredamenti per ufficio, ecc.) e possono spettare
all'imprenditore in base a titoli giuridici tra loro diversi; ma in quanto
coordinati al fine dell'esercizio di un'attività produttiva, essi sono
considerati dalla legge unitariamente, e come tali suscettibili di formare
oggetto di rapporti giuridici in capo all'
a. Pur essendo uno strumento
l'
a. è considerata dalla legge come un complesso avente una sua
entità autonoma e indipendente dall'impresa. Gli atti di trasferimento
della proprietà o del godimento dell'
a. commerciale, che devono
essere provati per iscritto, producono due ordini di effetti: l'obbligo
dell'alienante di astenersi da un'attività imprenditrice idonea a sviare
la clientela dell'
a. ceduta (il patto di astenersi dalla concorrenza non
può eccedere la durata di cinque anni) e la successione da parte
dell'acquirente nei contratti in corso di esecuzione. L'alienante non è
liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'
a. ceduta, se non
risulta che i creditori vi hanno consentito. Il terzo contraente può
recedere inoltre dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento,
se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità
dell'alienante. ║
A. agricola: complesso dei beni organizzati
dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività. ║
A. municipalizzata: stabilimento attraverso il quale i comuni provvedono
alla gestione diretta di alcuni servizi che interessano maggiormente i
cittadini: trasporti, distribuzione di acqua potabile e di energia elettrica,
affissioni, mercati, ecc. ║
A. autonoma: termine indicante tutte le
a. statali il cui bilancio è distinto da quello dello Stato. Esse
si distinguono in vari gruppi: il più importante è quello a cui
appartengono le
a. autonome facenti capo a organi dello Stato e aventi
come scopo servizi pubblici di carattere tecnico ed economico, o l'esercizio di
un monopolio fiscale, organi dello Stato privi, di personalità giuridica
e usufruenti di una più evidente autonomia (ad esempio, l'ANAS, Le Poste
Italiane, ecc.). A un secondo gruppo appartengono alcuni particolari istituti,
come ad esempio l'Istituto Poligrafico dello Stato, la Cassa delle Ammende, il
Fondo per il Culto, ecc. Tali
a. sono simili, per molti aspetti, agli
enti pubblici, ma si differenziano per il fatto che questi ultimi sono
subordinati all'amministrazione di un organo dello Stato. ║
A.
coniugale: tipo di
a. gestita in comune dai coniugi che sono in
regime di comunione legale. La figura è contemplata dall'art. 177 del
Cod. Civ. Ciò che caratterizza tale istituto è il fatto che
entrambi i coniugi assumono la qualità di imprenditore, mentre
nell'impresa familiare quest'ultima qualifica è assunta da un solo
soggetto.