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Azienda.

Organizzazione di persone e di beni operanti per il raggiungimento di fini produttivi in diversi settori. • Dir. - In diritto commerciale, complesso dei beni organizzati da un soggetto (l'imprenditore) per l'esercizio dell'impresa (art. 2.555 del Cod. civ.). I beni che compongono l'a., singolarmente considerati, possono essere di natura eterogenea (immobili, brevetti, crediti, scorte, materie prime, arredamenti per ufficio, ecc.) e possono spettare all'imprenditore in base a titoli giuridici tra loro diversi; ma in quanto coordinati al fine dell'esercizio di un'attività produttiva, essi sono considerati dalla legge unitariamente, e come tali suscettibili di formare oggetto di rapporti giuridici in capo all'a. Pur essendo uno strumento l'a. è considerata dalla legge come un complesso avente una sua entità autonoma e indipendente dall'impresa. Gli atti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'a. commerciale, che devono essere provati per iscritto, producono due ordini di effetti: l'obbligo dell'alienante di astenersi da un'attività imprenditrice idonea a sviare la clientela dell'a. ceduta (il patto di astenersi dalla concorrenza non può eccedere la durata di cinque anni) e la successione da parte dell'acquirente nei contratti in corso di esecuzione. L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'a. ceduta, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Il terzo contraente può recedere inoltre dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. ║ A. agricola: complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività. ║ A. municipalizzata: stabilimento attraverso il quale i comuni provvedono alla gestione diretta di alcuni servizi che interessano maggiormente i cittadini: trasporti, distribuzione di acqua potabile e di energia elettrica, affissioni, mercati, ecc. ║ A. autonoma: termine indicante tutte le a. statali il cui bilancio è distinto da quello dello Stato. Esse si distinguono in vari gruppi: il più importante è quello a cui appartengono le a. autonome facenti capo a organi dello Stato e aventi come scopo servizi pubblici di carattere tecnico ed economico, o l'esercizio di un monopolio fiscale, organi dello Stato privi, di personalità giuridica e usufruenti di una più evidente autonomia (ad esempio, l'ANAS, Le Poste Italiane, ecc.). A un secondo gruppo appartengono alcuni particolari istituti, come ad esempio l'Istituto Poligrafico dello Stato, la Cassa delle Ammende, il Fondo per il Culto, ecc. Tali a. sono simili, per molti aspetti, agli enti pubblici, ma si differenziano per il fatto che questi ultimi sono subordinati all'amministrazione di un organo dello Stato. ║ A. coniugale: tipo di a. gestita in comune dai coniugi che sono in regime di comunione legale. La figura è contemplata dall'art. 177 del Cod. Civ. Ciò che caratterizza tale istituto è il fatto che entrambi i coniugi assumono la qualità di imprenditore, mentre nell'impresa familiare quest'ultima qualifica è assunta da un solo soggetto.