Stats Tweet

Avvocato.

(dal latino advocare: chiamare presso di sé). Professionista al quale spetta il compito di difendere la parte in giudizio. L'attuale figura dell'a. che rappresenta e difende la parte in un processo è il risultato di una lunga evoluzione storica che ha avuto i suoi momenti più felici nella Roma repubblicana (con l'advocatus per i processi penali, il procurator e il cognitor per quelli civili). Nel periodo comunale (quando la categoria si organizzò autonomamente all'interno dei Comuni), iniziarono a distinguersi nel senso moderno le due figure dell'a. e del procuratore, e il diritto a farsi rappresentare in giudizio si estese a tutti i cittadini per i processi civili; per l'analogo diritto nei processi penali bisognerà aspettare il 1500. Nei secc. XVII e XVIII la professione dell'a. risentì fortemente della mancanza di regolamentazioni adeguate e di una codificazione e si dovette attendere fino all'epoca della Rivoluzione francese perché la professione tornasse ad assumere l'importanza di un tempo e nei vari Stati italiani si regolamentassero gli interessi della categoria, della giustizia e della clientela. Infine, con l'unità d'Italia furono promulgate delle leggi (nel 1865, 1874, 1926) che regolarono la materia sancendo alcuni principi conservati fino ai nostri giorni, tra cui la distinzione della professione dell'a. da quella di procuratore, l'iscrizione dei professionisti in appositi albi, l'obbligatorietà dell'esame di Stato per i procuratori. Il procuratore e l'a. sono tuttora due figure distinte: il primo rappresenta la parte nel processo, compiendo tutti quegli atti che la parte stessa dovrebbe compiere, mentre il secondo in pratica difende, servendosi di argomentazioni giuridiche, la pretesa della parte o la posizione dell'imputato. Il procuratore non può esercitare al di fuori della circoscrizione della propria corte d'appello, mentre l'a. può assumere la difesa di ogni cittadino, in ogni parte del Paese. I requisiti indispensabili per l'esercizio della professione sono la laurea in Giurisprudenza, la pratica biennale per poter sostenere l'esame di Stato e l'iscrizione all'albo; sono istituite corporazioni professionali (ordini) di a. e procuratori di cui fanno parte tutti gli iscritti ai diversi albi. La legge 24 luglio 1985 n. 406 ha ulteriormente innovato la materia relativa all'attività forense, specialmente quella del procuratore legale.