(dal latino
advocare: chiamare presso di sé).
Professionista al quale spetta il compito di difendere la parte in giudizio.
L'attuale figura dell'
a. che rappresenta e difende la parte in un
processo è il risultato di una lunga evoluzione storica che ha avuto i
suoi momenti più felici nella Roma repubblicana (con l'
advocatus
per i processi penali, il
procurator e il
cognitor per quelli
civili). Nel periodo comunale (quando la categoria si organizzò
autonomamente all'interno dei Comuni), iniziarono a distinguersi nel senso
moderno le due figure dell'
a. e del procuratore, e il diritto a farsi
rappresentare in giudizio si estese a tutti i cittadini per i processi civili;
per l'analogo diritto nei processi penali bisognerà aspettare il 1500.
Nei secc. XVII e XVIII la professione dell'
a. risentì fortemente
della mancanza di regolamentazioni adeguate e di una codificazione e si dovette
attendere fino all'epoca della Rivoluzione francese perché la professione
tornasse ad assumere l'importanza di un tempo e nei vari Stati italiani si
regolamentassero gli interessi della categoria, della giustizia e della
clientela. Infine, con l'unità d'Italia furono promulgate delle leggi
(nel 1865, 1874, 1926) che regolarono la materia sancendo alcuni principi
conservati fino ai nostri giorni, tra cui la distinzione della professione
dell'
a. da quella di procuratore, l'iscrizione dei professionisti in
appositi albi, l'obbligatorietà dell'esame di Stato per i procuratori. Il
procuratore e l'
a. sono tuttora due figure distinte: il primo rappresenta
la parte nel processo, compiendo tutti quegli atti che la parte stessa dovrebbe
compiere, mentre il secondo in pratica difende, servendosi di argomentazioni
giuridiche, la pretesa della parte o la posizione dell'imputato. Il procuratore
non può esercitare al di fuori della circoscrizione della propria corte
d'appello, mentre l'
a. può assumere la difesa di ogni cittadino,
in ogni parte del Paese. I requisiti indispensabili per l'esercizio della
professione sono la laurea in Giurisprudenza, la pratica biennale per poter
sostenere l'esame di Stato e l'iscrizione all'albo; sono istituite corporazioni
professionali (ordini) di
a. e procuratori di cui fanno parte tutti gli
iscritti ai diversi albi. La legge 24 luglio 1985 n. 406 ha ulteriormente
innovato la materia relativa all'attività forense, specialmente quella
del procuratore legale.