Qualunque danno che interessa una nave o un aeromobile.
║ Per estens. - Danno, guasto che impedisce il normale funzionamento di un
macchinario. • Dir. internaz. - Il complesso dei
danni e delle spese straordinarie causati da provvedimenti presi dal comandante
della nave in pericolo, o da chi ne fa le veci, al fine di salvare la nave
stessa e il carico in situazioni di emergenza. Già le norme della
Lex
Rhodia de iactu accolte nel diritto romano prevedevano la ripartizione del
danno subito dal proprietario della merce, che era stata sacrificata e gettata
in mare allo scopo di salvare la nave da un naufragio, fra i comproprietari del
carico non danneggiato. Nel diritto moderno si distinguono le
a.
particolari - da cui sono colpiti navi e carico per vizio proprio o per caso
fortuito - e quelle comuni. Quest'ultime sono le
a. derivanti dalle
decisioni prese dal comandante della nave. Le
a. particolari sono
sopportate soltanto da chi ne è colpito, mentre i danni dipendenti da
a. comuni vanno ripartiti - in base alle norme di York e Anversa - fra
tutti i proprietari del carico della nave secondo una percentuale determinata da
una speciale procedura.