(dal greco
autonomía: indipendenza politica).
Libertà di vivere e regolarsi con leggi proprie.
• Dir. priv. -
A. patrimoniale:
espressione con cui si indica l'insensibilità totale o parziale del
patrimonio alla soddisfazione dei creditori. Il privilegio di cui godono le
persone giuridiche si esprime nella limitazione del rischio. L'
a.
patrimoniale nel caso di enti dotati di personalità giuridica è
perfetta: vi è insensibilità completa del patrimonio della persona
giuridica nei confronti dei creditori dei singoli membri e, allo stesso modo,
insensibilità del patrimonio personale dei singoli membri per i debiti
contratti dalla persona giuridica. Per gli altri enti (non riconosciuti),
è prevista un'
a. patrimoniale imperfetta: i creditori dei singoli
membri non possono aggredire i beni imputati all'ente; mentre i creditori
dell'ente possono aggredire il patrimonio dei singoli membri e soddisfare su di
esso il proprio credito. • Dir. pubbl. -
Caratteristica degli enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni) che
viene identificata, da un lato, nella potestà di emanare vere e proprie
norme giuridiche; e dall'altro nel perseguimento di finalità e di
interessi propri della collettività amministrata, secondo un proprio
indirizzo politico e amministrativo, distinto e indipendente da quello statale.
Il principio di
a. è sancito dall'art. 5 della Costituzione,
secondo il quale "la Repubblica , una e indivisibile, riconosce e promuove le
a. locali e adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'
a.". ║
A. locali: complesso dei poteri e delle
funzioni riconosciuti dallo Stato agli enti e alle strutture locali, secondo i
principi del decentramento amministrativo. •
Filos. - Kant riconduce l'
a. alla volontà umana, in quanto l'uomo
nell'ordine morale obbedisce alla legge che nasce dalla sua
coscienza.