Conferimento. • Dir. -
Conflitto d'a.: la situazione che si forma quando, rispetto a un
determinato oggetto, due autorità appartenenti ad ordini diversi e che
esercitano altresì diverse funzioni, si dichiarano ambedue competenti a
provvedere (Zanobini). Agli effetti della legge 11.3.1953 n. 87 se la Regione
invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione ad
altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono
proporre ricorso alla Corte Costituzionale per il regolamento di competenza. Del
pari può proporre ricorso la Regione la cui sfera di competenza
costituzionale sia invasa da un atto dello Stato. Il termine per proporre
ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o
pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato. Il ricorso
è proposto per lo Stato dal presidente del Consiglio dei ministri o da un
ministro da lui delegato e per la Regione dal presidente della Giunta regionale
in seguito a deliberazione della Giunta stessa. Il ricorso per regolamento di
competenza deve indicare come sorge il conflitto di
a. e specificare
l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le
disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono
violate. L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di
a.
fra Stato e Regione ovvero tra Regioni può essere, in pendenza del
giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte. Per i
ricorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme che riguardano i
procedimenti per le questioni di legittimità costituzionale. ║
Negozio di a.: negozio giuridico con cui viene arricchita la sfera
patrimoniale di un soggetto a spese di un altro soggetto. L'arricchimento
può consistere nell'acquisto di un diritto, nell'acquisizione del
possesso, nella rimozione di un limite, nell'esonero da un obbligo.