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Attentato.

(dal latino attentare). Qualsiasi tentativo criminoso, specialmente contro i poteri riconosciuti dello Stato e contro le persone che tali poteri rappresentano. I delitti di a. sono comportamenti incriminati dalla legge penale come delitti consumati, indipendentemente dal fatto che venga raggiunto o meno il risultato dall'autore del reato. La punibilità sta nel fatto di aver mirato a raggiungere un certo risultato e non di averlo raggiunto. Si tratta cioè di atti che vengono puniti anche se sono rimasti allo stadio del tentativo di reato e che in base alle norme generali del diritto penale non avrebbero i requisiti tecnico-giuridici per essere puniti come tentativo. La legislazione italiana contempla vari tipi di a.A. contro i capi di Stato esteri: delitto punito, nel caso di a. alla vita e, nel caso di a. all'incolumità o alla libertà personale, con la reclusione. La disposizione predetta si applica solo nel caso in cui la legge straniera garantisca, reciprocamente, al capo dello Stato italiano parità di tutela penale; in caso contrario il colpevole è punito con un aumento della pena prevista per il delitto di omicidio. ║ A. contro la costituzione dello Stato: delitto di chi commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma di governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato. È punito con la reclusione. ║ A. contro i diritti politici del cittadino: delitto che consiste nell'impedire in tutto o in parte, con violenza, minaccia o inganno, l'esercizio di un diritto politico, ovvero nel determinare taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà. È punito con la reclusione. ║ A. all'integrità, indipendenza e unità dello Stato: delitto di chi commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato. È punito con la pena dell'ergastolo. Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità o a distaccare dalla madrepatria un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità. Colui che istiga a commettere questo delitto è punito, se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione. ║ A. contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali: delitto consistente in un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 2) alle Assemblee legislative o ad una di queste o alla Corte costituzionale o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni. È punito con la reclusione. ║ A. contro il presidente della Repubblica: è punito con l'ergastolo. ║ A. alla morale familiare: delitto commesso da chi nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni pubblicitarie, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare. È punito con la multa. ║ A. alla sicurezza degli impianti e dei trasporti: delitto di chiunque pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria e di chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per l'illuminazione o per le industrie, alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche in modo tale che ne derivi pericolo per la pubblica incolumità. È punito con la reclusione.