(dal latino
attentare). Qualsiasi tentativo criminoso,
specialmente contro i poteri riconosciuti dello Stato e contro le persone che
tali poteri rappresentano. I delitti di
a. sono comportamenti incriminati
dalla legge penale come delitti consumati, indipendentemente dal fatto che venga
raggiunto o meno il risultato dall'autore del reato. La punibilità sta
nel fatto di aver mirato a raggiungere un certo risultato e non di averlo
raggiunto. Si tratta cioè di atti che vengono puniti anche se sono
rimasti allo stadio del tentativo di reato e che in base alle norme generali del
diritto penale non avrebbero i requisiti tecnico-giuridici per essere puniti
come tentativo. La legislazione italiana contempla vari tipi di
a.
║
A. contro i capi di Stato esteri: delitto punito, nel caso di
a. alla vita e, nel caso di
a. all'incolumità o alla
libertà personale, con la reclusione. La disposizione predetta si applica
solo nel caso in cui la legge straniera garantisca, reciprocamente, al capo
dello Stato italiano parità di tutela penale; in caso contrario il
colpevole è punito con un aumento della pena prevista per il delitto di
omicidio. ║
A. contro la costituzione dello Stato: delitto di chi
commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma di
governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato.
È punito con la reclusione. ║
A. contro i diritti politici del
cittadino: delitto che consiste nell'impedire in tutto o in parte, con
violenza, minaccia o inganno, l'esercizio di un diritto politico, ovvero nel
determinare taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà.
È punito con la reclusione. ║
A. all'integrità,
indipendenza e unità dello Stato: delitto di chi commette un fatto
diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla
sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello
Stato. È punito con la pena dell'ergastolo. Alla stessa pena soggiace
chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità o a distaccare
dalla madrepatria un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua
sovranità. Colui che istiga a commettere questo delitto è punito,
se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la
reclusione. ║
A. contro organi costituzionali e contro le Assemblee
regionali: delitto consistente in un fatto diretto a impedire, in tutto o in
parte, anche temporaneamente: 1) al presidente della Repubblica o al Governo
l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 2) alle
Assemblee legislative o ad una di queste o alla Corte costituzionale o alle
Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni. È punito con la
reclusione. ║
A. contro il presidente della Repubblica: è
punito con l'ergastolo. ║
A. alla morale familiare: delitto
commesso da chi nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei
disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni pubblicitarie,
espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare.
È punito con la multa. ║
A. alla sicurezza degli impianti e dei
trasporti: delitto di chiunque pone in pericolo la sicurezza dei pubblici
trasporti per terra, per acqua o per aria e di chiunque attenta alla sicurezza
delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla
produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per
l'illuminazione o per le industrie, alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni
telegrafiche o telefoniche in modo tale che ne derivi pericolo per la pubblica
incolumità. È punito con la reclusione.