Atto dell'assolvere in riferimento al diritto o alla
religione. • Dir. - Provvedimento del giudice
penale con il quale si proscioglie l'imputato dal reato di cui è
accusato. L'
a. completa viene data: per l'insussistenza del fatto di cui
l'imputato è accusato, perché il fatto non è stato commesso
dall'accusato, perché questi non vi ha partecipato, perché
l'imputato è persona non imputabile, perché il fatto non
costituisce reato, ecc. L'
a. dubitativa viene data, invece, per
insufficienza di prove. • Rel. -
A.
sacramentale: atto con cui il sacerdote dichiara il penitente prosciolto dai
peccati commessi in nome di Cristo e della Chiesa. Nella religione cattolica
l'
a. è un vero e proprio giudizio e il sacerdote deve possedere
una speciale delega del vescovo per poter amministrare il sacramento della
penitenza; nella religione protestante, al contrario, la formula d'
a. ha
valore puramente verbale, poiché è sufficiente la sola fede per la
remissione dei peccati.