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Assoluzione.

Atto dell'assolvere in riferimento al diritto o alla religione. • Dir. - Provvedimento del giudice penale con il quale si proscioglie l'imputato dal reato di cui è accusato. L'a. completa viene data: per l'insussistenza del fatto di cui l'imputato è accusato, perché il fatto non è stato commesso dall'accusato, perché questi non vi ha partecipato, perché l'imputato è persona non imputabile, perché il fatto non costituisce reato, ecc. L'a. dubitativa viene data, invece, per insufficienza di prove. • Rel. - A. sacramentale: atto con cui il sacerdote dichiara il penitente prosciolto dai peccati commessi in nome di Cristo e della Chiesa. Nella religione cattolica l'a. è un vero e proprio giudizio e il sacerdote deve possedere una speciale delega del vescovo per poter amministrare il sacramento della penitenza; nella religione protestante, al contrario, la formula d'a. ha valore puramente verbale, poiché è sufficiente la sola fede per la remissione dei peccati.