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Assicurazione.

L'atto dell'assicurare; l'assicurarsi. • Sport - Nell'alpinismo, la posizione di stabilità assunta da un alpinista in cordata, con l'aiuto di chiodi e moschettoni, durante il movimento di un compagno, per garantire a quest'ultimo sicurezza. • Dir. - Contratto mediante il quale l'assicuratore (letteralmente, colui che sottoscrive la polizza di a. e si assume il rischio) è obbligato al risarcimento, corrispondente a un certo premio, delle perdite e dei danni che possono derivare all'assicurato da caso fortuito o da forza maggiore; oppure, è tenuto al pagamento di una somma di denaro secondo gli eventi e la durata della vita di una o più persone. Si distingue tra a. sulla vita e a. contro i danni, ma l'elemento comune ai vari tipi di a. è il concetto di soddisfazione di un bisogno eventuale. Caratteristica delle a. contro i danni è che l'indennizzo non può in nessun caso superare il danno effettivamente subito dall'assicurato (in questo caso la legge prevede la nullità e la rettifica del contratto). L'a. sulla vita non è legata al principio dell'indennizzo: la somma che l'assicuratore si impegna a versare e il premio sono calcolati con riferimento alla durata della vita dell'assicurato, e la somma può essere di qualsiasi entità. ║ A. obbligatoria della responsabilità civile: introdotta nella legislazione italiana con la legge del 24 dicembre 1969, prevede la costituzione di un fondo per il risarcimento dei danni nei casi in cui un sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato o non coperto da a. In conseguenza dello sviluppo della motorizzazione, il ramo assicurativo RCA (Responsabilità Civile Automezzi) risulta preponderante. Nuove norme per le a. di tipo RCA sono state introdotte con la legge 26.2.1977 n. 39. Esse riguardano la disciplina dell'a. obbligatoria e apportano, inoltre, modifiche alla precedente normativa sulla responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Nuove norme, tendenti a rendere più rigorosa la disciplina per l'esercizio delle a. private, sono state introdotte con la legge 26.1.1980 n. 13. Le modifiche apportate riguardano l'esercizio dell'a. sia da parte di compagnie aventi sede legale in uno degli Stati membri della CEE, sia di quelle aventi sede in altro territorio estero. Il decreto presidenziale del 9 aprile 1986 n. 124 ha modificato i minimi di garanzia per l'a. obbligatoria RCA derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti. Tale aggiornamento è stato necessario per adeguare i minimi di garanzia vigenti in Italia con quelli fissati in ambito CEE, tenendo anche conto dell'inflazione della lira. ║ A. sociali: l'a. sociale, a differenza di quella privata, soddisfa l'interesse della collettività, garantendo una adeguata protezione alla classe lavoratrice. L'intervento dello Stato ha lo scopo di sanzionare l'obbligatorietà dell'a., di attribuire gli oneri dell'a. a persona diversa dall'assicurato e di affidare l'esercizio dell'a. a un ente pubblico senza fini di lucro. In Italia, attualmente, è affidata ai seguenti istituti: INAM, per le a. contro le malattie; INPS, per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione e la tubercolosi; INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali. ║ A. e Previdenza: verso la metà degli anni Ottanta vi è stato un aumento del ricorso a forme previdenziali assicurative private che affiancano la Previdenza pubblica. In particolare, si tratta di contratti di a. che i lavoratori o, in alcuni casi, le aziende stesse stipulano con le imprese assicuratrici al fine di costituire fondi pensionistici privati. Dal 1982 al 1989 il loro ritmo di crescita è stato del 12% l'anno, in termini reali.