Mancata presenza da un luogo determinato.
• Dir. - Scomparsa di una persona dal luogo in
cui vive abitualmente senza avere notizie certe sulla sua reale esistenza. Una
volta accertata l'
a. gli eredi, previo inventario e versamento di
cauzione, possono entrare in possesso dei beni dell'assente senza però
disporne; se l'assente ritorna, deve ricevere i beni nello stesso stato in cui
si trovavano e, insieme, un terzo delle rendite.
• Mar. -
A. da bordo: arbitraria
lontananza di un marinaio dalla nave per un periodo non superiore a cinque
giorni in patria e a due giorni all'estero. Se l'assente si costituisce quando
la nave è ancora in porto, è sottoposto solo a sanzioni
disciplinari; se invece la nave ha già preso il mare viene considerato
disertore. • Med. - Breve perdita di coscienza.
Si verifica generalmente in caso di attacchi di epilessia e in stati nervosi
depressivi o di semplice stanchezza cerebrale.