Lavoratore che esercita una attività di carattere
artistico o meno nella propria bottega, da solo o aiutato da un piccolo numero
di lavoratori. • Dir. - Titolare di un'impresa
artigiana, secondo la definizione che ne dà la legge 8 agosto 1985 n.
443. Per essere considerata artigiana un'impresa deve avere per scopo la
produzione di beni o la prestazione di servizi, escluse le attività
agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella
circolazione dei beni ausiliari. Inoltre deve essere organizzata e operare con
il lavoro del suo titolare e dei suoi familiari (art. 2.083 Cod. Civ.) e non
superare determinati limiti numerici di personale dipendente (secondo il tipo di
attività da otto a trentadue dipendenti). L'impresa è considerata
artigiana anche se è esercitata in società, purché si
tratti di società di persone o società cooperative e a condizione
che la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa,
il lavoro abbia funzione di preminenza sul capitale.