(dal latino
adrogatio). Pretendere qualcosa per se
stessi, arrogarsi un diritto. • St. del dir. -
Nel diritto romano, l'adozione da parte di un
pater familias di un altro
pater familias, il quale trae seco necessariamente nella nuova famiglia i
suoi
filii familias, se ne ha, e il suo patrimonio. In epoca storica,
veniva fatta davanti ai comizi curiati presieduti dal pontefice, il quale, presa
cognizione della cosa, interrogava l'adottante, l'adottato e finalmente il
popolo delle curie (rappresentato formalmente già nell'ultima età
repubblicana da trenta littori) se consentiva. Davanti alle curie non era
possibile l'
a. delle donne e degli impuberi. Nell'età imperiale,
Antonino Pio permise tuttavia, sotto certe cautele, anche l'
a. degli
impuberi. Gli effetti dell'
a. erano perfettamente identici a quelli della
procreazione entro la famiglia: l'adottato si staccava completamente dalla sua
famiglia, nella quale perdeva ogni diritto, e veniva ad acquistare posizione e
diritti eguali agli altri membri del nuovo gruppo: nome, prenome, patronimico,
culto, agnazione, gente, tribù, ecc.