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Arresto.

Fermata, interruzione, sospensione. • Dir. - Nel diritto penale, pena detentiva prevista per le contravvenzioni: di regola la durata dell'a. può variare da cinque giorni a tre anni (art. 25 Cod. Pen.); quando non supera i sei mesi l'a. può essere scontato in regime di semilibertà. Nel diritto processuale penale l'a. è il provvedimento con cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica privano della libertà una persona colta nell'atto di commettere un delitto. L'a. è obbligatorio quando il reo viene colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore a tre anni o l'ergastolo. È inoltre obbligatorio quando si tratta di persona dichiarata delinquente abituale o che si trova sottoposta a misure di sicurezza personale. Le ipotesi di a. obbligatorio previste dal Codice sono integrate da quelle previste dal Testo unico di pubblica sicurezza. Per una serie di reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore ai due anni, l'a. è facoltativo. In ogni caso, l'a. va convalidato dall'autorità giudiziaria. In caso contrario la persona arrestata deve essere rimessa in libertà. Se la convalida dell'a. non è motivata, il provvedimento deve essere revocato. (V. CARCERE e CIRCOSTANZE DI REATO). ║ A. domiciliare: tra le disposizioni di legge tese a venire incontro alle esigenze del cittadino arrestato e in attesa di giudizio, va segnalata l'introduzione dell'a. domiciliare. Per i casi particolari e, sino all'introduzione di una più precisa normativa nel 1984, valutati singolarmente dal magistrato inquirente e lasciati quindi alla discrezionalità della stessa magistratura, l'a. può essere trasformato in a. domiciliare, sempre che le prove acquisite siano tali da non consentire all'imputato di inquinarle e che egli non costituisca pericolo per sé e per gli altri. L'istituto degli a. domiciliari (l'imputato ha l'obbligo di non lasciare la propria abitazione) non va confuso col regime di libertà vigilata e con quello di semilibertà che consente al detenuto di svolgere un'attività lavorativa al di fuori del carcere dove è tenuto a rientrare per il pernottamento. • Sport - Nel calcio, a. e rilancio: atto di fermare il pallone ricevuto da un compagno o da un avversario a cui segue un tiro immediato verso un proprio compagno smarcato e ben appostato, per poter continuare proficuamente l'azione. È una dote dei palleggiatori e dei giocatori abili nel lavoro di appoggio e di lancio. A. della palla: atto mediante il quale il giocatore che riceve o intercetta il pallone ne ferma la corsa. Può essere immediato, con pallone fermato tra il piede del giocatore e il terreno, oppure smorzato: in questo caso l'azione viene interrotta bruscamente; l'a. può essere smorzato con il collo del piede, con il petto, con la fronte. ║ Nel basket, azione del giocatore che in possesso del pallone si ferma dopo il palleggio; l'a. può essere a un tempo, quando il giocatore si ferma a piedi pari, battendoli a terra contemporaneamente; oppure a due tempi, quando l'a. avviene in due passi successivi. In quest'ultimo caso come piede perno viene considerato quello che tocca terra per primo. ║ Nella scherma, colpo diritto che lo schermitore può vibrare a un avversario che attacca con finte. Lo si tira in primo tempo, se l'antagonista fa una sola finta, in primo o secondo tempo se ne fa due. ║ Nello sci, fase finale del salto; avviene sul piano d'arrivo e consiste nella curva a sci uniti che il saltatore effettua per fermarsi al termine della pista di atterraggio. A. saltato: modo di fermarsi durante la scivolata, quando la velocità è piuttosto ridotta, facendo perno su una racchetta per alzare dalla neve gli sci uniti e compiere in aria una rotazione a destra o a sinistra e quindi riportarli sulla neve. Può essere effettuato anche con due racchette. ║ Nel combattimento, nella lotta greco-romana e nella lotta stile libero, può essere decretato dall'arbitro, quando si riscontra da parte di un contendente la volontà di non combattere. ║ Nel pugilato, l'a. può avvenire per ordine dell'arbitro o del commissario di giuria. L'arbitro ha l'obbligo di intervenire ogni qualvolta ritenga che uno dei pugili si trovi in stato di evidente inferiorità e non sia in grado di continuare l'incontro, o se uno dei pugili sia di classe nettamente inferiore all'avversario. Deve anche arrestare l'incontro ogni qualvolta ritenga di dover squalificare uno dei pugili. Nel caso che uno dei combattenti abbia riportato una ferita e l'arbitro non sia in grado di valutarne da sé la gravità, egli può sospendere l'incontro e chiedere il parere del medico di servizio, attenendosi poi al suo responso. L'arbitro può infine decidere l'a. su richiesta effettuata dal secondo assistente per mezzo del getto dell'asciugamano. • Med. - A. cardiocircolatorio: a. della funzione di pompa del cuore con cessazione della portata cardiaca e della perfusione degli organi. Può essere causato da alterazione dell'attività elettrica del cuore, della contrattilità miocardica, del ritorno venoso o della portata cardiaca. Alla normale temperatura corporea, il cervello ne viene danneggiato in maniera irreversibile se l'a. perdura oltre i quattro minuti. La terapia iniziale (BLS, Basic Life Support) comprende il mantenimento della pervietà delle vie aeree, la ventilazone con aria aspirata con il metodo a bocca a bocca o naso bocca, il massaggio cardiaco esterno. La terapia successiva (ACLS, Advanced Cardiac Life Support) comprende la correzione dell'acidosi metabolica e degli squilibri elettrolitici, la ventilazione con ossigeno al 100% mediante intubazione e l'elettrocardiogramma per una diagnosi differenziale tra i vari tipi di a. • Fotogr. - Bagno di a.: nella stampa fotografica, il trattamento riservato ai negativi per evitare macchie e fissare maggiormente l'immagine.