Fermata, interruzione, sospensione.
• Dir. - Nel diritto penale, pena detentiva
prevista per le contravvenzioni: di regola la durata dell'
a. può
variare da cinque giorni a tre anni (art. 25 Cod. Pen.); quando non supera i sei
mesi l'
a. può essere scontato in regime di semilibertà. Nel
diritto processuale penale l'
a. è il provvedimento con cui gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica privano
della libertà una persona colta nell'atto di commettere un delitto.
L'
a. è obbligatorio quando il reo viene colto in flagranza di un
delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore a
tre anni o l'ergastolo. È inoltre obbligatorio quando si tratta di
persona dichiarata delinquente abituale o che si trova sottoposta a misure di
sicurezza personale. Le ipotesi di
a. obbligatorio previste dal Codice
sono integrate da quelle previste dal Testo unico di pubblica sicurezza. Per una
serie di reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore ai due anni, l'
a. è facoltativo. In ogni caso,
l'
a. va convalidato dall'autorità giudiziaria. In caso contrario
la persona arrestata deve essere rimessa in libertà. Se la convalida
dell'
a. non è motivata, il provvedimento deve essere revocato.
(V. CARCERE e CIRCOSTANZE DI REATO). ║
A. domiciliare: tra le disposizioni di legge
tese a venire incontro alle esigenze del cittadino arrestato e in attesa di
giudizio, va segnalata l'introduzione dell'
a. domiciliare. Per i casi
particolari e, sino all'introduzione di una più precisa normativa nel
1984, valutati singolarmente dal magistrato inquirente e lasciati quindi alla
discrezionalità della stessa magistratura, l'
a. può essere
trasformato in
a. domiciliare, sempre che le prove acquisite siano tali
da non consentire all'imputato di inquinarle e che egli non costituisca pericolo
per sé e per gli altri. L'istituto degli
a. domiciliari
(l'imputato ha l'obbligo di non lasciare la propria abitazione) non va confuso
col regime di libertà vigilata e con quello di semilibertà che
consente al detenuto di svolgere un'attività lavorativa al di fuori del
carcere dove è tenuto a rientrare per il pernottamento.
• Sport - Nel calcio,
a. e rilancio: atto
di fermare il pallone ricevuto da un compagno o da un avversario a cui segue un
tiro immediato verso un proprio compagno smarcato e ben appostato, per poter
continuare proficuamente l'azione. È una dote dei palleggiatori e dei
giocatori abili nel lavoro di appoggio e di lancio.
A. della palla: atto
mediante il quale il giocatore che riceve o intercetta il pallone ne ferma la
corsa. Può essere immediato, con pallone fermato tra il piede del
giocatore e il terreno, oppure smorzato: in questo caso l'azione viene
interrotta bruscamente; l'
a. può essere smorzato con il collo del
piede, con il petto, con la fronte. ║ Nel basket, azione del giocatore che
in possesso del pallone si ferma dopo il palleggio; l'
a. può
essere a un tempo, quando il giocatore si ferma a piedi pari, battendoli a terra
contemporaneamente; oppure a due tempi, quando l'
a. avviene in due passi
successivi. In quest'ultimo caso come piede perno viene considerato quello che
tocca terra per primo. ║ Nella scherma, colpo diritto che lo schermitore
può vibrare a un avversario che attacca con finte. Lo si tira in primo
tempo, se l'antagonista fa una sola finta, in primo o secondo tempo se ne fa
due. ║ Nello sci, fase finale del salto; avviene sul piano d'arrivo e
consiste nella curva a sci uniti che il saltatore effettua per fermarsi al
termine della pista di atterraggio.
A. saltato: modo di fermarsi durante
la scivolata, quando la velocità è piuttosto ridotta, facendo
perno su una racchetta per alzare dalla neve gli sci uniti e compiere in aria
una rotazione a destra o a sinistra e quindi riportarli sulla neve. Può
essere effettuato anche con due racchette. ║ Nel combattimento, nella
lotta greco-romana e nella lotta stile libero, può essere decretato
dall'arbitro, quando si riscontra da parte di un contendente la volontà
di non combattere. ║ Nel pugilato, l'
a. può avvenire per
ordine dell'arbitro o del commissario di giuria. L'arbitro ha l'obbligo di
intervenire ogni qualvolta ritenga che uno dei pugili si trovi in stato di
evidente inferiorità e non sia in grado di continuare l'incontro, o se
uno dei pugili sia di classe nettamente inferiore all'avversario. Deve anche
arrestare l'incontro ogni qualvolta ritenga di dover squalificare uno dei
pugili. Nel caso che uno dei combattenti abbia riportato una ferita e l'arbitro
non sia in grado di valutarne da sé la gravità, egli può
sospendere l'incontro e chiedere il parere del medico di servizio, attenendosi
poi al suo responso. L'arbitro può infine decidere l'
a. su
richiesta effettuata dal secondo assistente per mezzo del getto
dell'asciugamano. • Med. -
A.
cardiocircolatorio:
a. della funzione di pompa del cuore con
cessazione della portata cardiaca e della perfusione degli organi. Può
essere causato da alterazione dell'attività elettrica del cuore, della
contrattilità miocardica, del ritorno venoso o della portata cardiaca.
Alla normale temperatura corporea, il cervello ne viene danneggiato in maniera
irreversibile se l'
a. perdura oltre i quattro minuti. La terapia iniziale
(BLS,
Basic Life Support) comprende il mantenimento della pervietà
delle vie aeree, la ventilazone con aria aspirata con il metodo a bocca a bocca
o naso bocca, il massaggio cardiaco esterno. La terapia successiva (ACLS,
Advanced Cardiac Life Support) comprende la correzione dell'acidosi
metabolica e degli squilibri elettrolitici, la ventilazione con ossigeno al 100%
mediante intubazione e l'elettrocardiogramma per una diagnosi differenziale tra
i vari tipi di
a. • Fotogr. -
Bagno di
a.: nella stampa fotografica, il trattamento riservato ai negativi per
evitare macchie e fissare maggiormente l'immagine.