Che dipende dalla volontà del singolo senza
riferimento a una norma; fatto e detto irregolare, ingiustificato, abusivo.
• Dir. -
Esercizio a. delle proprie
ragioni: delitto contro l'amministrazione della giustizia. È commesso
da chi, al fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo ricorrere al
giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé o con violenza sulle cose o
con minaccia alle persone. Tale delitto è punito, a querela della persona
offesa, con la multa e/o con la reclusione. Lo scopo del legislatore, nella
previsione di tali figure di delitti è quello di evitare la violenta
sostituzione dell'attività individuale a quella degli organi giudiziari
nella tutela dei propri diritti, in quanto l'autotutela violenta è
consentita soltanto quando l'attualità del pericolo rende impossibile il
ricorso all'autorità giudiziaria (casi di legittima difesa). ║
A. invasione e occupazione di aziende agricole o industriali: delitto
contro l'economia pubblica. È compiuto da chi, al solo scopo di impedire
o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade o occupa l'altrui azienda
agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o
strumenti destinati alla produzione agricola o industriale. È punito con
la reclusione e con la multa. La condanna importa l'interdizione da ogni ufficio
sindacale per la durata di anni cinque.