(dal greco
a privativo e
pólis:
città). Soggetto privo di cittadinanza legale a causa della perdita della
cittadinanza di origine e dell'impossibilità di acquistarne altra, in
seguito a emigrazione determinata da motivi politici, o per essere figlio di
a. Il fenomeno dell'apolidia si ricollega negativamente al fenomeno della
cittadinanza. Posto infatti che la cittadinanza è uno
status o
condizione giuridica di appartenenza a uno Stato determinato, da questo
attribuita alle persone fisiche che rispondono ai requisiti stabiliti dal suo
ordinamento, può verificarsi che un individuo, o perché è
nato in una situazione di fatto che impediva tale riconoscimento o perché
successivamente lo Stato gli ha tolto il riconoscimento attribuitogli in
origine, non venga qualificato come cittadino da nessuno Stato, cosicché
egli risulta privo di cittadinanza. Sin dal secolo scorso l'Istituto di diritto
internazionale, in numerose sessioni, tentò di sanzionare il generale
principio, proprio della filosofia giusnaturalistica, secondo il quale ogni
individuo deve necessariamente avere una cittadinanza. La Società delle
Nazioni, nel tentativo di codificare il diritto internazionale, stabilì
il principio secondo cui gli Stati erano obbligati ad attribuire la loro
cittadinanza ai soggetti nati sul territorio da madre cittadina e da padre
a., ovvero di cittadinanza ignota, e confermò essere di interesse
comune a tutti gli Stati che ciascun cittadino avesse una nazionalità e
una soltanto. L'argomento fu in seguito oggetto dell'intervento
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo
del 1948 garantiva infatti a ciascun individuo il diritto di avere una
cittadinanza, tentando, nello stesso tempo, di imporre il divieto
dell'arbitraria privazione di essa da parte degli Stati membri. L'art. 32 della
convenzione di New York relativa allo statuto degli
a. dispose che gli
Stati membri dovevano facilitare l'assimilazione degli
a., accelerando la
procedura relativa e riducendo al minimo le spese di tale procedura. La stessa
convenzione affermò inoltre il principio secondo cui agli
a.
doveva essere riconosciuta la medesima posizione giuridica degli stranieri.
Maggiore importanza pratica hanno avuto le numerose convenzioni bilaterali fra
Stati dirette a regolare la materia dell'apolidia mediante l'emanazione di una
legislazione comune che eliminasse o riducesse il fenomeno fra i due Stati
contraenti. Risultati notevoli hanno anche conseguito gli accordi aventi per
oggetto la condizione internazionale degli
a. Con l'accordo di Ginevra
del 1922 e con quelli successivi del 1924, 1926, 1928, furono istituiti speciali
documenti di identità, i cosiddetti
passaporti Nansen, rilasciati
in particolare ai rifugiati russi. Nel 1933 ancora a Ginevra furono emanate
altre norme con le quali si stabilivano misure di previdenza sociale a favore
degli
a. e si adottava il domicilio come criterio di collegamento per la
materia relativa ai rapporti personali fra coniugi. La precedente convenzione di
New York aveva approvato un progetto in base al quale la posizione giuridica
degli
a. era regolata dalla legge del luogo in cui l'
a. aveva
domicilio e, in mancanza, dalla legge del luogo di residenza. Inoltre gli Stati
di residenza erano tenuti a rilasciare loro documenti certificativi e titoli di
viaggio. Si suole distinguere l'
a. di diritto dall'
a. di fatto.
Nel primo stato si trovano generalmente coloro che sono privi di qualsiasi
cittadinanza e perciò sforniti della protezione internazionale da parte
di qualsiasi Stato; nel secondo coloro che, pur mantenendo formalmente la
cittadinanza di un determinato Stato, non beneficiano più di fatto della
protezione che compete al cittadino. Il fenomeno dell'apolidia è
generalmente determinato dall'affermarsi di regimi politici a base dittatoriale,
che causano l'esodo in massa di cittadini venuti a trovarsi in contrasto con la
nuova tendenza politica. Quando ciò si verifica può accadere che
il nuovo governo privi della cittadinanza coloro che si sono rifugiati
all'estero o neghi loro la protezione diplomatica. Fra le cause principali che
determinano l'apolidia deve distinguersi l'apolidia dalla nascita dall'apolidia
dovuta a perdita della cittadinanza. La prima deriva dall'inesistenza di una
norma giuridica che consideri un determinato legame di fatto come idoneo
all'acquisto della cittadinanza. La seconda è dovuta alla perdita di una
cittadinanza che prima si possedeva e che si è persa o per volontà
dell'individuo o per volontà dello Stato. L'apolidia per volontà
dell'individuo, che si verifica nei casi in cui il soggetto rinuncia
spontaneamente alla propria cittadinanza senza acquistarne nessun'altra,
è attualmente pressoché impossibile, in quanto tutti gli Stati
civili subordinano la perdita della cittadinanza all'acquisto della cittadinanza
di un altro Stato. I più frequenti casi di apolidia si verificano invece
per effetto di perdita della cittadinanza per volontà dello Stato. Le
cause per le quali lo Stato priva un individuo della sua cittadinanza possono
essere molteplici, tutte riconducibili al principio secondo cui ciascuno Stato
ha competenza esclusiva sia per quanto concerne l'attribuzione della
cittadinanza sia per quanto concerne la revoca della medesima. È inoltre
principio di diritto internazionale che gli Stati possono sancire la perdita
della cittadinanza, a titolo di pena, qualora il soggetto abbia tenuto un
comportamento lesivo del prestigio o degli interessi dello Stato. In Italia la
condizione dell'
a. è regolata dall'art. 29 delle disposizioni
sulla legge in generale che, per quanto riguarda i diritti civili, lo equipara
ai cittadini dello Stato. In genere può dirsi che agli
a. è
riconosciuta una totale capacità, eccetto che per l'esercizio di quei
diritti per i quali è ritenuta indispensabile la qualifica di cittadino.
Sotto questo riflesso perciò gli
a. possono muoversi liberamente
sul territorio dello Stato di residenza, recarsi all'estero, avvalersi della
giurisdizione, esercitare qualsiasi professione; al contrario essi non godono di
quel complesso di diritti denominati politici, il cui esercizio è
strettamente connesso con il possesso della cittadinanza italiana.