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Apòlide.

(dal greco a privativo e pólis: città). Soggetto privo di cittadinanza legale a causa della perdita della cittadinanza di origine e dell'impossibilità di acquistarne altra, in seguito a emigrazione determinata da motivi politici, o per essere figlio di a. Il fenomeno dell'apolidia si ricollega negativamente al fenomeno della cittadinanza. Posto infatti che la cittadinanza è uno status o condizione giuridica di appartenenza a uno Stato determinato, da questo attribuita alle persone fisiche che rispondono ai requisiti stabiliti dal suo ordinamento, può verificarsi che un individuo, o perché è nato in una situazione di fatto che impediva tale riconoscimento o perché successivamente lo Stato gli ha tolto il riconoscimento attribuitogli in origine, non venga qualificato come cittadino da nessuno Stato, cosicché egli risulta privo di cittadinanza. Sin dal secolo scorso l'Istituto di diritto internazionale, in numerose sessioni, tentò di sanzionare il generale principio, proprio della filosofia giusnaturalistica, secondo il quale ogni individuo deve necessariamente avere una cittadinanza. La Società delle Nazioni, nel tentativo di codificare il diritto internazionale, stabilì il principio secondo cui gli Stati erano obbligati ad attribuire la loro cittadinanza ai soggetti nati sul territorio da madre cittadina e da padre a., ovvero di cittadinanza ignota, e confermò essere di interesse comune a tutti gli Stati che ciascun cittadino avesse una nazionalità e una soltanto. L'argomento fu in seguito oggetto dell'intervento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 garantiva infatti a ciascun individuo il diritto di avere una cittadinanza, tentando, nello stesso tempo, di imporre il divieto dell'arbitraria privazione di essa da parte degli Stati membri. L'art. 32 della convenzione di New York relativa allo statuto degli a. dispose che gli Stati membri dovevano facilitare l'assimilazione degli a., accelerando la procedura relativa e riducendo al minimo le spese di tale procedura. La stessa convenzione affermò inoltre il principio secondo cui agli a. doveva essere riconosciuta la medesima posizione giuridica degli stranieri. Maggiore importanza pratica hanno avuto le numerose convenzioni bilaterali fra Stati dirette a regolare la materia dell'apolidia mediante l'emanazione di una legislazione comune che eliminasse o riducesse il fenomeno fra i due Stati contraenti. Risultati notevoli hanno anche conseguito gli accordi aventi per oggetto la condizione internazionale degli a. Con l'accordo di Ginevra del 1922 e con quelli successivi del 1924, 1926, 1928, furono istituiti speciali documenti di identità, i cosiddetti passaporti Nansen, rilasciati in particolare ai rifugiati russi. Nel 1933 ancora a Ginevra furono emanate altre norme con le quali si stabilivano misure di previdenza sociale a favore degli a. e si adottava il domicilio come criterio di collegamento per la materia relativa ai rapporti personali fra coniugi. La precedente convenzione di New York aveva approvato un progetto in base al quale la posizione giuridica degli a. era regolata dalla legge del luogo in cui l'a. aveva domicilio e, in mancanza, dalla legge del luogo di residenza. Inoltre gli Stati di residenza erano tenuti a rilasciare loro documenti certificativi e titoli di viaggio. Si suole distinguere l'a. di diritto dall'a. di fatto. Nel primo stato si trovano generalmente coloro che sono privi di qualsiasi cittadinanza e perciò sforniti della protezione internazionale da parte di qualsiasi Stato; nel secondo coloro che, pur mantenendo formalmente la cittadinanza di un determinato Stato, non beneficiano più di fatto della protezione che compete al cittadino. Il fenomeno dell'apolidia è generalmente determinato dall'affermarsi di regimi politici a base dittatoriale, che causano l'esodo in massa di cittadini venuti a trovarsi in contrasto con la nuova tendenza politica. Quando ciò si verifica può accadere che il nuovo governo privi della cittadinanza coloro che si sono rifugiati all'estero o neghi loro la protezione diplomatica. Fra le cause principali che determinano l'apolidia deve distinguersi l'apolidia dalla nascita dall'apolidia dovuta a perdita della cittadinanza. La prima deriva dall'inesistenza di una norma giuridica che consideri un determinato legame di fatto come idoneo all'acquisto della cittadinanza. La seconda è dovuta alla perdita di una cittadinanza che prima si possedeva e che si è persa o per volontà dell'individuo o per volontà dello Stato. L'apolidia per volontà dell'individuo, che si verifica nei casi in cui il soggetto rinuncia spontaneamente alla propria cittadinanza senza acquistarne nessun'altra, è attualmente pressoché impossibile, in quanto tutti gli Stati civili subordinano la perdita della cittadinanza all'acquisto della cittadinanza di un altro Stato. I più frequenti casi di apolidia si verificano invece per effetto di perdita della cittadinanza per volontà dello Stato. Le cause per le quali lo Stato priva un individuo della sua cittadinanza possono essere molteplici, tutte riconducibili al principio secondo cui ciascuno Stato ha competenza esclusiva sia per quanto concerne l'attribuzione della cittadinanza sia per quanto concerne la revoca della medesima. È inoltre principio di diritto internazionale che gli Stati possono sancire la perdita della cittadinanza, a titolo di pena, qualora il soggetto abbia tenuto un comportamento lesivo del prestigio o degli interessi dello Stato. In Italia la condizione dell'a. è regolata dall'art. 29 delle disposizioni sulla legge in generale che, per quanto riguarda i diritti civili, lo equipara ai cittadini dello Stato. In genere può dirsi che agli a. è riconosciuta una totale capacità, eccetto che per l'esercizio di quei diritti per i quali è ritenuta indispensabile la qualifica di cittadino. Sotto questo riflesso perciò gli a. possono muoversi liberamente sul territorio dello Stato di residenza, recarsi all'estero, avvalersi della giurisdizione, esercitare qualsiasi professione; al contrario essi non godono di quel complesso di diritti denominati politici, il cui esercizio è strettamente connesso con il possesso della cittadinanza italiana.