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Appello.

Invocazione di aiuto, richiamo. ║ L'azione di chiamare più persone, costituenti un gruppo omogeneo, per nome, seguendo un ordine preciso, generalmente quello alfabetico. • Ord. scol. - Nella terminologia scolastica, in particolare universitaria, ciascuna delle serie di turni costituenti una sessione di esami. • Dir. - Mezzo di impugnazione diretto a ottenere da un giudice superiore una sentenza diversa da quella emanata da altro giudice di grado inferiore. Nel processo civile è ammesso contro quasi tutte le sentenze eccetto quelle del giudice conciliatore e quelle che, su espressa richiesta delle parti, sono pronunciate secondo equità anziché secondo diritto. Il termine per proporre l'a. è di trenta giorni. Indipendentemente dalla notificazione, l'a. non può esercitarsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. L'a. si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, citazione che deve essere notificata alla parte avversaria. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni debbono a loro volta, sotto pena di decadenza, proporre le loro impugnazioni nello stesso processo. Nel giudizio di a. non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d'ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Possono invece proporsi in a. nuove eccezioni, si possono produrre nuovi documenti e si può chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova. Nelle controversie individuali di lavoro, l'a., qualunque sia il giudice che ha pronunciato la sentenza, si propone alla Corte d'a. (V. CORTE) che funziona da magistratura del lavoro. Nel processo penale l'a. si esercita contro un'ordinanza o una sentenza emessa nell'istruzione o nel giudizio. Giudice di a. è il tribunale per le sentenze del pretore, la Corte d'a. per le sentenze del tribunale, e la Corte d'Assise d'a. per le sentenze della Corte d'Assise. Legittimati a proporre a. sono l'imputato e il pubblico ministero e, per i soli interessi civili, anche il responsabile civile e la parte civile. L'a. tanto del pubblico ministero quanto dell'imputato attribuisce al giudice superiore la cognizione del procedimento limitatamente a quei punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (tantum devolutum quantum appellatum), e ciò in forza del divieto della reformatio in peius, per cui quando l'appellante è il solo imputato il giudice non può infliggere una pena più grave per specie o quantità, né revocare benefici. ║ A. incidentale: istituto previsto dall'ultimo comma dell'art. 515 del Cod. Pen., abrogato nel 1971 con sentenza della Corte Costituzionale. In base a questa disposizione il pubblico ministero poteva, anche dopo aver rinunciato a proporre a., cambiare idea e impugnare la sentenza davanti al giudice di a. Tale fattispecie è stata dichiarata incostituzionale poiché creava disparità fra accusa e difesa, oltre a consentire un margine di discrezionalità al pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.