(dal francese
apanage: provvigione di pane). Nel
diritto medievale, dopo l'istituzione della primogenitura, l'attribuzione dovuta
ai cadetti di sangue reale di determinati territori, non per esercitarvi diritti
di sovranità, bensì per percepirne i redditi. Tale istituzione
risale a Ugo Capeto, in Francia, ma nel corso dei secoli subì varie
limitazioni; già nel XIII sec. l'
a. territoriale venne sostituito
parzialmente con un corrispettivo in denaro. Nel 1790 l'Assemblea Costituente
francese lo trasformò definitivamente in rendita-appannaggio. ║ Per
estens. - Compenso fisso, stipendio; rendita, dote. ║ Fig. -
Peculiarità, prerogativa; ricompensa, premio conquistato dopo una prova
impegnativa (specie nel linguaggio sportivo). ║ Attualmente, assegno
trasmesso ai membri delle famiglie regnanti o a chi ricopre cariche pubbliche di
rilievo. ║
Armi d'a.: le armi appartenenti ai principi del ramo
cadetto della famiglia reale.