(dal greco
apostasía: allontanamento,
defezione). Pubblico rinnegamento della propria religione, o setta, per
abbracciarne un'altra. ║ Per estens. - Ripudio di una dottrina, di un
partito; abbandono totale di un obbligo o di un principio morale. ║ In
epoca bizantina, anche il reato di ribellione e tradimento contro l'imperatore.
• Dir. can. - L'abbandono totale della fede da
parte del battezzato; reputato peccato grave, fin dai primi tempi la Chiesa lo
ha punito con pene severissime: i chierici venivano immediatamente deposti dal
loro ufficio e i laici erano colpiti da scomunica. L'
a. ricadeva anche
sotto le leggi civili; il Codice Giustinianeo, ad esempio, prevedeva la confisca
dei beni e il divieto di testare. Nel Medioevo si comminarono anche l'esilio e,
a volte, la pena di morte. Attualmente il Codice di Diritto canonico riserva
agli apostati la scomunica
latae sententiae, che spetta essenzialmente
alla Sede Apostolica.