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Apostasìa.

(dal greco apostasía: allontanamento, defezione). Pubblico rinnegamento della propria religione, o setta, per abbracciarne un'altra. ║ Per estens. - Ripudio di una dottrina, di un partito; abbandono totale di un obbligo o di un principio morale. ║ In epoca bizantina, anche il reato di ribellione e tradimento contro l'imperatore. • Dir. can. - L'abbandono totale della fede da parte del battezzato; reputato peccato grave, fin dai primi tempi la Chiesa lo ha punito con pene severissime: i chierici venivano immediatamente deposti dal loro ufficio e i laici erano colpiti da scomunica. L'a. ricadeva anche sotto le leggi civili; il Codice Giustinianeo, ad esempio, prevedeva la confisca dei beni e il divieto di testare. Nel Medioevo si comminarono anche l'esilio e, a volte, la pena di morte. Attualmente il Codice di Diritto canonico riserva agli apostati la scomunica latae sententiae, che spetta essenzialmente alla Sede Apostolica.