Dir. - Istituto di origine greca, meglio definito nel
diritto romano e ancora vigente nel diritto moderno, secondo cui il debitore
consegna al creditore, a garanzia del prestito, un immobile che il creditore ha
il diritto-dovere di amministrare convenientemente con il diritto di fruire
degli utili, computando in cambio uno sconto degli interessi o, nel caso, del
capitale. Al creditore-amministratore spettano gli obblighi di pagamento delle
spese inerenti la gestione e degli eventuali contributi. Il debitore, una volta
risolto il debito, rientra subito in possesso della sua proprietà.
L'estinzione del debito deve essere effettuata non oltre il termine di dieci
anni, essendo esclusa la possibilità di estinguere lo stesso mediante il
passaggio di proprietà del bene immobile dato in garanzia.