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Antìcresi.

Dir. - Istituto di origine greca, meglio definito nel diritto romano e ancora vigente nel diritto moderno, secondo cui il debitore consegna al creditore, a garanzia del prestito, un immobile che il creditore ha il diritto-dovere di amministrare convenientemente con il diritto di fruire degli utili, computando in cambio uno sconto degli interessi o, nel caso, del capitale. Al creditore-amministratore spettano gli obblighi di pagamento delle spese inerenti la gestione e degli eventuali contributi. Il debitore, una volta risolto il debito, rientra subito in possesso della sua proprietà. L'estinzione del debito deve essere effettuata non oltre il termine di dieci anni, essendo esclusa la possibilità di estinguere lo stesso mediante il passaggio di proprietà del bene immobile dato in garanzia.