Imposizione gravosa alla quale non è possibile
sottrarsi, vessazione, sopruso. • Encicl. - Il
termine, di origine persiana, indicava in Egitto e negli Stati ellenistici
prestazioni forzate imposte dalle autorità pubbliche alle popolazioni, in
particolare concernenti l'obbligo di fornire mezzi e conducenti per il trasporto
di uomini e di cose. Questo istituto fu disciplinato giuridicamente dal diritto
romano, a livello individuale e collettivo, come obbligo ad assicurare il
trasporto di uomini e merci nell'interesse dello Stato. Dalla legislazione
imperiale passò a quella barbarica, dove cominciò a indicare
più in generale, oltre ai servizi di trasporto, anche attività
coatte imposte alla popolazione. In età feudale l'
a. venne
computata in giornate lavorative dovute, soprattutto dai servi della gleba, al
feudatario. Gli abusi che accentuarono il carattere vessatorio di
quest'istituto, peraltro sopravvissuto in certe sue forme fino al XIX sec.,
hanno caratterizzato il valore semantico del vocabolo odierno, che è una
variante di questo termine,
anghería.
• Dir. internaz. -
Diritto d'a.:
facoltà da parte di uno Stato belligerante, o anche neutrale ma che si
trovi in condizione di pericolo o di emergenza pubblica, di distruggere o
requisire, con obbligo di indennizzo, navi mercantili, aeromobili, materiale
ferroviario o altri mezzi di trasporto, di proprietà di sudditi di altri
Stati che si trovino sotto la sua giurisdizione, anche solo di occupante. Il
diritto di
a. non concerne le prestazioni degli equipaggi o dei
conducenti, quando siano essi stessi cittadini stranieri.