Stats Tweet

Angarìa.

Imposizione gravosa alla quale non è possibile sottrarsi, vessazione, sopruso. • Encicl. - Il termine, di origine persiana, indicava in Egitto e negli Stati ellenistici prestazioni forzate imposte dalle autorità pubbliche alle popolazioni, in particolare concernenti l'obbligo di fornire mezzi e conducenti per il trasporto di uomini e di cose. Questo istituto fu disciplinato giuridicamente dal diritto romano, a livello individuale e collettivo, come obbligo ad assicurare il trasporto di uomini e merci nell'interesse dello Stato. Dalla legislazione imperiale passò a quella barbarica, dove cominciò a indicare più in generale, oltre ai servizi di trasporto, anche attività coatte imposte alla popolazione. In età feudale l'a. venne computata in giornate lavorative dovute, soprattutto dai servi della gleba, al feudatario. Gli abusi che accentuarono il carattere vessatorio di quest'istituto, peraltro sopravvissuto in certe sue forme fino al XIX sec., hanno caratterizzato il valore semantico del vocabolo odierno, che è una variante di questo termine, anghería. • Dir. internaz. - Diritto d'a.: facoltà da parte di uno Stato belligerante, o anche neutrale ma che si trovi in condizione di pericolo o di emergenza pubblica, di distruggere o requisire, con obbligo di indennizzo, navi mercantili, aeromobili, materiale ferroviario o altri mezzi di trasporto, di proprietà di sudditi di altri Stati che si trovino sotto la sua giurisdizione, anche solo di occupante. Il diritto di a. non concerne le prestazioni degli equipaggi o dei conducenti, quando siano essi stessi cittadini stranieri.