Dir. - Reato previsto dall'art. 1.105 del Codice della
Navigazione, consistente nel disobbedire a un ordine del comandante o
nell'abbandonarsi collettivamente a una manifestazione tumultuosa da parte di
membri dell'equipaggio, in numero non inferiore a un terzo del totale. La pena
prevista, se il fatto non costituisce delitto più grave, è la
reclusione. Se l'
a. ha il fine di interrompere la navigazione, oppure di
far cambiare direzione alla nave o all'aereo, la reclusione prevista è
maggiore. Subiscono la stessa pena gli ammutinati che siano in possesso di armi;
per i capi e gli organizzatori sono previste pene più gravi. La semplice
inosservanza di un ordine del comandante o di un superiore (se l'ordine riguarda
un servizio tecnico per la sicurezza della navigazione) è punita sempre
con la reclusione; se dall'ordine non eseguito deriva pericolo per la vita o
l'incolumità di persone, la reclusione è maggiorata. Uguale
è la pena se il servizio pubblico subisce un grave turbamento.
L'
a. è previsto come reato anche dall'art. 175 del Codice Penale
Militare di pace e di guerra, quando almeno quattro militari rifiutano, omettono
o ritardano di obbedire a un ordine del superiore, ovvero persistono nella
proposizione di una istanza, di un esposto o di un reclamo. || Per estens. -
Atto di ribellione, rivolta.