Stats Tweet

Ammutinamento.

Dir. - Reato previsto dall'art. 1.105 del Codice della Navigazione, consistente nel disobbedire a un ordine del comandante o nell'abbandonarsi collettivamente a una manifestazione tumultuosa da parte di membri dell'equipaggio, in numero non inferiore a un terzo del totale. La pena prevista, se il fatto non costituisce delitto più grave, è la reclusione. Se l'a. ha il fine di interrompere la navigazione, oppure di far cambiare direzione alla nave o all'aereo, la reclusione prevista è maggiore. Subiscono la stessa pena gli ammutinati che siano in possesso di armi; per i capi e gli organizzatori sono previste pene più gravi. La semplice inosservanza di un ordine del comandante o di un superiore (se l'ordine riguarda un servizio tecnico per la sicurezza della navigazione) è punita sempre con la reclusione; se dall'ordine non eseguito deriva pericolo per la vita o l'incolumità di persone, la reclusione è maggiorata. Uguale è la pena se il servizio pubblico subisce un grave turbamento. L'a. è previsto come reato anche dall'art. 175 del Codice Penale Militare di pace e di guerra, quando almeno quattro militari rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine del superiore, ovvero persistono nella proposizione di una istanza, di un esposto o di un reclamo. || Per estens. - Atto di ribellione, rivolta.