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Ammissione.

(dal latino admissio). Atto e conseguenza dell'ammettere. • Mecc. - Operazione mediante la quale la miscela carburata penetra nei cilindri di un motore a scoppio. L'operazione è regolata dal carburatore a seconda delle necessità di regime del motore. • Dir. - A. al passivo: in diritto fallimentare, la domanda di a. al passivo viene presentata al giudice delegato da chiunque vanti un credito verso il fallito; essa deve contenere il cognome e il nome del creditore, l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi. Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui ha sede il tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale. La domanda di a. al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza dei termini per gli atti che non possono compiersi durante il fallimento. • Ord. scol. - Esame di a.: in vigore fino al 1969, era previsto per accedere al liceo classico al termine delle classi ginnasiali e per accedere alla facoltà di Magistero dopo il conseguimento della maturità magistrale. Attualmente viene sostenuto dagli studenti che desiderino accedere a determinati istituti di istruzione artistica e ad accademie nazionali di danza e di arte drammatica.