(dal latino
admissio). Atto e conseguenza
dell'ammettere. • Mecc. - Operazione mediante la
quale la miscela carburata penetra nei cilindri di un motore a scoppio.
L'operazione è regolata dal carburatore a seconda delle necessità
di regime del motore. • Dir. -
A. al
passivo: in diritto fallimentare, la domanda di
a. al passivo viene
presentata al giudice delegato da chiunque vanti un credito verso il fallito;
essa deve contenere il cognome e il nome del creditore, l'indicazione della
somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione e dei
documenti giustificativi. Se il creditore non è domiciliato nel comune in
cui ha sede il tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del
domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si
fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale. La domanda di
a.
al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza
dei termini per gli atti che non possono compiersi durante il fallimento.
• Ord. scol. -
Esame di a.: in vigore
fino al 1969, era previsto per accedere al liceo classico al termine delle
classi ginnasiali e per accedere alla facoltà di Magistero dopo il
conseguimento della maturità magistrale. Attualmente viene sostenuto
dagli studenti che desiderino accedere a determinati istituti di istruzione
artistica e ad accademie nazionali di danza e di arte drammatica.