Che si riferisce all'amministrazione, sia pubblica sia
privata. • Dir. -
Diritto a.: la parte
del diritto pubblico che ha per oggetto l'organizzazione, i mezzi e le forme di
attività della pubblica amministrazione e i conseguenti rapporti
giuridici fra la medesima e gli altri soggetti. Alla funzione del diritto in
generale, che si limita a stabilire nei riguardi dei cittadini i confini esterni
delle rispettive sfere giuridiche, il diritto
a. ne aggiunge altre, in
quanto determina anche, in modo positivo, i compiti che devono essere propri
dell'amministrazione nei vari campi, nonché le misure che la medesima
deve adottare per provvedere alle varie situazioni: la legge aggiunge alla
condotta
a. una funzione di direzione e di comando.
• St. - Dal punto di vista storico, l'origine
del diritto
a. può considerarsi relativamente recente. Gli antichi
Stati italiani lo conobbero in senso proprio solo in seguito alla codificazione
francese, dopo la proclamazione del Regno d'Italia. L'unificazione
a.
delle varie province seguì all'unificazione politica: tra le numerose
leggi piemontesi fatte proprie dal Regno, una posizione di particolare
importanza occupa la legge 20 marzo 1865, n. 2.248 ("Sull'unificazione
a.
del Regno"). Essa costituì un vero codice di diritto
a. in quanto
comprensiva di ben sei leggi fondamentali: la legge comunale e provinciale, la
legge sulla pubblica sicurezza, quelle sulla sanità pubblica, sul
Consiglio di Stato, sul contenzioso
a., sui lavori pubblici. Di tutte
queste leggi, soltanto le ultime due sono tuttora in vigore, sia pure soltanto
in parte.