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Amministrativo.

Che si riferisce all'amministrazione, sia pubblica sia privata. • Dir. - Diritto a.: la parte del diritto pubblico che ha per oggetto l'organizzazione, i mezzi e le forme di attività della pubblica amministrazione e i conseguenti rapporti giuridici fra la medesima e gli altri soggetti. Alla funzione del diritto in generale, che si limita a stabilire nei riguardi dei cittadini i confini esterni delle rispettive sfere giuridiche, il diritto a. ne aggiunge altre, in quanto determina anche, in modo positivo, i compiti che devono essere propri dell'amministrazione nei vari campi, nonché le misure che la medesima deve adottare per provvedere alle varie situazioni: la legge aggiunge alla condotta a. una funzione di direzione e di comando. • St. - Dal punto di vista storico, l'origine del diritto a. può considerarsi relativamente recente. Gli antichi Stati italiani lo conobbero in senso proprio solo in seguito alla codificazione francese, dopo la proclamazione del Regno d'Italia. L'unificazione a. delle varie province seguì all'unificazione politica: tra le numerose leggi piemontesi fatte proprie dal Regno, una posizione di particolare importanza occupa la legge 20 marzo 1865, n. 2.248 ("Sull'unificazione a. del Regno"). Essa costituì un vero codice di diritto a. in quanto comprensiva di ben sei leggi fondamentali: la legge comunale e provinciale, la legge sulla pubblica sicurezza, quelle sulla sanità pubblica, sul Consiglio di Stato, sul contenzioso a., sui lavori pubblici. Di tutte queste leggi, soltanto le ultime due sono tuttora in vigore, sia pure soltanto in parte.