Stats Tweet

Aldio.

Secondo il diritto longobardo, servo che viveva in regime di semilibertà: non si poteva allontanare dalla terra assegnatagli, in giudizio veniva rappresentato dal padrone, non poteva partecipare alle assemblee popolari né far parte dell'esercito, ma godeva di una pur limitata libertà. In tal modo si sancì l'esistenza di una classe intermedia fra i liberi e gli schiavi, che era partecipe dello stato giuridico degli uni e degli altri, e la cui condizione era simile a quella in cui si trovava l'antica clientela romana. Le persone che appartenevano a questo particolare gruppo sociale erano chiamate a. presso i Longobardi e i Bavari, liti invece presso i Franchi e i Sassoni. La classe degli a. aveva le sue radici lontane nella condizione, formalizzata dal diritto romano, dei victi dediticii. Ad essa vennero aggregati anche i semplici manomessi che, per il diritto germanico, dovevano obbedire al signore; dopo le invasioni, furono aggregate al gruppo degli a. anche i liberi coloni e i dipendenti legati al patrocinio. Il diritto germanico, inoltre, concesse agli a., pur non essendo questi liberi, una certa capacità giuridica, accordando loro la possibilità di difendere i propri diritti.