Secondo il diritto longobardo, servo che viveva in regime di
semilibertà: non si poteva allontanare dalla terra assegnatagli, in
giudizio veniva rappresentato dal padrone, non poteva partecipare alle assemblee
popolari né far parte dell'esercito, ma godeva di una pur limitata
libertà. In tal modo si sancì l'esistenza di una classe intermedia
fra i liberi e gli schiavi, che era partecipe dello stato giuridico degli uni e
degli altri, e la cui condizione era simile a quella in cui si trovava l'antica
clientela romana. Le persone che appartenevano a questo particolare gruppo
sociale erano chiamate
a. presso i Longobardi e i Bavari,
liti
invece presso i Franchi e i Sassoni. La classe degli
a. aveva le sue
radici lontane nella condizione, formalizzata dal diritto romano, dei
victi
dediticii. Ad essa vennero aggregati anche i semplici manomessi che, per il
diritto germanico, dovevano obbedire al signore; dopo le invasioni, furono
aggregate al gruppo degli
a. anche i liberi coloni e i dipendenti legati
al patrocinio. Il diritto germanico, inoltre, concesse agli
a., pur non
essendo questi liberi, una certa capacità giuridica, accordando loro la
possibilità di difendere i propri diritti.