Che riguarda la coltivazione dei campi o la proprietà
agricola. • Bot. -
Botanica a.: scienza
che studia le piante coltivate per uso alimentare. ║
Chimica a.:
scienza che studia la natura del terreno in rapporto alle piante ivi coltivate.
Si basa sulla teoria di G. Liebig, secondo la quale il nutrimento delle piante
è dato da sostanze inorganiche quali acqua, anidride carbonica, acido
fosforico e altri elementi. Tale teoria portò all'uso dei concimi
chimici. • Econ. -
Reddito a.: parte del
reddito del terreno derivante dal capitale d'esercizio e dal lavoro
dell'agricoltore. Viene calcolato secondo specifiche tariffe d'estimo e concorre
alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e in generale ad altri fini fiscali.
• Dir. -
Diritto a.: comprende la
disciplina giuridica che regola l'attività economica volta all'esercizio
dell'agricoltura, nonché di altre attività collaterali, quali
l'allevamento del bestiame, la silvicoltura, l'apicoltura e così via. Le
sue norme sono contenute nel Codice civile e in un'ampia legislazione.
• St. -
Culti a.: culti relativi alle
divinità dei campi. Tali culti, praticati da popolazioni abitanti nelle
campagne, sono considerati oggi l'origine dei cosiddetti "misteri". ║
Leggi a.: leggi che regolavano, nella Roma antica, l'uso e il possesso
della terra e che disponevano del territorio pubblico (demanio). Questa materia
rivestiva un'importanza elevatissima in epoca repubblicana, dal momento che
l'agricoltura rappresentava la maggior fonte di entrate e che le terre venivano
generalmente assegnate ai senatori. Molte di tali leggi miravano alla
risoluzione della crisi sociale determinata dalla concentrazione dell'agro
pubblico nelle mani di pochi. Tra le leggi
a. più importanti
ricordiamo la
rogatio Cassia, proposta nel 486 a.C. da Spurio Cassio e
mirante alla suddivisione del territorio conquistato agli Ernici, tra i Latini
alleati e i plebei. La
Licinia Sextia, approvata nel 367 a.C. per
pacificare la plebe durante la minaccia di una invasione gallica, limitava il
possesso terriero a 500 iugeri pro capite. La legge
Sempronia I,
presentata nel 133 a.C. da Tiberio Gracco, limitava anch'essa l'occupazione e il
possesso delle terre demaniali (fino a 1.000 iugeri). La
Sempronia II,
presentata da Caio Gracco, riprendeva sostanzialmente la I, con l'aggiunta di
alcuni perfezionamenti intesi ad accertare la consistenza territoriale del
patrimonio pubblico. La legge
Iulia, presentata nel 59 a.C. da G. Cesare,
convalidava le vendite e le assegnazioni delle
leges Corneliae, con le
quali Silla aveva premiato i suoi soldati. •
Pol. -
Partito a.: gruppo politico costituito da cittadini con lo scopo
di intervenire nel controllo della gestione dei pubblici poteri, per difendere i
diritti dei settori sociali economicamente dipendenti dalle attività
agricole. Caratteristiche comuni ai numerosi partiti
a. costituiti in
tempi e luoghi differenti, sono la difesa del diritto di proprietà
privata e la tensione verso l'apparato industriale, al quale l'agricoltura
fatica ad adeguarsi. Esempi storici di questo tipo di organizzazione politica
sono dati dalla lega degli Junker prussiani, nella Germania settentrionale della
fine del XIX sec., dal Partito nazionale rumeno dei contadini costituitosi tra
le due guerre mondiali, dal Partito croato dei contadini. In Italia una simile
organizzazione fu costituita subito dopo la prima guerra mondiale, ma venne ben
presto soffocata dal Fascismo.