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Agrario.

Che riguarda la coltivazione dei campi o la proprietà agricola. • Bot. - Botanica a.: scienza che studia le piante coltivate per uso alimentare. ║ Chimica a.: scienza che studia la natura del terreno in rapporto alle piante ivi coltivate. Si basa sulla teoria di G. Liebig, secondo la quale il nutrimento delle piante è dato da sostanze inorganiche quali acqua, anidride carbonica, acido fosforico e altri elementi. Tale teoria portò all'uso dei concimi chimici. • Econ. - Reddito a.: parte del reddito del terreno derivante dal capitale d'esercizio e dal lavoro dell'agricoltore. Viene calcolato secondo specifiche tariffe d'estimo e concorre alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e in generale ad altri fini fiscali. • Dir. - Diritto a.: comprende la disciplina giuridica che regola l'attività economica volta all'esercizio dell'agricoltura, nonché di altre attività collaterali, quali l'allevamento del bestiame, la silvicoltura, l'apicoltura e così via. Le sue norme sono contenute nel Codice civile e in un'ampia legislazione. • St. - Culti a.: culti relativi alle divinità dei campi. Tali culti, praticati da popolazioni abitanti nelle campagne, sono considerati oggi l'origine dei cosiddetti "misteri". ║ Leggi a.: leggi che regolavano, nella Roma antica, l'uso e il possesso della terra e che disponevano del territorio pubblico (demanio). Questa materia rivestiva un'importanza elevatissima in epoca repubblicana, dal momento che l'agricoltura rappresentava la maggior fonte di entrate e che le terre venivano generalmente assegnate ai senatori. Molte di tali leggi miravano alla risoluzione della crisi sociale determinata dalla concentrazione dell'agro pubblico nelle mani di pochi. Tra le leggi a. più importanti ricordiamo la rogatio Cassia, proposta nel 486 a.C. da Spurio Cassio e mirante alla suddivisione del territorio conquistato agli Ernici, tra i Latini alleati e i plebei. La Licinia Sextia, approvata nel 367 a.C. per pacificare la plebe durante la minaccia di una invasione gallica, limitava il possesso terriero a 500 iugeri pro capite. La legge Sempronia I, presentata nel 133 a.C. da Tiberio Gracco, limitava anch'essa l'occupazione e il possesso delle terre demaniali (fino a 1.000 iugeri). La Sempronia II, presentata da Caio Gracco, riprendeva sostanzialmente la I, con l'aggiunta di alcuni perfezionamenti intesi ad accertare la consistenza territoriale del patrimonio pubblico. La legge Iulia, presentata nel 59 a.C. da G. Cesare, convalidava le vendite e le assegnazioni delle leges Corneliae, con le quali Silla aveva premiato i suoi soldati. • Pol. - Partito a.: gruppo politico costituito da cittadini con lo scopo di intervenire nel controllo della gestione dei pubblici poteri, per difendere i diritti dei settori sociali economicamente dipendenti dalle attività agricole. Caratteristiche comuni ai numerosi partiti a. costituiti in tempi e luoghi differenti, sono la difesa del diritto di proprietà privata e la tensione verso l'apparato industriale, al quale l'agricoltura fatica ad adeguarsi. Esempi storici di questo tipo di organizzazione politica sono dati dalla lega degli Junker prussiani, nella Germania settentrionale della fine del XIX sec., dal Partito nazionale rumeno dei contadini costituitosi tra le due guerre mondiali, dal Partito croato dei contadini. In Italia una simile organizzazione fu costituita subito dopo la prima guerra mondiale, ma venne ben presto soffocata dal Fascismo.