Che aggrava. • Dir. -
Circostanze a.: circostanze oggettive o soggettive, durante il compimento
di un reato, che importano un aggravamento quantitativo o qualitativo della pena
edittale. Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costituitivi o
circostanze
a. speciali: l'avere agito per motivi abietti o futili;
l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per
conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il
prezzo ovvero l'impunità di un altro reato; l'avere, nei delitti colposi,
agito nonostante la previsione dell'evento; l'avere adoperato sevizie, o l'aver
agito con crudeltà verso le persone; l'aver profittato di circostanze di
tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è
sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di
arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato:
l'avere, nei delitti contro il patrimonio (furto, ricettazione, ecc.), o che
comunque offendono il patrimonio ovvero nei delitti determinati da motivi di
lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di
rilevante gravità; l'avere aggravato o tentato di aggravare le
conseguenze del delitto commesso; l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri
o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico
servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; l'avere commesso
il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico
servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di
un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di
uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del
servizio; l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni
domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di
coabitazione o di ospitalità. Quando ricorre una circostanza
a.
è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il
reato commesso. Quando concorrono più
a. la pena da applicare per
effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo previsto
dalla legge per il reato. L'aumento si opera sulla quantità di pena che
il giudice applicherebbe qualora non ricorresse la circostanza applicabile. Se
concorrono più circostanze
a. l'aumento di pena si opera sulla
quantità di essa risultante dall'aumento precedente. Quando per una
circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la
misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento per le
altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria ma su quella stabilita per
la circostanza predetta. Se concorrono più circostanze fra quelle di cui
sopra, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più
grave, eventualmente aumentata.