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Aggravante.

Che aggrava. • Dir. - Circostanze a.: circostanze oggettive o soggettive, durante il compimento di un reato, che importano un aggravamento quantitativo o qualitativo della pena edittale. Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costituitivi o circostanze a. speciali: l'avere agito per motivi abietti o futili; l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato; l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone; l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato: l'avere, nei delitti contro il patrimonio (furto, ricettazione, ecc.), o che comunque offendono il patrimonio ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità. Quando ricorre una circostanza a. è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. Quando concorrono più a. la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo previsto dalla legge per il reato. L'aumento si opera sulla quantità di pena che il giudice applicherebbe qualora non ricorresse la circostanza applicabile. Se concorrono più circostanze a. l'aumento di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento precedente. Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria ma su quella stabilita per la circostanza predetta. Se concorrono più circostanze fra quelle di cui sopra, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, eventualmente aumentata.