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Aggiotaggio.

Dir. - Reato commesso da chi, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, divulga notizie false, esagerate o tendenziose atte a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo dei valori o delle merci ammessi nelle liste di borse o negoziabili al pubblico mercato. La legislazione italiana (art. 501 del Cod. Pen.) punisce il reato di a. con la reclusione e con pesanti sanzioni pecuniarie. È previsto il raddoppio delle pene, qualora il reato di a. sia stato commesso per favorire interessi stranieri o abbia avuto come conseguenze un deprezzamento della valuta nazionale o il rincaro di merci di largo consumo. Quest'ultima ipotesi è stata ampliata e perfezionata sulla base della legge 27.11.1976 n. 787, riguardante "manovre speculative su merci". Sulla base di questa legge, chiunque, nell'esercizio di un'attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative, occulta, accaparra o incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo da determinarne la rarefazione o il rincaro, è punito con la reclusione e con severe sanzioni pecuniarie. Le stesse pene sono previste per chi sottrae al consumo rilevanti quantità delle stesse merci, in presenza di fenomeni di rarefazione o di rincaro sul mercato.