Dir. - Reato commesso da chi, al fine di turbare il mercato
interno dei valori o delle merci, divulga notizie false, esagerate o tendenziose
atte a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo dei valori o delle
merci ammessi nelle liste di borse o negoziabili al pubblico mercato. La
legislazione italiana (art. 501 del Cod. Pen.) punisce il reato di
a. con
la reclusione e con pesanti sanzioni pecuniarie. È previsto il raddoppio
delle pene, qualora il reato di
a. sia stato commesso per favorire
interessi stranieri o abbia avuto come conseguenze un deprezzamento della valuta
nazionale o il rincaro di merci di largo consumo. Quest'ultima ipotesi è
stata ampliata e perfezionata sulla base della legge 27.11.1976 n. 787,
riguardante "manovre speculative su merci". Sulla base di questa legge,
chiunque, nell'esercizio di un'attività produttiva o commerciale, compie
manovre speculative, occulta, accaparra o incetta materie prime, generi
alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo da
determinarne la rarefazione o il rincaro, è punito con la reclusione e
con severe sanzioni pecuniarie. Le stesse pene sono previste per chi sottrae al
consumo rilevanti quantità delle stesse merci, in presenza di fenomeni di
rarefazione o di rincaro sul mercato.