Aiuto, facilitazione nel compimento di un atto.
• Dir. pen. - Nel caso in cui l'
a. tenda
a facilitare il compimento di azioni delittuose, viene considerata e punita come
reato. Tra i casi previsti dal Codice penale figura l'
a. di giochi
d'azzardo, l'
a. dell'evasione, l'
a. dell'uso di stupefacenti,
l'
a. dello spionaggio. • Fin. -
A.
tributaria: esenzione o riduzione fiscale accordata a particolari soggetti o
a settori economici. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
o giuridiche, tra gli altri, l'assegno del presidente della Repubblica, il
reddito dei fabbricati della Santa Sede indicati nei Patti Lateranensi, gli enti
gestiti dalla Santa Sede e le retribuzioni dei dipendenti della Santa Sede.
Nell'ambito della riforma tributaria, sancita dal decreto presidenziale n. 601
del 29.9.1973, sono state disciplinate tutte le
a. tributarie. Sulla base
di tale normativa, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è
ridotta alla metà per i seguenti soggetti: aziende di Stato; regioni,
province, comuni, camere di commercio; Cassa per il Mezzogiorno; consorzi
agrari; istituti autonomi per le case popolari; enti e istituti di previdenza e
assistenza; istituti, accademie e fondazioni culturali, senza fini di lucro;
enti di beneficenza.
A. fiscali sono inoltre previste per settori
economici particolarmente deboli o che sono in fase di sviluppo. Tra le leggi
successive a quella del 1973 in materia di
a. fiscali, si ricordano la n.
346 del 10.5.1976 in favore della piccola proprietà agricola e la n. 457
del 5.8.1978 in favore dell'edilizia residenziale.