Impresa intermediaria nell'assunzione e gestione di affari
di vario genere. ║ Impresa che fornisce a terzi determinati servizi.
║ Ufficio locale o di rappresentanza di un'impresa che opera su scala
più vasta. ║
A. immobiliare: impresa che si occupa di
compravendita e locazione di case e terreni. ║
A. marittima: si
occupa del trasporto di passeggeri e merci via mare. ║
A.
turistica: organizza viaggi a scopo culturale o ricreativo. ║
A. di
distribuzione: impresa specializzata che cura la diffusione capillare fra i
rivenditori di libri, giornali, ecc. ║
A. di banca: la più
piccola struttura operativa di una banca, dipendente sempre da una sede o da una
succursale. ║
A. di pubblicità: organizzazione che fornisce
servizi di pubblicità, marketing, pubbliche relazioni alle aziende.
• Dir. -
Contratto di a.: contratto con
il quale una parte (
agente di commercio) assume stabilmente l'incarico di
promuovere, per conto dell'altra (
preponente), la conclusione di
contratti in una zona determinata, dietro una retribuzione (
provvigione)
proporzionale agli affari conclusi. A differenza del mandatario l'agente non
conclude, ma promuove soltanto la conclusione di contratti. A differenza del
mediatore, che svolge occasionalmente la sua attività, egli coopera
all'attività economica del preponente. A meno di patto contrario, il
contratto è sottoposto a regime bilaterale di esclusiva, per cui il
preponente non può avvalersi della collaborazione contemporanea di
più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività e, a
sua volta, l'agente non può trattare per lo stesso ramo gli affari di
più imprese in concorrenza tra loro. L'agente deve adempiere l'incarico
affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute e fornire al
preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona
assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei
singoli affari. L'agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che
hanno avuto regolare esecuzione; se l'affare ha avuto esecuzione parziale la
provvigione gli spetta in proporzione della parte eseguita. La provvigione
è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente nella
zona riservata all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. Il contratto di
a. può essere a tempo determinato o indeterminato; nel secondo
caso ciascuna delle parti ha, previa l'osservanza di un termine di preavviso o
il versamento di una indennità, il diritto di recesso. È comunque
ammessa dalla legge la facoltà di stipulare un contratto a seguito del
quale sia conferito all'agente il potere di rappresentanza, per effetto del
quale egli potrà concludere affari in nome e per conto del preponente.
║
A. pubblica di affari: impresa, comunque organizzata, che si
offre come intermediaria nell'assunzione o trattazione di affari altrui
prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Rientrano nella
categoria tra l'altro i commissionari, i piazzisti, i sensali, i titolari delle
a. di compravendita e di locazione di immobili, per abbonamento alla
stampa periodica, teatrali, per viaggi, per pubblici incanti, per
pubblicità. Non possono aprirsi o esercitarsi senza licenza del questore
della provincia, che può subordinarne il rilascio al deposito di una
cauzione. Non sono soggetti all'obbligo della licenza le
a. e gli uffici
di enti e di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diverse da
quelle della Pubblica Sicurezza. Gli esercenti le pubbliche
a. sono
obbligati a tenere un registro giornaliero degli affari e a tenere
permanentemente affissa nei locali dell'
a., in modo visibile, la tabella
delle operazioni alle quali attendono con la tariffa delle relative merci; essi
non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella,
né ricevere merci maggiori di quelle indicate nella tariffa, né
compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di
identità o di altro documento proveniente dall'amministrazione dello
Stato. La inosservanza delle condizioni o prescrizioni stabilite per le
a. è sanzionata, a titolo di contravvenzione, nell'art. 665 Cod.
Pen. il quale punisce con l'arresto o con l'ammenda chiunque senza licenza
dell'autorità apre o conduce
a. Se la licenza è stata
negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano
congiuntamente. • Giorn. -
A.
d'informazioni o
di stampa: organizzazione che fornisce ai giornali,
a privati, a enti pubblici, notizie (di carattere politico, commerciale, ecc.) e
documentazione fotografica. Le principali
a. del mondo sono: in Italia
l'ANSA, creata nel 1944; in Francia la AFP, del 1944, trasformazione dell'OFI
del 1940; in Inghilterra la REUTER di Londra, fondata nel 1852 e che è
fra le meglio organizzate del mondo; in Giappone la DOMEI, che sostituì
la DONTSU e la RENGO; negli Stati Uniti, tra le molte
a. private le
più importanti sono: l'Associated Press, fondata a New York nel 1900;
l'International News Service, creata nel 1909; la United Press, creata nel 1907;
in Spagna l'
A. Telegrafica Fabra, fondata nel 1867.