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Agenzìa.

Impresa intermediaria nell'assunzione e gestione di affari di vario genere. ║ Impresa che fornisce a terzi determinati servizi. ║ Ufficio locale o di rappresentanza di un'impresa che opera su scala più vasta. ║ A. immobiliare: impresa che si occupa di compravendita e locazione di case e terreni. ║ A. marittima: si occupa del trasporto di passeggeri e merci via mare. ║ A. turistica: organizza viaggi a scopo culturale o ricreativo. ║ A. di distribuzione: impresa specializzata che cura la diffusione capillare fra i rivenditori di libri, giornali, ecc. ║ A. di banca: la più piccola struttura operativa di una banca, dipendente sempre da una sede o da una succursale. ║ A. di pubblicità: organizzazione che fornisce servizi di pubblicità, marketing, pubbliche relazioni alle aziende. • Dir. - Contratto di a.: contratto con il quale una parte (agente di commercio) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (preponente), la conclusione di contratti in una zona determinata, dietro una retribuzione (provvigione) proporzionale agli affari conclusi. A differenza del mandatario l'agente non conclude, ma promuove soltanto la conclusione di contratti. A differenza del mediatore, che svolge occasionalmente la sua attività, egli coopera all'attività economica del preponente. A meno di patto contrario, il contratto è sottoposto a regime bilaterale di esclusiva, per cui il preponente non può avvalersi della collaborazione contemporanea di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività e, a sua volta, l'agente non può trattare per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. L'agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione; se l'affare ha avuto esecuzione parziale la provvigione gli spetta in proporzione della parte eseguita. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente nella zona riservata all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. Il contratto di a. può essere a tempo determinato o indeterminato; nel secondo caso ciascuna delle parti ha, previa l'osservanza di un termine di preavviso o il versamento di una indennità, il diritto di recesso. È comunque ammessa dalla legge la facoltà di stipulare un contratto a seguito del quale sia conferito all'agente il potere di rappresentanza, per effetto del quale egli potrà concludere affari in nome e per conto del preponente. ║ A. pubblica di affari: impresa, comunque organizzata, che si offre come intermediaria nell'assunzione o trattazione di affari altrui prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Rientrano nella categoria tra l'altro i commissionari, i piazzisti, i sensali, i titolari delle a. di compravendita e di locazione di immobili, per abbonamento alla stampa periodica, teatrali, per viaggi, per pubblici incanti, per pubblicità. Non possono aprirsi o esercitarsi senza licenza del questore della provincia, che può subordinarne il rilascio al deposito di una cauzione. Non sono soggetti all'obbligo della licenza le a. e gli uffici di enti e di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diverse da quelle della Pubblica Sicurezza. Gli esercenti le pubbliche a. sono obbligati a tenere un registro giornaliero degli affari e a tenere permanentemente affissa nei locali dell'a., in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono con la tariffa delle relative merci; essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, né ricevere merci maggiori di quelle indicate nella tariffa, né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento proveniente dall'amministrazione dello Stato. La inosservanza delle condizioni o prescrizioni stabilite per le a. è sanzionata, a titolo di contravvenzione, nell'art. 665 Cod. Pen. il quale punisce con l'arresto o con l'ammenda chiunque senza licenza dell'autorità apre o conduce a. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente. • Giorn. - A. d'informazioni o di stampa: organizzazione che fornisce ai giornali, a privati, a enti pubblici, notizie (di carattere politico, commerciale, ecc.) e documentazione fotografica. Le principali a. del mondo sono: in Italia l'ANSA, creata nel 1944; in Francia la AFP, del 1944, trasformazione dell'OFI del 1940; in Inghilterra la REUTER di Londra, fondata nel 1852 e che è fra le meglio organizzate del mondo; in Giappone la DOMEI, che sostituì la DONTSU e la RENGO; negli Stati Uniti, tra le molte a. private le più importanti sono: l'Associated Press, fondata a New York nel 1900; l'International News Service, creata nel 1909; la United Press, creata nel 1907; in Spagna l'A. Telegrafica Fabra, fondata nel 1867.