Dir. - Contratto con il quale una parte attribuisce
all'altra la gestione produttiva di una cosa in cambio di un corrispettivo in
denaro. Tale istituto costituisce un particolare tipo di contratto di locazione
caratterizzato, rispetto alle altre forme di locazione, dall'elemento della
produttività della cosa che forma l'oggetto del contratto. Tra le cose
oggetto di
a. sono: i fondi rustici, le aziende, le macchine, gli
animali, i brevetti, le piantagioni, gli opifici, ecc. Dal contratto di
a. scaturiscono diritti e obblighi sia nei confronti del locatore, sia
nei confronti dell'affittuario. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa
affittata in stato tale da servire all'uso e alla produzione cui è
destinata, mentre l'affittuario deve curare la conservazione e la
produttività della cosa senza cambiarne la naturale destinazione, salvo
autorizzazione scritta del locatore. Il locatore ha diritto di controllare,
anche con accessi in luogo, l'attività dell'affittuario, al fine di
accertare l'osservanza degli obblighi che gravano sul locatario. Salvo patto
contrario, l'affittuario non può subaffittare la cosa. L'
a. si
scioglie in caso di insolvenza dell'affittuario, cioè in caso di mancato
pagamento dell'
a. alla scadenza contrattuale. La risoluzione del
contratto di
a. può avvenire anche su domanda del locatore o
dell'affittuario per scadenza del termine stabilito nel contratto; oppure,
qualora non sia stata prevista una determinata durata dell'
a., ciascuna
parte può recedere dal contratto purché dia all'altra un congruo
preavviso. Agli effetti dell'imposta del Registro, il contratto di
a.
è soggetto all'imposta stabilita per l'atto con il quale, per la sua
natura e i suoi effetti, ha maggiore analogia; pertanto il trattamento fiscale
è simile quello previsto per contratto di locazione. Il termine per la
registrazione dei contratti di
a. è di venti giorni dalla data
dell'atto. Se alla registrazione non si provvede o si provvede in ritardo, sono
applicabili soprattasse pari a sei volte la tassa di registrazione
(V. LOCAZIONE).