Falsificazione, corruzione.
• Dir. pen. - Reato commesso da chi corrompe o
altera sostanze alimentari, acqua, o altre cose poste in commercio, così
da provocare danno alla salute pubblica. Il reato è punito con la
reclusione da 3 a 5 anni per l'
a. di sostanze alimentari e acqua
destinate al commercio e da 1 a 5 anni per prodotti diversi comunque destinati
alla vendita. In genere l'
a. non si limita all'unione di sostanze
alimentari di diversa qualità, ma comporta l'uso indiscriminato di
additivi chimici con un elevato grado di tossicità.