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Adulterazione.

Falsificazione, corruzione. • Dir. pen. - Reato commesso da chi corrompe o altera sostanze alimentari, acqua, o altre cose poste in commercio, così da provocare danno alla salute pubblica. Il reato è punito con la reclusione da 3 a 5 anni per l'a. di sostanze alimentari e acqua destinate al commercio e da 1 a 5 anni per prodotti diversi comunque destinati alla vendita. In genere l'a. non si limita all'unione di sostanze alimentari di diversa qualità, ma comporta l'uso indiscriminato di additivi chimici con un elevato grado di tossicità.