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Acquisto.

(dal latino adquirere: acquistare). L'atto dell'acquisire, del comperare. ║ Per estens. - L'oggetto stesso, il bene acquisito. ║ Potere di a.: quantità di beni e di servizi acquisibili in un momento definito con un'unità monetaria. • Dir. - Atto che determina il possesso di un bene o di un diritto da parte di un soggetto. L'a. è definito originario, se non comporta una variazione del diritto proprio di un altro soggetto, o come derivato quando consiste nella cessione di un diritto da un soggetto all'altro. Modo di a. originario è, ad esempio, l'occupazione di cosa che non appartenga ad alcuno (res nullius); modo di a. derivato, la successione ereditaria. ║ A. di cose di sospetta provenienza o incauto a.: è configurato come reato dal diritto penale, nell'ambito della prevenzione dei delitti contro il patrimonio, nell'art. 712 del Codice Penale. Tale reato viene individuato nei casi in cui una persona acquisti, a qualsiasi titolo, cose che, per la loro qualità, per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a sospettare una provenienza non legittima, che si riveli effettivamente tale. La pena prevista è quella dell'arresto o dell'ammenda, a seconda della gravità del reato ipotizzato, che può giungere fino alla ricettazione, ed è comminabile sia all'acquirente sia a eventuali mediatori. ║ A. o ritenzione di effetti militari: reato previsto dall'art. 166 del Codice Penale Militare di Pace. È commesso da chi acquista o ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare, privi del marchio di rifiuto, per i quali non sia in grado di dimostrare la cessata appartenenza alle Forze Armate.