(dal latino
adquirere: acquistare). L'atto
dell'acquisire, del comperare. ║ Per estens. - L'oggetto stesso, il bene
acquisito. ║
Potere di a.: quantità di beni e di servizi
acquisibili in un momento definito con un'unità monetaria.
• Dir. - Atto che determina il possesso di un
bene o di un diritto da parte di un soggetto. L'
a. è definito
originario, se non comporta una variazione del diritto proprio di un altro
soggetto, o come derivato quando consiste nella cessione di un diritto da un
soggetto all'altro. Modo di
a. originario è, ad esempio,
l'occupazione di cosa che non appartenga ad alcuno (
res nullius); modo di
a. derivato, la successione ereditaria. ║
A. di cose di sospetta
provenienza o
incauto a.: è configurato come reato dal diritto
penale, nell'ambito della prevenzione dei delitti contro il patrimonio,
nell'art. 712 del Codice Penale. Tale reato viene individuato nei casi in cui
una persona acquisti, a qualsiasi titolo, cose che, per la loro qualità,
per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a
sospettare una provenienza non legittima, che si riveli effettivamente tale. La
pena prevista è quella dell'arresto o dell'ammenda, a seconda della
gravità del reato ipotizzato, che può giungere fino alla
ricettazione, ed è comminabile sia all'acquirente sia a eventuali
mediatori. ║
A. o ritenzione di effetti militari: reato previsto
dall'art. 166 del Codice Penale Militare di Pace. È commesso da chi
acquista o ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare,
privi del marchio di rifiuto, per i quali non sia in grado di dimostrare la
cessata appartenenza alle Forze Armate.