Atto con il quale si attribuisce a qualcuno una colpa.
• Dir. -
Capi di a.: fatti di cui
qualcuno è imputato nell'atto di
a. e dei quali, venendo chiamato,
è tenuto a rispondere. ║
Stato di a.: condizione che si
determina quando qualcuno è chiamato a rispondere di un reato in genere.
║ Nel linguaggio giudiziario l'
a. è rappresentata da coloro
che nel processo penale hanno in potenza o in atto il compito di accusare
(
pubblica a.: il magistrato esercitante le funzioni di pubblico
ministero;
privata a.: la parte civile e in particolare i difensori di
parte civile). ║
A. contro il presidente della Repubblica e i
ministri: l'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1 stabilisce
che la messa in stato di
a. del presidente della Repubblica, del
presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri è deliberata dal
Parlamento in seduta comune, su relazione di una Commissione costituita da dieci
deputati e da dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta
che si rinnova, con deliberazione adottata a maggioranza. Il presidente è
eletto dalla Commissione nel proprio seno. Il Parlamento in seduta comune nel
porre in stato di
a. il presidente della Repubblica, il presidente del
Consiglio o i ministri, elegge, anche fra i suoi componenti, uno o più
commissari per sostenere l'
a. Questi esercitano davanti alla Corte le
funzioni di pubblico ministero e hanno la facoltà di assistere a tutti
gli atti istruttori (art. 13). L'atto di
a. pronunciato dal Parlamento in
seduta comune contro il presidente del Consiglio dei ministri implica di pieno
diritto la sospensione dalla carica (art. 143). La legge 11 marzo 1953 n. 87
regola i giudizi di
a. contro il presidente della Repubblica, il
presidente del Consiglio e i ministri. Iniziato il procedimento, il presidente
formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le
questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate,
formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette
in discussione e le fa votare. In caso di parità di voti prevale
l'opinione più favorevole all'accusato. Il dispositivo della sentenza
è letto dal presidente in pubblica udienza. La sentenza è
depositata in cancelleria ed è trasmessa al ministero di Grazia e
Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (art.
49). La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a
revisione con ordinanza della Corte se dopo la condanna sopravvengono o si
scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prove che rendono evidente che il fatto
non sussiste o che il condannato non lo ha commesso. Alla Corte costituzionale,
per questi giudizi, oltre i giudici ordinari partecipano 16 membri, eletti
all'inizio di ogni legislatura dal Parlamento in seduta comune, tra i cittadini
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.