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Accusa.

Atto con il quale si attribuisce a qualcuno una colpa. • Dir. - Capi di a.: fatti di cui qualcuno è imputato nell'atto di a. e dei quali, venendo chiamato, è tenuto a rispondere. ║ Stato di a.: condizione che si determina quando qualcuno è chiamato a rispondere di un reato in genere. ║ Nel linguaggio giudiziario l'a. è rappresentata da coloro che nel processo penale hanno in potenza o in atto il compito di accusare (pubblica a.: il magistrato esercitante le funzioni di pubblico ministero; privata a.: la parte civile e in particolare i difensori di parte civile). ║ A. contro il presidente della Repubblica e i ministri: l'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1 stabilisce che la messa in stato di a. del presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri è deliberata dal Parlamento in seduta comune, su relazione di una Commissione costituita da dieci deputati e da dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnova, con deliberazione adottata a maggioranza. Il presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno. Il Parlamento in seduta comune nel porre in stato di a. il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio o i ministri, elegge, anche fra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'a. Questi esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori (art. 13). L'atto di a. pronunciato dal Parlamento in seduta comune contro il presidente del Consiglio dei ministri implica di pieno diritto la sospensione dalla carica (art. 143). La legge 11 marzo 1953 n. 87 regola i giudizi di a. contro il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio e i ministri. Iniziato il procedimento, il presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato. Il dispositivo della sentenza è letto dal presidente in pubblica udienza. La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (art. 49). La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prove che rendono evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso. Alla Corte costituzionale, per questi giudizi, oltre i giudici ordinari partecipano 16 membri, eletti all'inizio di ogni legislatura dal Parlamento in seduta comune, tra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.