(dal latino
abusus). Uso sconveniente, illecito,
eccessivo o arbitrario di qualcosa. • Dir. - Uso
di un diritto o di un potere contrario o non conforme a quello previsto dalla
legge. • Dir. civ. - Ogni forma anomala di
esercizio del diritto soggettivo tale da procurare a terzi un danno o un
pericolo di danno. ║
A. di immagine altrui: tale figura di
a. consiste nell'esposizione o pubblicazione dell'immagine altrui, fuori
dei casi in cui essa è consentita dalla legge ovvero con pregiudizio del
decoro o della reputazione della persona. L'interessato può chiedere al
giudice di far cessare l'
a. salvo il risarcimento dei danni. ║
A. della patria potestà:
a., da parte del genitore o di chi
ne fa le veci, della patria potestà; quando si verifica tale ipotesi, il
Tribunale, ad istanza di un parente o del pubblico ministero, provvede nominando
un tutore o un curatore. • Dir. pen. -
A. di
alcoolici o stupefacenti: tale istituto rientra tra le ipotesi di cui
all'art. 415 Cod. Civ. che tratta i casi di soggetti colti da infermità
mentale temporanea e quindi suscettibili di inabilitazione, non essendo la loro
infermità mentale talmente grave da prevedere l'interdizione permanente.
A tale articolo viene anche ricondotta l'ipotesi di
a. abituale di
bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti. ║
A. dei mezzi di
correzione e di disciplina: delitto contro l'assistenza familiare. Lo
commette chiunque abusa dei mezzi di correzione e di disciplina ai danni di una
persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia ovvero per l'esercizio di una
professione o di un'arte. L'
a. presuppone necessariamente la sussistenza
di un uso lecito; pertanto, nell'ipotesi che venga adoperato un mezzo non
consentito, il fatto commesso per fini disciplinari e correttivi configura gli
estremi di altri reati (percosse, lesioni personali, ecc.). L'autore
dell'
a. è punito con la reclusione da sei mesi fino a due anni e
quattro mesi, se dal fatto deriva il pericolo di lesione fisica o psicologica o
se dal fatto deriva una effettiva lesione personale; con la reclusione da tre a
otto anni se dal fatto deriva la morte. ║
A. dei poteri di pubblico
ufficiale: una delle circostanze aggravanti comuni del reato. Consiste
nell'avere commesso il fatto con
a. dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio. ║
A.
della credulità popolare: una delle contravvenzioni concernenti
l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e
pericolose. Vi incorre colui che, pubblicamente, cerca con l'inganno di abusare
della credulità popolare. Il colpevole è punito, se dal fatto
può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre
mesi. ║
A. di autorità contro arrestati o
detenuti: uno
dei delitti contro la libertà personale. Lo commette il pubblico ufficiale che sottopone a
misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta, di
cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in
esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente. Di tale
a. risponde anche il pubblico ufficiale che sia comunque investito, per
ragioni del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona
custodita. Il colpevole è punito con la reclusione fino a 30 mesi.
║
A. d'ufficio: uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione. Avviene nel caso in cui il pubblico ufficiale,
abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commetta, per recare ad altri un
danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non previsto come reato da
una particolare disposizione di legge. Per la consumazione di questo delitto non
occorre che l'
a. abbia cagionato un danno all'amministrazione. Il
colpevole è punito con la reclusione fino a due anni.
║
A. di autorità di militari: il
militare che usa violenza contro un inferiore è punito con la reclusione
militare da sei mesi a cinque anni. Se la violenza consiste nell'omicidio,
ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale
gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene del Codice Penale.
Tuttavia la pena detentiva temporanea è aumentata (art. 125 Cod. Pen.
Mil. di Pace). ║
A. di foglio in bianco: reato di chi, al fine di
procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno,
abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per un
titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa
scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici o un atto pubblico
diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato. Si considera firmato in
bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato in bianco un qualsiasi
spazio destinato a essere riempito. Se si tratta di atto privato, la pena
è la reclusione da sei mesi a tre anni: in caso di atto pubblico, la pena
è da uno a sei anni (da tre a dieci anni se l'atto fa fede fino a querela
di falso); la pena è da tre mesi a due anni se si tratta di certificati
amministrativi.