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Abuso.

(dal latino abusus). Uso sconveniente, illecito, eccessivo o arbitrario di qualcosa. • Dir. - Uso di un diritto o di un potere contrario o non conforme a quello previsto dalla legge. • Dir. civ. - Ogni forma anomala di esercizio del diritto soggettivo tale da procurare a terzi un danno o un pericolo di danno. ║ A. di immagine altrui: tale figura di a. consiste nell'esposizione o pubblicazione dell'immagine altrui, fuori dei casi in cui essa è consentita dalla legge ovvero con pregiudizio del decoro o della reputazione della persona. L'interessato può chiedere al giudice di far cessare l'a. salvo il risarcimento dei danni. ║ A. della patria potestà: a., da parte del genitore o di chi ne fa le veci, della patria potestà; quando si verifica tale ipotesi, il Tribunale, ad istanza di un parente o del pubblico ministero, provvede nominando un tutore o un curatore. • Dir. pen. - A. di alcoolici o stupefacenti: tale istituto rientra tra le ipotesi di cui all'art. 415 Cod. Civ. che tratta i casi di soggetti colti da infermità mentale temporanea e quindi suscettibili di inabilitazione, non essendo la loro infermità mentale talmente grave da prevedere l'interdizione permanente. A tale articolo viene anche ricondotta l'ipotesi di a. abituale di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti. ║ A. dei mezzi di correzione e di disciplina: delitto contro l'assistenza familiare. Lo commette chiunque abusa dei mezzi di correzione e di disciplina ai danni di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte. L'a. presuppone necessariamente la sussistenza di un uso lecito; pertanto, nell'ipotesi che venga adoperato un mezzo non consentito, il fatto commesso per fini disciplinari e correttivi configura gli estremi di altri reati (percosse, lesioni personali, ecc.). L'autore dell'a. è punito con la reclusione da sei mesi fino a due anni e quattro mesi, se dal fatto deriva il pericolo di lesione fisica o psicologica o se dal fatto deriva una effettiva lesione personale; con la reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la morte. ║ A. dei poteri di pubblico ufficiale: una delle circostanze aggravanti comuni del reato. Consiste nell'avere commesso il fatto con a. dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio. ║ A. della credulità popolare: una delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose. Vi incorre colui che, pubblicamente, cerca con l'inganno di abusare della credulità popolare. Il colpevole è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi. ║ A. di autorità contro arrestati o detenuti: uno dei delitti contro la libertà personale. Lo commette il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta, di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente. Di tale a. risponde anche il pubblico ufficiale che sia comunque investito, per ragioni del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita. Il colpevole è punito con la reclusione fino a 30 mesi. ║ A. d'ufficio: uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Avviene nel caso in cui il pubblico ufficiale, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commetta, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non previsto come reato da una particolare disposizione di legge. Per la consumazione di questo delitto non occorre che l'a. abbia cagionato un danno all'amministrazione. Il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni. ║ A. di autorità di militari: il militare che usa violenza contro un inferiore è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene del Codice Penale. Tuttavia la pena detentiva temporanea è aumentata (art. 125 Cod. Pen. Mil. di Pace). ║ A. di foglio in bianco: reato di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici o un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato in bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito. Se si tratta di atto privato, la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni: in caso di atto pubblico, la pena è da uno a sei anni (da tre a dieci anni se l'atto fa fede fino a querela di falso); la pena è da tre mesi a due anni se si tratta di certificati amministrativi.