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Abusivismo.

Esercizio di un'attività senza la necessaria autorizzazione. Il termine si riferisce in particolare a quelle attività (commerciali, professionali, ecc.) per il cui esercizio è prevista una licenza rilasciata dalle autorità competenti. ║ A. edilizio: edificazione o ristrutturazione di un immobile, senza l'autorizzazione delle autorità competenti. Fino al 1967 la violazione delle norme edilizie era regolamentata da una legge urbanistica risalente al 1942. L'inadeguatezza delle sanzioni previste da tale legge e il mancato controllo dei processi di trasformazione urbanistica avvenuti in Italia nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta hanno contribuito al progressivo degrado dei centri storici urbani e alla lottizzazione delle aree urbane periferiche, nonché di aree di alto valore paesaggistico, con conseguente devastazione del patrimonio naturale. Con l'entrata in vigore delle leggi del 6.8.1967 n. 765 e del 28.1.1977 n. 10 sono state introdotte sanzioni più severe per combattere l'a. edilizio. Per le opere eseguite senza autorizzazione, o in totale difformità rispetto al piano approvato dalle autorità competenti, è prevista la demolizione o l'esproprio gratuito da parte dell'amministrazione comunale. Inoltre sono previste severe ammende per chi si renda responsabile di tali abusi (V. EDILIZIA).