Esercizio di un'attività senza la necessaria
autorizzazione. Il termine si riferisce in particolare a quelle attività
(commerciali, professionali, ecc.) per il cui esercizio è prevista una
licenza rilasciata dalle autorità competenti. ║
A. edilizio:
edificazione o ristrutturazione di un immobile, senza l'autorizzazione delle
autorità competenti. Fino al 1967 la violazione delle norme edilizie era
regolamentata da una legge urbanistica risalente al 1942. L'inadeguatezza delle
sanzioni previste da tale legge e il mancato controllo dei processi di
trasformazione urbanistica avvenuti in Italia nel corso degli anni Cinquanta e
Sessanta hanno contribuito al progressivo degrado dei centri storici urbani e
alla lottizzazione delle aree urbane periferiche, nonché di aree di alto
valore paesaggistico, con conseguente devastazione del patrimonio naturale. Con
l'entrata in vigore delle leggi del 6.8.1967 n. 765 e del 28.1.1977 n. 10 sono
state introdotte sanzioni più severe per combattere l'
a. edilizio.
Per le opere eseguite senza autorizzazione, o in totale difformità
rispetto al piano approvato dalle autorità competenti, è prevista
la demolizione o l'esproprio gratuito da parte dell'amministrazione comunale.
Inoltre sono previste severe ammende per chi si renda responsabile di tali abusi
(V. EDILIZIA).