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SUFFRAGIO
Inteso sostanzialmente come sinonimo di voto, il suffragio è una delle forme attraverso le quali l'individuo può manifestare la propria volontà in un'assemblea, nelle consultazioni elettorali o in altri contesti analoghi. Storicamente esso fu lo strumento mediante il quale i cittadini, o comunque i possessori dei diritti politici, poterono partecipare direttamente alla vita pubblica.

IL SUFFRAGIO DEI ROMANI. Nell'antica Roma il diritto di suffragio (ius suffragi) consisteva nella facoltà di votare nei comitia. Il suffragio, che dapprima era pubblico e veniva dato a voce, dopo il 139 a.C. divenne segreto e fu dato per iscritto. Nei comizi centuriati, cui spettava l'elezione dei magistrati, l'approvazione delle leggi e il giudizio di alcuni processi, la votazione avveniva per gradi: dapprima all'interno di ogni centuria in cui era suddivisa l'assemblea (e il voto della maggioranza rappresentava il voto della centuria), quindi sommando i voti delle singole centurie. Per gli stranieri il diritto di voto era tenuto disgiunto da quello di cittadinanza, per cui si poteva avere una civitas cum suffragio e una civitas sine suffragio; quest'ultima comportava tutti i diritti civili competenti a un cittadino romano, compreso l'obbligo di prestare il servizio militare. Ai cittadini delle città latine fu inizialmente concesso di acquisire il diritto di voto semplicemente trasferendo il domicilio a Roma, privilegio in seguito abolito. Un sensibile ampliamento del numero dei detentori dello ius suffragii si ebbe nell'88 a.C., quando, in seguito alla guerra sociale, esso fu esteso per i comizi tributi ai socii italici, in base alle cosiddette leggi sulpicie, fatte approvare dal tribuno della plebe P. Sulpicio Rufo. Cesare e Augusto estesero quindi il diritto elettorale agli abitanti dell'Italia settentrionale; nel 212 d.C., con la Constitutio antoniniana, Caracalla lo attribuì infine a ogni libero abitante dell'impero. Dopo la caduta di Roma e delle sue istituzioni politiche, il concetto di suffragio subì una lunga eclissi per quanto riguarda il potere politico, continuando a vivere negli ambiti ristretti di ciascun "ordine" (arti, corporazioni, ordini religiosi ecc.) in cui la società era divisa, sino al livello delle competenze settoriali degli Stati generali, dei parlamenti, delle diete e dei concili. Solo in età moderna (se si fa eccezione per alcuni organismi locali) riacquistò un peso determinante.

STRUMENTO DI RAPPRESENTANZA. Il principio di suffragio fu allora strettamente connesso con le idee di volontà generale (J.-J. Rousseau) e di rappresentanza politica, che numerosi filosofi e pensatori svilupparono a partire dal XVII secolo, trovando dopo la rivoluzione francese concreta applicazione nella configurazione istituzionale di molti stati moderni. Si elaborò allora l'assunto per cui la rappresentanza trova fondamento nella sua volontarietà, vale a dire nel fatto che il rappresentato sia un soggetto perfettamente capace di agire e quindi titolare di un potere di controllo e di revoca del rappresentante. Da ciò discende che la rappresentanza politica è di tipo elettivo e il principio cardine intorno al quale essa ruota è l'elezione degli organismi legislativi e in alcuni casi anche di quelli esecutivi. Tale elezione deve avvenire però nel rispetto di determinate regole, che offrano al suffragio la garanzia di una certa libertà di espressione. Sulla base di tali premesse, il passaggio dallo stato assoluto allo stato di diritto e il successivo consolidamento di quest'ultimo furono caratterizzati, fra l'altro, proprio dalla ricerca di meccanismi che garantissero la sempre maggiore estensione, libertà e segretezza del suffragio. Questa ricerca contraddistinse soprattutto il XIX e la prima metà del XX secolo, quando alcuni dei più importanti movimenti politici (il costituzionalismo, il liberalismo, lo stesso socialismo ecc.) posero al centro del loro operato la rivendicazione del progressivo ampliamento del diritto di voto. Così già nel corso dell'Ottocento si passò da un suffragio ristretto, attribuito solo a limitate categorie di cittadini in base a vari criteri, fra i quali il censo o il possesso di un determinato grado di istruzione, a un suffragio via via più allargato, fino al suffragio universale. In Europa la prima celebre riforma elettorale che mosse significativi passi in questa direzione fu il Reform Act britannico del 1832, che portò il numero degli aventi diritto al voto da 430.000 a 650.000. Con l'ulteriore abbassamento del censo decretato nel 1867 e con le nuove riforme varate nel 1884-1885 in Gran Bretagna si raggiunse un suffragio quasi universale, che tale divenne del tutto dopo la Prima guerra mondiale, quando il diritto di voto fu esteso anche alle donne. In Francia il suffragio universale maschile venne istituito nel 1848, ma fu allargato alla componente femminile soltanto dopo la Seconda guerra mondiale. Anche in Italia le donne furono ammesse per la prima volta al voto solo nel 1946, data che segnò il punto d'arrivo di un percorso iniziato cento anni prima con la prima legge elettorale piemontese (1848), che fu poi trasferita con lievi modifiche al Regno d'Italia e che era basata su criteri censitari molto rigidi. Dopo un parziale allargamento del corpo elettorale realizzato con la legge del 1882 (da 628.000 a oltre due milioni di elettori), si era giunti alla riforma del 1912, che introdusse per i soli uomini un suffragio quasi universale, divenuto tale con le successive modifiche del 1918. Il suffragio universale (maschile e femminile) fu stabilito in Italia dalla Costituzione del 1948, la quale pone l'unico vincolo dell'avvenuto raggiungimento della maggiore età. Essa dispone che il voto sia personale (cioè non esprimibile per procura, a meno che non si tratti di elettori fisicamente impediti), uguale (nel senso che ciascun voto ha lo stesso valore di tutti gli altri e non è ammesso il voto plurimo), libero (nel senso che lo stato deve impedire qualunque forma di coazione della volontà dell'elettore) e segreto (vale a dire che, proprio per garantire la sua libera scelta, l'elettore deve isolarsi per esprimere il voto e avere la garanzia che la sua scheda non venga identificata).

F. Conti
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