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POTERE GIUDIZIARIO
Potere di giudicare i sudditi e i cittadini in osservanza delle leggi e delle consuetudini. Prerogativa assoluta dei sovrani e dei signori feudali in età medievale e moderna, nell'ambito della tripartizione dei poteri elaborata dai teorici illuministi dello stato liberale, venne affidato in età contemporanea a un ordine autonomo dello stato: la magistratura. Essa negli stati costituzionali veniva tutelata nella sua indipendenza attraverso l'inamovibilità dei magistrati (affermata per la prima volta in Gran Bretagna con l'Act of Settlement del 1700), la costituzione di un ordine autonomo dall'esecutivo nell'esercizio delle sue funzioni e la titolarità esclusiva dell'interpretazione delle leggi (Statuto albertino, art. 73). La Costituzione italiana del 1948, stabilendo che la giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101), ha ulteriormente accentuato il carattere d'indipendenza della funzione giurisdizionale, già presente nello Statuto. Nell'Italia contemporanea, l'amministrazione della giustizia è suddivisa in quattro grandi categorie: civile, penale, amministrativa e costituzionale. Organo autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104), la magistratura si autogoverna mediante il suo Consiglio superiore, presieduto dal presidente della repubblica.
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