Caratteristica di chi o di ciò che è
violento. ║ Con riferimento ad azioni, movimenti, atti o altre cose, forza
impetuosa e travolgente, abitualmente dannosa, ostile e talvolta distruttiva:
una v.
febbre lo costrinse a letto per una settimana. ║ Fig.
- Imposizione fatta a se stessi, con uno sforzo di volontà, di un
comportamento contrario ai propri sentimenti o impulsi:
mi feci v.
per
non arrabbiarmi. ║ Interpretazione forzata, arbitraria, tendenziosa,
con la quale si attribuisce a un testo, a un discorso o a un comportamento un
significato che non ha:
fare v.
a un articolo di legge.
║Atto o comportamento caratterizzato dall'uso intenzionale
della forza allo scopo di recare danno ad altri nella persona o nei suoi beni e
diritti. La forza esercitata può essere di tipo fisico (con o senza
l'impiego di armi o d'altri mezzi d'offesa) oppure morale (insulti,
denigrazioni, minacce, ricatti, ecc.). Il danno o la sofferenza causati alla
vittima talvolta rappresentano un fine in sé, ad esempio quando si
ricorre alla
v. per vendetta o per punizione di qualche atto ritenuto
riprovevole. In altri casi la
v. può essere l'effetto secondario
di un'azione che serve per procurarsi un vantaggio (sequestro per chiedere un
riscatto, uccisione del testimone di un crimine, lesioni fisiche per
impossessarsi di beni altrui, ecc.). Come mezzo di costrizione, per obbligare
altri ad agire o a cedere contro la propria volontà, viene usata anche
indirettamente, sotto forma di minaccia, oppure saltuariamente, a scopo
dimostrativo. In questa accezione si configura come strumento di potere, il
potere di coercizione, che è appunto definito come quello che si avvale
dell'uso e della minaccia della forza. • Dir. civ. - La
v.
si realizza quando taluno viene forzato alla conclusione di un negozio
giuridico, o perché fisicamente costretto a compierlo a prescindere dalla
sua volontà (
vis absoluta), o perché le minacce lo inducono
a volere (
vis compulsiva). Si distingue quindi la
v. fisica o
assoluta (per esempio, la costrizione a firmare, conducendo la mano del
sottoscrivente) da quella morale o psichica (minaccia). Nel primo caso, non
esistendo la volontà, il negozio non ha alcun valore giuridico e viene
considerato nullo; nel secondo la volontà esiste, ma è viziata dal
timore di una
v. e pertanto produce l'annullabilità del contratto.
Affinché l'atto sia annullabile sono necessarie alcune condizioni. Non
è rilevante, per esempio, il semplice timore reverenziale che una persona
incute a un'altra per la sua età, fama o relazione personale (Codice
Civile, artt. 1437 e 122). Per essere giuridicamente rilevante la
v.
morale o psichica deve essere di tale natura da fare impressione sopra una
persona sensata e da farle temere che, non seguendo l'imposizione, essa
esporrebbe sé o i suoi familiari o i suoi beni a un male ingiusto e grave
(Codice Civile, art. 1435). Se riguarda altre persone, il giudice
valuterà le circostanze del caso (Codice Civile, art. 1436). La minaccia
di far valere un diritto è causa di annullamento del negozio quando
è diretta a conseguire vantaggi ingiusti (Codice Civile, art. 1438).
• Dir. pen. - Oggetto della
v. può essere sia una persona
fisica (
v.
personale) sia una cosa (
v.
reale). La
v.
reale ricorre quando la cosa viene danneggiata o trasformata o
ne è mutata la destinazione. Il Codice Penale non definisce la
v.
personale, che va comunque distinta in fisica e morale. Diversa dalla
v.
è la minaccia, cioè la prospettazione a una persona di un male
futuro, dipendente dalla volontà dell'agente. La
v. personale che
interessa il diritto penale è quella usata come mezzo per arrecare danno
a un soggetto o per coartare la sua volontà. Nella prima ipotesi si hanno
reati come il sequestro di persona, le percosse, l'omicidio, ecc.; nella seconda
ipotesi si configurano reati quali la
v. sessuale, la rapina, ecc.
Infine, si distingue tra
v.
propria e
v.
impropria.
La prima comprende ogni energia fisica usata per limitare o annullare la
capacità di autodeterminazione di una persona (imbavagliare,
immobilizzare, ecc.); la seconda comprende ogni altro mezzo, esclusa la
minaccia, atto a limitare o annullare la libertà morale di un soggetto
(uso di narcotici, stupefacenti o sostanze alcoliche, spavento provocato con
spari, ecc.). ║
V.
privata: delitto previsto dall'art. 610
del Codice Penale, consistente nel fatto di costringere altri, con
v. o
minaccia, a fare, tollerare o omettere qualcosa (non recarsi in un dato luogo,
firmare un documento, ecc.). Il delitto di
v. privata, punito con la
reclusione fino a quattro anni, è aggravato se commesso con l'uso di
armi, da persona mascherata o da più persone riunite o con scritto
anonimo, oppure da soggetto sottoposto a misure di prevenzione. Tale reato
costituisce una figura sussidiaria e residuale, che non trova applicazione
qualora una determinata condotta sia presa in considerazione da un'altra
specifica disposizione della legge penale, come ad esempio la
v. sessuale
(V. OLTRE) o la
v. per costringere qualcuno
a commettere un reato. ║
V.
sessuale: importanti innovazioni
in materia sono state introdotte con la L. 15-2-1996, n. 66.
Norme contro la
v.
sessuale. La modifica sostanziale riguarda l'inquadramento dei
reati di
v. sessuale tra quelli contro la persona e non più contro
la morale pubblica e il buon costume. Commette il delitto di
v.
sessuale chi costringe taluno con
v., minaccia o mediante abuso di
autorità, a compiere o subire atti sessuali (Codice Penale, art.
609-bis). Viene meno la precedente distinzione tra
v. carnale e atti di
libidine violenta, ora unificati in un unico reato. Il delitto è punito
con la reclusione da cinque a dieci anni ed è perseguibile a querela
della persona offesa, salvo casi particolari, previsti dalla legge, per i quali
si procede d'ufficio; il termine per la proposizione della querela, che è
irrevocabile, è di sei mesi. Sono previste circostanze aggravanti che
aumentano la pena di reclusione da sei a dodici anni, quali la
v.
commessa nei confronti di un minore di anni 14, l'uso di armi o di sostanze o
strumenti gravemente lesivi della persona, la commissione del fatto da parte
dell'ascendente o anche del genitore adottivo o da persona che simuli la
qualità di pubblico ufficiale, la privazione della libertà. Il
delitto è aggravato ulteriormente se la vittima ha meno di 10 anni. Il
requisito della
v. non è richiesto se la parte lesa ha meno di 14
anni oppure meno di 16 se l'autore del reato è l'ascendente, il genitore
anche adottivo, il tutore. Non sono perseguibili i rapporti consensuali tra
minorenni che abbiano compiuto i 13 anni se la loro differenza di età non
è superiore a tre anni. L'art. 609-octies prevede espressamente la
v. di gruppo e la punisce con la reclusione fino a dodici anni. •
Sociol. - Per
v. si intende generalmente ogni attacco illegittimo a
persone o a cose che costituiscono un valore per la società e che godono
perciò della protezione della legge e del controllo sociale. I criteri
che permettono di classificare un atto come violento sono storicamente e
culturalmente determinati. Se un tempo veniva considerata
v. solo la
forma estrema di aggressione o le forme di dominio e di coercizione, ai nostri
giorni è considerata tale ogni modalità di influenza,
condizionamento e controllo delle potenzialità pratiche e intellettuali
degli individui. Se l'etologia spiega la
v. come manifestazione di
aggressività primordiale, insita nella storia naturale del genere umano,
e la psicanalisi la considera come manifestazione fondamentale delle pulsioni di
morte e di distruzione, dal punto di vista storico e sociologico la
v.
è connessa con la formazione stessa del sociale e con la struttura del
potere. Ogni società propende a riconoscere a un governo il diritto
all'uso esclusivo della forza, in assenza del quale prevale il disordine, la
v. diffusa e l'anarchia (assenza di governo). Tale monopolio da parte
dello Stato è ritenuto legittimo dalla maggioranza dei cittadini che ne
sono potenzialmente i destinatari. La
v.
politica rappresenta una
forma di contestazione e di rifiuto globale della legittimità del sistema
sociale in nome di una differente legittimità, che può assumere i
connotati estremi del terrorismo. Essa mira a realizzare un progetto di
revisione dei fini collettivi e segna il confine invalicabile della mediazione
degli interessi contrapposti.