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Violenza.

Caratteristica di chi o di ciò che è violento. ║ Con riferimento ad azioni, movimenti, atti o altre cose, forza impetuosa e travolgente, abitualmente dannosa, ostile e talvolta distruttiva: una v. febbre lo costrinse a letto per una settimana. ║ Fig. - Imposizione fatta a se stessi, con uno sforzo di volontà, di un comportamento contrario ai propri sentimenti o impulsi: mi feci v. per non arrabbiarmi. ║ Interpretazione forzata, arbitraria, tendenziosa, con la quale si attribuisce a un testo, a un discorso o a un comportamento un significato che non ha: fare v. a un articolo di legge. ║Atto o comportamento caratterizzato dall'uso intenzionale della forza allo scopo di recare danno ad altri nella persona o nei suoi beni e diritti. La forza esercitata può essere di tipo fisico (con o senza l'impiego di armi o d'altri mezzi d'offesa) oppure morale (insulti, denigrazioni, minacce, ricatti, ecc.). Il danno o la sofferenza causati alla vittima talvolta rappresentano un fine in sé, ad esempio quando si ricorre alla v. per vendetta o per punizione di qualche atto ritenuto riprovevole. In altri casi la v. può essere l'effetto secondario di un'azione che serve per procurarsi un vantaggio (sequestro per chiedere un riscatto, uccisione del testimone di un crimine, lesioni fisiche per impossessarsi di beni altrui, ecc.). Come mezzo di costrizione, per obbligare altri ad agire o a cedere contro la propria volontà, viene usata anche indirettamente, sotto forma di minaccia, oppure saltuariamente, a scopo dimostrativo. In questa accezione si configura come strumento di potere, il potere di coercizione, che è appunto definito come quello che si avvale dell'uso e della minaccia della forza. • Dir. civ. - La v. si realizza quando taluno viene forzato alla conclusione di un negozio giuridico, o perché fisicamente costretto a compierlo a prescindere dalla sua volontà (vis absoluta), o perché le minacce lo inducono a volere (vis compulsiva). Si distingue quindi la v. fisica o assoluta (per esempio, la costrizione a firmare, conducendo la mano del sottoscrivente) da quella morale o psichica (minaccia). Nel primo caso, non esistendo la volontà, il negozio non ha alcun valore giuridico e viene considerato nullo; nel secondo la volontà esiste, ma è viziata dal timore di una v. e pertanto produce l'annullabilità del contratto. Affinché l'atto sia annullabile sono necessarie alcune condizioni. Non è rilevante, per esempio, il semplice timore reverenziale che una persona incute a un'altra per la sua età, fama o relazione personale (Codice Civile, artt. 1437 e 122). Per essere giuridicamente rilevante la v. morale o psichica deve essere di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere che, non seguendo l'imposizione, essa esporrebbe sé o i suoi familiari o i suoi beni a un male ingiusto e grave (Codice Civile, art. 1435). Se riguarda altre persone, il giudice valuterà le circostanze del caso (Codice Civile, art. 1436). La minaccia di far valere un diritto è causa di annullamento del negozio quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti (Codice Civile, art. 1438). • Dir. pen. - Oggetto della v. può essere sia una persona fisica (v. personale) sia una cosa (v. reale). La v. reale ricorre quando la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione. Il Codice Penale non definisce la v. personale, che va comunque distinta in fisica e morale. Diversa dalla v. è la minaccia, cioè la prospettazione a una persona di un male futuro, dipendente dalla volontà dell'agente. La v. personale che interessa il diritto penale è quella usata come mezzo per arrecare danno a un soggetto o per coartare la sua volontà. Nella prima ipotesi si hanno reati come il sequestro di persona, le percosse, l'omicidio, ecc.; nella seconda ipotesi si configurano reati quali la v. sessuale, la rapina, ecc. Infine, si distingue tra v. propria e v. impropria. La prima comprende ogni energia fisica usata per limitare o annullare la capacità di autodeterminazione di una persona (imbavagliare, immobilizzare, ecc.); la seconda comprende ogni altro mezzo, esclusa la minaccia, atto a limitare o annullare la libertà morale di un soggetto (uso di narcotici, stupefacenti o sostanze alcoliche, spavento provocato con spari, ecc.). ║ V. privata: delitto previsto dall'art. 610 del Codice Penale, consistente nel fatto di costringere altri, con v. o minaccia, a fare, tollerare o omettere qualcosa (non recarsi in un dato luogo, firmare un documento, ecc.). Il delitto di v. privata, punito con la reclusione fino a quattro anni, è aggravato se commesso con l'uso di armi, da persona mascherata o da più persone riunite o con scritto anonimo, oppure da soggetto sottoposto a misure di prevenzione. Tale reato costituisce una figura sussidiaria e residuale, che non trova applicazione qualora una determinata condotta sia presa in considerazione da un'altra specifica disposizione della legge penale, come ad esempio la v. sessuale (V. OLTRE) o la v. per costringere qualcuno a commettere un reato. ║ V. sessuale: importanti innovazioni in materia sono state introdotte con la L. 15-2-1996, n. 66. Norme contro la v. sessuale. La modifica sostanziale riguarda l'inquadramento dei reati di v. sessuale tra quelli contro la persona e non più contro la morale pubblica e il buon costume. Commette il delitto di v. sessuale chi costringe taluno con v., minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali (Codice Penale, art. 609-bis). Viene meno la precedente distinzione tra v. carnale e atti di libidine violenta, ora unificati in un unico reato. Il delitto è punito con la reclusione da cinque a dieci anni ed è perseguibile a querela della persona offesa, salvo casi particolari, previsti dalla legge, per i quali si procede d'ufficio; il termine per la proposizione della querela, che è irrevocabile, è di sei mesi. Sono previste circostanze aggravanti che aumentano la pena di reclusione da sei a dodici anni, quali la v. commessa nei confronti di un minore di anni 14, l'uso di armi o di sostanze o strumenti gravemente lesivi della persona, la commissione del fatto da parte dell'ascendente o anche del genitore adottivo o da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale, la privazione della libertà. Il delitto è aggravato ulteriormente se la vittima ha meno di 10 anni. Il requisito della v. non è richiesto se la parte lesa ha meno di 14 anni oppure meno di 16 se l'autore del reato è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. Non sono perseguibili i rapporti consensuali tra minorenni che abbiano compiuto i 13 anni se la loro differenza di età non è superiore a tre anni. L'art. 609-octies prevede espressamente la v. di gruppo e la punisce con la reclusione fino a dodici anni. • Sociol. - Per v. si intende generalmente ogni attacco illegittimo a persone o a cose che costituiscono un valore per la società e che godono perciò della protezione della legge e del controllo sociale. I criteri che permettono di classificare un atto come violento sono storicamente e culturalmente determinati. Se un tempo veniva considerata v. solo la forma estrema di aggressione o le forme di dominio e di coercizione, ai nostri giorni è considerata tale ogni modalità di influenza, condizionamento e controllo delle potenzialità pratiche e intellettuali degli individui. Se l'etologia spiega la v. come manifestazione di aggressività primordiale, insita nella storia naturale del genere umano, e la psicanalisi la considera come manifestazione fondamentale delle pulsioni di morte e di distruzione, dal punto di vista storico e sociologico la v. è connessa con la formazione stessa del sociale e con la struttura del potere. Ogni società propende a riconoscere a un governo il diritto all'uso esclusivo della forza, in assenza del quale prevale il disordine, la v. diffusa e l'anarchia (assenza di governo). Tale monopolio da parte dello Stato è ritenuto legittimo dalla maggioranza dei cittadini che ne sono potenzialmente i destinatari. La v. politica rappresenta una forma di contestazione e di rifiuto globale della legittimità del sistema sociale in nome di una differente legittimità, che può assumere i connotati estremi del terrorismo. Essa mira a realizzare un progetto di revisione dei fini collettivi e segna il confine invalicabile della mediazione degli interessi contrapposti.