VIOLENZA PSICOLOGICA: rifiutare una persona, lasciarla sola, umiliarla, minacciare la
famiglia, sopportare l'amante in casa, chiuderla dentro, non farla andare a
lavoro ecc... La violenza psicologica rappresenta uno dei livelli più
profondi e insidiosi tra le varie violenze all’interno delle mura
domestiche, è una delle più potenti strategie di potere e controllo che
presiedono ai maltrattamenti.
Non è facile, come sembra, parlare di violenza psicologica, perché in realtà
spesso la violenza, all’interno di una coppia, viene banalizzata, o negata
vedendo in essa un semplice rapporto di dominazione.
Ma negare la violenza che certi attacchi hanno, su una donna, significa
negare la profondità che la ripercussione psicologica di queste molestie
hanno sulla vittima.
La violenza subita spesso è molto sottile e non ci sono tracce evidenti come
in caso di violenza fisica, ma quello che accade, in realtà, in questa
tortura emotiva, è un tentativo violento di “distruzione morale” dell’altro.
Questo tipo di maltrattamento utilizza delle strategie di controllo
ricorrenti:
L’intimidazione cioè spaventare con gesti, minacce, parole; minacciare di
usare violenza verso familiari o anche animali ed oggetti insomma tutto
quello che può essere importante per la vittima.
MOLESTIE MORALI: cioè tutta una serie di atteggiamenti effettuati con gravità
crescente: rifiuto dell’altro, sarcasmo, derisione, disprezzo sopraffazione,
isolamento, fino ad arrivare all’omicidio psicologico!
Talvolta si arriva a dei veri e propri lavaggi del cervello, dove la donna e
i figli arrivano ad una totale disistima di sé e della loro vita.
Secondo un’indagine, la donna che ha subito gravi vessazioni ha dodici volte
più probabilità di tentare il suicidio rispetto alle altre donne ( Violence
Aganist Women in the family, 1989).
Quando assistiamo a tutte quelle strategie lesive della libertà e
dell’identità personale dell’altro, che generano insicurezza, paura e
svalutazione di sé, allora si tratta di violenza psicologica. Purtroppo, come
succede quasi sempre, è presente un’eccessiva responsabilizzazione della
donna, che si attiva per far fronte a tutti i compiti e le richieste che le
vengono fatte da colui che la maltratta, nella continua speranza di non
adirarlo e dimostrare la propria adeguatezza come moglie e come madre.
VIOLENZA DOMESTICA: la violenza contro le donne all'interno delle relazioni
intime,comunemente detta violenza domestica, può essere definita come ogni
atto o condotta da parte di un individuo che la donna reputi essere o essere
stato a lei legato da relazione intima che comporti morte, danno fisico,
sessuale o psicologico o sofferenza della donna. La violenza contro le donne
nelle relazioni intime non è confinata ad un particolare sistema politico o
economico, ma è comune a ogni società e cultura.
Essere vittima ma non colpevole le 4 regole fondamentali:
RIVOLGERSI AL PSICOLOGO, ASSOCIAZIONE ANTI VIOLENZA, DENUNCIARE IL FATTO, LA VITTIMOLOGIA.
Il 2,5% in Sicilia le donne non denunciano il fatto, per la donna è una prigione perché ha paura.
STALKING:
La violenza per la donna è in forte aumento, lo stalking significa
Persecuzione, possono verificarsi per una vendetta (DARE MINACCIA), abusi
fisici, sessuali ecc...
LE PERCENTUALI:
nel 55% circa è reazione di coppia
nel 25% circa è nel condominio
nel 0,5% circa nelle famiglie (FIGLI, FRATELLI, GENITORI)
nel 15% circa è nel posto di lavoro, scuola, università
nel 76% gli uomini violentano le donne
nel 47% ex partner (AMANTI, MARITI, FIDANZATI)
nel 81% e la donna dai 15 all'età di 80 anni
nel 62% delle donne sono maltrattate dal partiner
68,3% la percentuale sale nei casi di violenza sessuale
69,7% quando parliamo di stupro
91,6% i partner sono i maggiori responsabili per alcuni tipi di violenza
sessuale come lo stupro e i rapporti sessuali non voluti, ma che si
subiscono per paura delle conseguenze.
6,2% stupro ad opera di estranei.
Stalking significa; fare posta, spiare, telefonare, perseguire ecc...
Gli elementi pricipali Stalking o molestie sono:
- la vittima
- la persecuzione
Stalker è chi mette in opera lo Stalking cioè uno o più atti appartenente
innocui o solo molestie.
La maggior parte della sequenze avvengono:
IN FAMIGLIA, SU FACEBOOK, TRA COLLEGHI Di LAVORO, TRA I COMPAGNI Di SCUOLA
ECC....
TIPI Di STALKING:
il "risentito", caratterizzato da rancori per traumi affettivi ricevuti da
altri a suo avviso ingiustamente (tipicamente un ex-partner di una relazione
sentimentale);
il "bisognoso d'affetto", desideroso di convertire a relazione sentimentale
un ordinario rapporto della quotidianità; insiste e fa pressione nella
convinzione che prima o poi l'oggetto delle sue attenzioni si convincerà;
il "corteggiatore incompetente", che opera Stalking in genere di breve
durata, risulta opprimente ed invadente principalmente per "ignoranza" delle
modalità relazionali, dunque arreca un fastidio praticamente
preterintenzionale;
il "respinto", rifiutato dalla vittima, caratterizzato dal voler
contemporaneamente vendicarsi dell'affronto costituito dal rifiuto ed
insieme riprovare ad allestire una relazione con la vittima stessa;
il "predatore", il cui obiettivo è di natura essenzialmente sessuale, trae
eccitazione dal riferire le sue mire a vittime che può rendere oggetto di
caccia e possedere dopo avergli incusso paura; è una tipologia spesso
riguardante del voyeur e dei pedofili.
LE LEGGI
La legge 3/4/2009 n°34 la pena parte dai 6 mesi ai 4 anni secondo il reato commesso
VIOLENZA ECONOMICA
Gli effetti della violenza economica si rilevano come uno degli ostacoli più grossi nel momento in cui la donna si sente pronta per uscire dalla situazione di maltrattamento e deve fare i conti con le reali possibilità di sopravvivenza.
È per questo che la legge n. 154 del 2001 ha istituito quale misura accessoria a quella principale (ovvero l’ordine di allontanamento coattivo nell’ambito penale ex art. 282 bis c.p. e gli ordini di protezione nell’ambito civile ex artt. 342 bis, 342 ter c.c. e 736 bis c.p.) l’obbligo di corrispondere un assegno alla famiglia. Ciò al fine di apprestare una immediata risposta al problema, non minore, del sostentamento economico della famiglia, specie laddove il familiare violento allontanato sia l’unica o la principale fonte di sostentamento.
Possono far riferimento a questa categoria di violenza i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare (nella forma di malversazione dei beni familiari, ex art. 570 c.p. comma 2, n.1), maltrattamenti in famiglia (ex art. 572 c.p.) e quello di violenza privata (ex art. 610 c.p.)
VIOLENZA STALKING
Articolo 575 codice penale: omicidio
Articolo 582 codice penale: lesioni personali
Articolo 594 codice penale: ingiuria.
Articolo 595 codice penale: diffamazione.
Articolo 610 codice penale: violenza privata.
Articolo 612 codice penale: minaccia.
Articolo 614 codice penale: violazione di domicilio.
Articolo 635 codice penale: danneggiamento.
Misure di diritto civile: ordini di protezione.
VIOLENZA PSICOLOGICA
Possono pertanto far riferimento a questo tipo di violenza:
- i reati d’ingiuria (ex art. 594 c.p.),
- di violenza privata (ex art. 610 c.p.),
- di minaccia (ex art. 612 c.p.),
- di lesioni quando cagionano una malattia del corpo o della mente (ex artt. 582 e 583 c.p.),
- di abuso di mezzi di correzione e disciplina (ex art. 571 c.p.),
- di maltrattamenti in famiglia (ex art. 572 c.p.)
- di sequestro di persona (ex art. 605 c.p.).
La violenza psicologica tende ad essere sanzionata principalmente in sede civile, anche se è possibile talvolta percorrere l’alternativa penale.
LEGGE SULLA VIOLENZA SESSUALE
VIOLENZA SESSUALE art. 609 bis – 609 decies codice penale
La legge 15 febbraio 1996 n. 66, abrogando la precedente disciplina che considerava la violenza sessuale come un reato che offende la morale e la società, ha finalmente riconosciuto e tutelato il diritto delle donne, intendendo la violenza sessuale come delitto contro la persona.
La normativa attuale punisce chiunque costringa una donna, con violenza o minaccia, a compiere o subire atti sessuali. La pena prevista è particolarmente elevata (da 5 a 10 anni) e viene comminata a seguito di un processo che, se lo richiedi, può essere tenuto a porte chiuse, senza la partecipazione del pubblico e senza che il tuo nome e la tua immagine possano apparire sui giornali.
Pene ancora più severe sono stabilite in caso di violenza sessuale di gruppo.
La nuova legge stabilisce, inoltre, che ogni atto sessuale, anche consenziente, compiuto su una persona di età inferiore ai 13 anni è da ritenersi violenza sessuale.
Non solo tali, al contrario, gli atti compiuti da due soggetti, avendo in ogni caso entrambi più di 13 anni, fra i quali la differenza di età non sia superiore a 3 anni (cioè al massimo 16 anni).
LEGGE SULLA FAMIGLIA
Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
La famiglia dal punto di vista giuridico (art. 144 c.c. comma 1, art. 181 c.c.)
I diritti di famiglia dagli articoli 566, 567 e 568 del codice penale ecc.....