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Vilipèndio.

L'atto di insultare o manifestare disprezzo: il suo comportamento si espone al v. della gente del paese. • Dir. pen. - Fattispecie di v. sono: il v. alla Repubblica, alle Istituzioni costituzionali o alle forze armate, punibile con una pena compresa tra i sei mesi e i tre anni (art. 290 Cod. Pen.); il v. alla Nazione (art. 291); il v. alla bandiera o ad altro simbolo nazionale (art. 292); gli atti che offendono il sentimento religioso (artt. 403, 404, 408, 410). Il v. è spesso discusso come problema giurisprudenziale essendo una fattispecie di reato non sempre facile da determinare; in particolare, è a volte contestabile che ci si trovi in presenza di v. e non di una manifestazione di libertà di pensiero che, come tale, risulta costituzionalmente garantita ex art. 21.