Nella società feudale, rapporto
personale di reciproca fedeltà e protezione che veniva a stabilirsi tra
due persone libere, una delle quali, il
vassallo, si poneva sotto
l'autorità dell'altra, il
senior o
suzerain, attraverso un
giuramento di fedeltà, col quale gli garantiva anche sostegno in ambito
militare e giudiziario (secondo la formula
auxilium et consilium). Il
vassallo, a sua volta, otteneva una protezione che si traduceva anche sul piano
economico. (V. OLTRE). ║ Fig. - Forma di
soggezione, di servile sottomissione e obbedienza:
v.
economico.
• Dir. internaz. - Relazione giuridica fondata sulla soggezione di un
determinato Stato (
Stato vassallo) nei confronti di un altro Stato
(
Stato suzerain), che esercita sul primo poteri di varia natura
(investitura del capo dello Stato, riscossione di un tributo, imposizione della
linea politica). In questo tipo di relazione giuridica generalmente allo Stato
vassallo non è riconosciuta personalità di diritto internazionale.
Questa forma di rapporto tra due Stati appartiene al passato. • Encicl. -
Il
v., istituzione caratteristica dell'età medioevale, trova dei
precedenti sia nel mondo romano (in certi legami, come quelli che univano i
senatori e i generali con i
buccellarii delle loro milizie private), sia
nel mondo germanico (legame tra il capo e i suoi guerrieri nel
comitatus). Andò progressivamente assumendo un profilo di
carattere militare, configurandosi in tal modo come un rapporto tra persone
libere, a differenza di altre relazioni di dipendenza medioevali che assunsero
carattere servile e di soggezione contadina. Le caratteristiche del
v. si
andarono definendo con precisione nella seconda metà del VII sec., sotto
il Regno franco, grazie alla crescente importanza rivestita dalle clientele
armate (vassalli) in Austrasia, donde derivarono i maestri di palazzo della
dinastia detta poi carolingia. Con la nascita dell'Impero carolingio il
v. si estese alla Germania, all'Italia e alla parte settentrionale della
Spagna; raggiunse poi anche l'Inghilterra (in seguito alle conquiste normanne) e
l'Oriente (con le crociate). Il
v. si caratterizzò inizialmente
come un rapporto di carattere strettamente personale, che durava fino a quando
rimanevano in vita entrambi i contraenti. Il suo peso economico si accrebbe
notevolmente nei primi decenni dell'VIII sec., quando al semplice mantenimento
del vassallo da parte del signore, si sostituì la concessione del
beneficio, un elemento reale che spesso aveva carattere fondiario. In breve,
poi, i
vassi dominici, vale a dire i vassalli del re (o dell'imperatore)
ricevettero funzioni politiche, anche se il
v. non divenne mai una carica
politica propriamente detta. La cerimonia del
v. prevedeva l'
immixtio
manuum (mescolanza delle mani): il vassallo, a capo scoperto e in ginocchio,
metteva le sue mani in quelle del signore, in segno di sottomissione. Esisteva
per il vassallo la possibilità di legarsi con diversi signori. Una svolta
importante nel
v. si ebbe con l'ereditarietà del beneficio,
convenzionalmente ricondotta all'Editto di Quierzy (887) e alla
Constitutio
de feudis (1037) di Corrado II il Salico; in questo modo l'elemento reale
venne a prevalere rispetto all'elemento personale. Il
v., la cui
diffusione nell'Europa carolingia e post-carolingia è stata generalmente
sopravvalutata, conobbe la sua massima fioritura nel Basso Medioevo
(particolarmente in Francia), all'epoca delle nuove Monarchie, quando in un
quadro di progressiva ricostruzione dell'autorità pubblica, funse da
collegamento tra i poteri locali e il potere centrale del sovrano.