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Valuta.

Valore economico di qualcosa, in particolare di monete e titoli: una moneta d'oro della v. di 300.000 lire. ║ V. di una cambiale: la somma, scritta su una cambiale, che si deve corrispondere. ║ V. intesa: somma pattuita che si deve corrispondere tramite cambiale. ║ Termine generico con cui si indicano le monete in circolazione e i titoli fiduciari da cui sono rappresentate. ║ V. nazionale: titoli fiduciari espressi nella moneta in circolazione in un determinato Stato. ║ Pagamento a (o in) pronto v.: in contanti. • Banca - Il termine è impiegato spesso con riferimento a biglietti e monete di altri Stati (si sottintende in questi casi l'aggettivo estera). ║ V. libera: v. che può essere usata liberamente per regolarizzare i rapporti di credito e debito con l'estero. ║ V. esportazione o importazione: v. che esprime crediti o debiti verso l'estero che derivano da esportazioni o importazioni di merci. ║ V. forte: v. di Stati che presentano un saldo attivo della bilancia dei pagamenti. ║ V. debole: v. degli Stati che presentano un saldo passivo della bilancia dei pagamenti. ║ Perdita di v.: perdita d'interesse dovuta alla retrodatazione o postdatazione del giorno di decorrenza degli interessi rispetto a quello in cui si effettua l'operazione bancaria. ║ Giorno di v.: giorno dal quale cominciano a decorrere gli interessi su un capitale. ║ V. compensata: v. comune a un'operazione a debito di un conto e a credito di un altro conto del medesimo correntista. ║ Franco v.: locuzione con cui si indica che si devono consegnare determinati titoli di credito o documenti senza riscuotere o pagare alcunché. ║ V. di conto valutario: v. che i residenti in Italia potevano scambiare da e per l'estero, mediante la Banca d'Italia o altre banche abilitate, versandole in uno specifico conto valutario. Tali norme erano in vigore prima della liberalizzazione dei movimenti di capitale, incominciata con il t.u. del 1988. • Dir. - Debito di v.: obbligazione che ha per oggetto il pagamento di una determinata somma di denaro, che deve essere esattamente quella stabilita alla stipulazione del contratto, senza adeguamenti agli effetti di svalutazione prodottosi fino alla scadenza prevista per il pagamento.