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Valutàrio.

Relativo alla valuta: riserve v. ║ Accordo v.: accordo internazionale relativo ai cambi. ║ Diritto v.: il complesso delle norme e delle disposizioni v. che disciplinano il regime di circolazione delle valute, in relazione all'acquisto e alla vendita di cambi con l'estero. In Italia una svolta importante nel diritto v. si è avuta con il t.u. approvato con D.P.R. 31-3-1988, n. 148, testo dettato dall'esigenza di adeguare le nostre disposizioni alle istanze di liberalizzazione dei mercati legate alla nuova realtà della CEE. Con il t.u. del 1988 si è abolito il principio di autorizzazione, che vietava, in mancanza di autorizzazione, ogni operazione con l'estero e si è posto termine al regime di monopolio dei cambi. Grande rilevanza giuridica ha acquisito la L. 21-10-1988, n. 455, che ha depenalizzato le violazioni delle norme v., per cui in precedenza erano previste sanzioni penali, considerandole come illeciti amministrativi. L'art. 5 del D.P.R. 31-3-1988, n. 148 ha sancito la libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, attribuendo ai residenti in Italia la possibilità di esercitare tutta una serie di operazioni economiche e finanziarie con i non residenti e all'estero, e offrendo ai non residenti analoghe facoltà in Italia. Nella legge sono previsti, comunque, vincoli temporanei e misure restrittive in caso di tensioni v. e di eccessivo afflusso di capitali.