(dal latino
vacantia, der. di
vacare:
essere libero). Stato o condizione di ciò che è vacante, privo di
titolare; anche durata di tale condizione:
v.
di una cattedra
universitaria. ║ Periodo di sospensione delle normali attività,
lavorative o scolastiche, che viene concesso a impiegati, studenti o membri di
assemblee in occasione di una festività o per altra circostanza; la
durata di tale periodo è variabile:
una v.
di soli due
giorni. ║
Mezza v.: di giornata in cui si attende alle proprie
ordinarie occupazioni, scolastiche o lavorative, soltanto la mattina. ║
Le v.: periodo di più giorni (
v.
natalizie e
v.
pasquali) o anche di più mesi (
v.
estive)
in cui le scuole rimangono chiuse; in mancanza di ulteriori determinazioni, si
intendono per lo più le
v.
estive. ║ Fig. -
Mandare il cervello in v.: non pensare, non utilizzare le proprie
facoltà intellettive. • Dir. can. -
V.
della Sede:
periodo che intercorre fra la morte del pontefice e l'elezione del successore.
Suddetta
v. è disciplinata in particolare dalla Costituzione
apostolica
Universi dominici gregis (22 febbraio 1996) di Giovanni Paolo
II. • Dir. -
V.
della legalità: espressione coniata
da Léon Blum (
vacance de la legalité, nel giornale
“Le populaire” del 5 febbraio 1927) a indicare la sospensione delle
garanzie costituzionali. • Mar. -
V.
navale: provvisoria
sospensione nella costruzione di nuove navi; celebre quella statuita nel corso
della conferenza di Londra del 1930. Può essere
generale o
particolare, a seconda che riguardi tutte o solo alcune categorie di navi
da guerra.