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Véndita.

L'azione del vendere; contratto, definito più propriamente compravendita, mediante il quale la proprietà di una cosa o di un diritto passa ad altre persone, in cambio di un determinato prezzo (per il concetto giuridico della v., V. OLTRE). ║ Quantità di merce venduta da commercianti o negozianti, con riferimento al volume degli affari: una v. scarsa. ║ L'attività del commerciare determinati prodotti: è addetto alla v. di libri. ║ Il negozio dove viene effettuata la v. di un determinato prodotto: una v. di salumi e formaggi. ║ Punto di v. (o punto v.): esercizio commerciale di vario genere (chiosco, negozio, grande magazzino), in cui viene offerto ai clienti un determinato prodotto di un'azienda. ║ Luogo di riunione dei carbonari. • Dir. - La v. si configura di norma come un contratto a effetti reali, poiché per disporre il trasferimento del diritto di proprietà è sufficiente la manifestazione del consenso tra le parti, che possono però accordarsi per rinviare la consegna a un momento successivo a quello in cui viene stipulato il contratto: si parla, in questi casi, di v. con effetti obbligatori. Una situazione simile si verifica anche per la v. di genere, per la v. con riserva di proprietà, per la v. di cosa futura, per la v. di cosa altrui: in tutti questi casi la v. ha soltanto effetti obbligatori fino a quando non si realizzi un evento successivo (come la specificazione o la consegna) che ponga in atto il trasferimento di proprietà. Con la stipulazione del contratto, fatti salvi accordi diversi, il compratore si fa carico dei rischi del perimento della cosa o della diminuzione del suo valore. Sebbene ogni soggetto capace di agire abbia di norma facoltà di concludere una v., sono previsti dalla legge, in casi particolari, divieti di comprare (gli amministratori dello Stato e degli enti pubblici, per esempio, non possono acquistare i beni loro affidati). La v., d'altro canto, può avere per oggetto qualsiasi bene che non turbi l'ordine pubblico e il buon costume; il bene deve essere, inoltre, in commercio, certo, determinato o determinabile. Esistono, peraltro, casi di v. in cui sussiste un'indeterminatezza relativa: è il caso della v. alternativa, in cui è data al compratore la possibilità di scegliere tra due o più beni diversi, offerti allo stesso prezzo, e della succitata v. di genere, in cui il bene viene determinato soltanto al momento della consegna; la v. con riserva di gradimento, a sua volta, si compie realmente quando il compratore comunica al venditore il gradimento del bene. L'esistenza del bene nel momento in cui la v. viene conclusa non è condizione imprescindibile; oltre che nella già ricordata v. di cosa futura (come possono essere i frutti di un raccolto), tale situazione si verifica nella v. aleatoria, in cui si è tenuti a corrispondere il prezzo anche se il bene in oggetto non esisterà (è il caso, per esempio, dei pesci presi gettando una rete). Per quanto riguarda il prezzo, sono tenute a determinarlo le parti, che possono nondimeno farlo determinare da un terzo (detto arbitratore); il prezzo può essere, inoltre, determinato rifacendosi a elementi oggettivi, come listini e prezzi di mercato. Se il prezzo supera di oltre il doppio il valore del bene o è inferiore della metà, e ciò è imputabile alla volontà di una delle due parti di approfittare dello stato di bisogno dell'altra, si può ottenere la rescissione della v. per lesione enorme. Il venditore, con la conclusione della v., contrae diverse obbligazioni nei confronti del compratore; tra le più importanti vi è quella di consegnare il bene nello stesso stato in cui si trova quando viene concluso il contratto: la consegna, che nella v. con effetti obbligatori è momento di formazione della v. stessa, è simbolica nei casi in cui il trasferimento di proprietà avviene per mezzo di titoli rappresentativi, quale la polizza di carico. Altre obbligazioni fondamentali per il venditore sono quella di far acquistare al compratore il diritto trasferito e quella di garantire il compratore dall'evizione del bene (ossia dalle pretese giuridiche dei terzi) e dai vizi che il bene stesso può presentare (difetti che non ne consentano l'uso cui è destinato o ne diminuiscano sensibilmente il valore). Il compratore contrae, a sua volta, delle obbligazioni, la più importante delle quali è il pagamento del prezzo, che deve essere corrisposto nel termine e nel luogo in cui si conclude il contratto oppure al momento della consegna del bene e nel luogo in cui essa avviene; qualora il prezzo non debba essere corrisposto al momento della consegna, l'importo deve essere versato al domicilio del venditore. La sola ragione per cui il compratore può rifiutarsi di corrispondere il prezzo è la mancata consegna del bene comprato da parte del venditore; se questa condizione non sussiste, il venditore ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. In presenza di vizi del bene venduto, il compratore ha la facoltà di chiedere, attraverso l'autorità giudiziaria, la risoluzione del contratto o, in alternativa, la riduzione del prezzo; se opta per la risoluzione, il compratore ha il diritto di chiedere, oltre alla restituzione del prezzo e delle spese, il risarcimento dei danni. Il compratore, comunque, per far valere i suoi diritti, deve denunciare i vizi al venditore entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta. Il patto di v. può, tuttavia, escludere esplicitamente la garanzia circa l'assenza di difetti del bene, purché non vi sia malafede da parte del venditore. Sono previste norme a tutela del compratore anche in merito all'evizione e alla v. di cosa altrui; in quest'ultimo caso, tra l'altro, al compratore cui non era nota l'alienità del bene, è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, nonché la restituzione del prezzo corrisposto e il rimborso di tutte le spese sostenute, incluse quelle voluttuarie in caso di malafede da parte del venditore. Una particolare forma di v. è la v. con patto di riserva di proprietà (o di riservato dominio), detta anche v. a rate; il diritto di proprietà del bene venduto, in questo caso, si trasferisce al compratore (che pure si fa carico dei rischi fin dal momento della consegna) soltanto con il versamento dell'ultima rata. In caso di risoluzione del contratto dovuta a inadempimento da parte del compratore, è fatto obbligo al venditore di restituire le rate che gli sono state già corrisposte; il venditore stesso ha comunque diritto al risarcimento del danno e a un equo compenso per l'uso fatto del bene. Se l'accordo prevede la facoltà per il venditore di trattenere, a titolo d'indennità, le rate versate, l'indennità convenuta può essere ridotta dal giudice secondo i casi. La risoluzione della v. non si effettua in caso di mancata corresponsione di una sola rata, il cui importo non sia superiore a 1/8 del prezzo complessivo; al compratore è lasciato il beneficio del termine in relazione alle rate successive. Un'altra forma particolare di v. è rappresentata dalla v. con patto di riscatto, nella quale il venditore conserva la facoltà di riacquistare la proprietà del bene con la restituzione del prezzo e con altri rimborsi. La v. con patto di aggiudicazione nel tempo attribuisce al venditore la facoltà di risoluzione del contratto, qualora gli sia pervenuta da un terzo, entro un determinato termine, un'offerta di prezzo maggiore. La v. con patto di prelazione prevede, qualora in futuro il compratore decida di rivendere il bene acquistato, che il venditore, a parità di condizioni, sia preferito a ogni terzo. Particolari norme (relative, per esempio, al luogo della consegna e alle modalità di accertamento di eventuali vizi) sono previste dalla legge riguardo alla v. di beni mobili. ║ Le v. di beni immobili possono essere a misura o a corpo; nel primo caso, essendo il prezzo fissato per unità di misura, è possibile effettuare il conguaglio dello stesso. Il compratore ha, inoltre, il diritto di recedere dal contratto qualora l'eccedenza sia superiore a 1/20 della misura dichiarata. Nella v. a corpo, essendo il prezzo fissato sul complesso dell'immobile, non è possibile, invece, procedere a conguaglio, a meno che l'eccedenza non superi la ventesima parte di quella dichiarata (se ciò si verifica il compratore ha facoltà di recedere dal contratto). In caso di v. di due o più immobili con lo stesso contratto e con un unico prezzo (v. in blocco) si effettua la compensazione tra i conguagli dei rispettivi prezzi. ║ La materia delle v. a domicilio è disciplinata dal D.L. 15 gennaio 1992, n. 50, che ha recepito la direttiva CEE 85/577 relativa alla tutela dei consumatori nei contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali. Per garantire l'acquirente è previsto il diritto di recedere dal contratto entro determinati termini e secondo condizioni prestabilite. Il diritto di recesso può essere esercitato (con invio di lettera raccomandata all'operatore commerciale) nei sette giorni successivi alla data di sottoscrizione della nota d'ordine; tale termine diviene di sessanta giorni qualora l'operatore non abbia informato l'acquirente del diritto di recesso. Gli operatori commerciali che non rispettino i diritti attribuiti ai consumatori dalla legge, possono incorrere in sanzioni amministrative fino a dieci milioni. ║ V. giudiziale: in questa categoria rientrano tutti i trasferimenti di proprietà, dietro pagamento di un prezzo, effettuati, a prescindere dalla volontà del proprietario (quindi anche contro di essa), per intervento di un organo giurisdizionale. Per v. giudiziale, comunque, s'intende per lo più la v. forzata, con cui si compie l'espropriazione di un bene pignorato; in questo tipo di v. si trasferiscono al compratore del bene soltanto i diritti sul bene stesso appartenenti all'espropriato (non tutti i diritti acquistati da terzi sul bene sono comunque opponibili al compratore). La richiesta di v. forzata deve essere avanzata al giudice dell'esecuzione dal creditore precedente non prima di dieci giorni dal pignoramento (questo termine non viene applicato ai beni deteriorabili). La v. può effettuarsi secondo differenti modalità: per i beni mobili può svolgersi con incanto o a mezzo di commissionario, a discrezione del pretore; se oggetto di v. forzata sono beni immobili, questa può essere attuata con incanto o a trattativa privata. Alcune disposizioni che disciplinano la v. forzata sono valide anche per la v. di beni di incapaci, per la v. dei beni ereditari, per la v. di beni mobili e immobili di una comunione che deve essere disciolta. Nell'ambito della v. giudiziale rientrano peraltro anche casi diversi, come il trasferimento coattivo di appezzamenti di terreno disposto dall'autorità giudiziaria per il riordinamento della proprietà rurale. ║ V. straordinarie o di liquidazione: la materia è sistematicamente regolata dalla L. 19 marzo 1980, n. 80 (modificata dalla L. 12 aprile 1991, n. 130) che mira a garantire il consumatore. La legge individua tre tipologie di v.: v. di liquidazione, v. di fine stagione, v. promozionali. Prima di effettuare v. di questo genere, è necessario darne comunicazione al comune. La legge non consente di definire queste v. "fallimentari" (l'aggettivo si riferisce legittimamente alle v. che hanno per oggetto i beni del fallimento). Le v. di liquidazione possono essere praticate dall'esercente, fornito di autorizzazione o abilitazione per la v. al dettaglio, che intenda esaurire in breve termine tutte le proprie merci (o anche una sola parte), offrendo condizioni di v. favorevoli, per particolari motivi (come la cessazione dell'attività commerciale, la cessazione della v. di determinate merci, la trasformazione o il rinnovo dei locali). È consentito praticare v. di liquidazione per non più di sei settimane l'anno (in alcuni casi la durata massima è di tredici settimane). Le v. di fine stagione (dette anche saldi) hanno per oggetto articoli che subiscono una sensibile diminuzione di valore se la loro v. non viene conclusa nel corso di una determinata stagione; i periodi dell'anno destinati a tali v. sono due: il primo è compreso tra il 7 gennaio e il 7 marzo, il secondo tra il 10 luglio e il 10 settembre. Le v. promozionali, caratterizzate da sconti e ribassi, non possono essere praticate, limitatamente ad alcuni articoli (come i capi d'abbigliamento), nei periodi dei saldi e nei 40 giorni che precedono questi periodi. ║ Per quanto riguarda il peso della merce venduta, la L. 5 agosto 1981, n. 441 dispone che tanto nelle v. all'ingrosso, quanto in quelle al minuto i prodotti siano venduti al netto della tara. Gli esercizi commerciali, inoltre, devono essere forniti di bilance che esprimano in modo chiaro per il cliente il peso netto dei prodotti. ║ L'esercizio della v. al pubblico con carattere commerciale richiede il possesso della licenza di commercio, che viene rilasciata dal sindaco o dal prefetto oppure dal questore. Le eccezioni sono costituite dalla v. di prodotti ortofrutticoli e di prodotti industriali effettuata direttamente dal produttore e dai negozi di vicinato con meno di 250 mq o 150 mq per i comuni con meno di 10.000 abitanti. Per la v. ambulante e per quella di alimenti surgelati sono previste particolari disposizioni. • Dir. pen. - Determinati generi di v. danno luogo a illecito penale: si ricorderanno, in tal senso, la v. ambulante di armi, la v. di chiavi e grimaldelli a persona sconosciuta, la v. di sostanze alimentari non genuine presentate come genuine. • St. del dir. - Un'importanza fondamentale nella definizione del concetto di v. e delle sue condizioni ebbe il diritto romano; si richiamano qui alcuni aspetti più significativi. Nel diritto romano più antico la v. aveva carattere reale e, per lo meno su un piano simbolico, manuale; essa veniva conclusa sul momento attraverso lo scambio di bene e prezzo. In epoca classica la v. consensuale comportava soltanto delle obbligazioni tra le parti; essa era costituita dal consenso, dalla cosa (corporale o incorporale) e dal prezzo (che doveva comunque essere costituito da una somma di denaro). L'oggetto della v. poteva essere anche una cosa futura; in taluni casi il prezzo doveva essere corrisposto anche se la cosa venduta non veniva realmente in essere. Il diritto giustinianeo prevedeva che il prezzo potesse essere stabilito dall'arbitrium di una delle parti coinvolte nella v. o di un terzo. Dopo l'età repubblicana un'importante novità riguardò gli obblighi delle parti (un tempo indipendenti) che furono correlati tra loro: una delle parti poteva esigere l'adempimento degli obblighi dalla controparte soltanto se aveva adempiuto i propri o era pronta a farlo subito. In età medioevale, nelle disposizioni giuridiche relative alla v. vennero introdotti dei cambiamenti, legati in parte all'influsso del formalismo del mondo germanico, che era incline, peraltro, a sdoppiare l'atto di trasferimento della proprietà e quello dell'effettiva consegna. La pratica romanica applicava, invece, la traditio per chartam, ossia la consegna di un documento che valesse come consegna della cosa; tale pratica finì con l'imporsi sulle consuetudini germaniche: a partire dal IX sec., infatti, la traditio chartae acquisì valore di consegna reale. La rinascita del diritto romano fece sì che i giuristi, ratificando la prassi precedente, definissero l'eguaglianza di traditio rei e di traditio instrumenti. In Francia vigeva una prassi simile a quella italiana; il Codice Napoleone, richiedendo il semplice consenso per il trasferimento della proprietà si rifece, infatti, a una pratica secolare. Questa disposizione fu accolta nei codici dell'età della Restaurazione e nel Codice italiano del 1865. • Rel. - V. delle indulgenze: V. INDULGENZA.
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