L'azione del vendere; contratto, definito
più propriamente compravendita, mediante il quale la proprietà di
una cosa o di un diritto passa ad altre persone, in cambio di un determinato
prezzo (per il concetto giuridico della
v., V.
OLTRE). ║ Quantità di merce venduta da commercianti o
negozianti, con riferimento al volume degli affari:
una v.
scarsa.
║ L'attività del commerciare determinati
prodotti:
è addetto alla v.
di libri. ║ Il negozio
dove viene effettuata la
v. di un determinato prodotto:
una v.
di salumi e formaggi. ║
Punto di v. (o
punto v.):
esercizio commerciale di vario genere (chiosco, negozio, grande magazzino), in
cui viene offerto ai clienti un determinato prodotto di un'azienda. ║
Luogo di riunione dei carbonari. • Dir. - La
v. si configura di
norma come un contratto a effetti reali, poiché per disporre il
trasferimento del diritto di proprietà è sufficiente la
manifestazione del consenso tra le parti, che possono però accordarsi per
rinviare la consegna a un momento successivo a quello in cui viene stipulato il
contratto: si parla, in questi casi, di
v. con effetti obbligatori. Una
situazione simile si verifica anche per la
v. di genere, per la
v.
con riserva di proprietà, per la
v. di cosa futura, per la
v. di cosa altrui: in tutti questi casi la
v. ha soltanto effetti
obbligatori fino a quando non si realizzi un evento successivo (come la
specificazione o la consegna) che ponga in atto il trasferimento di
proprietà. Con la stipulazione del contratto, fatti salvi accordi
diversi, il compratore si fa carico dei rischi del perimento della cosa o della
diminuzione del suo valore. Sebbene ogni soggetto capace di agire abbia di norma
facoltà di concludere una
v., sono previsti dalla legge, in casi
particolari, divieti di comprare (gli amministratori dello Stato e degli enti
pubblici, per esempio, non possono acquistare i beni loro affidati). La
v., d'altro canto, può avere per oggetto qualsiasi bene che non
turbi l'ordine pubblico e il buon costume; il bene deve essere, inoltre, in
commercio, certo, determinato o determinabile. Esistono, peraltro, casi di
v. in cui sussiste un'indeterminatezza relativa: è il caso della
v. alternativa, in cui è data al compratore la possibilità
di scegliere tra due o più beni diversi, offerti allo stesso prezzo, e
della succitata
v. di genere, in cui il bene viene determinato soltanto
al momento della consegna; la
v. con riserva di gradimento, a sua volta,
si compie realmente quando il compratore comunica al venditore il gradimento del
bene. L'esistenza del bene nel momento in cui la
v. viene conclusa non
è condizione imprescindibile; oltre che nella già ricordata
v. di cosa futura (come possono essere i frutti di un raccolto), tale
situazione si verifica nella
v. aleatoria, in cui si è tenuti a
corrispondere il prezzo anche se il bene in oggetto non esisterà
(è il caso, per esempio, dei pesci presi gettando una rete). Per quanto
riguarda il prezzo, sono tenute a determinarlo le parti, che possono nondimeno
farlo determinare da un terzo (detto
arbitratore); il prezzo può
essere, inoltre, determinato rifacendosi a elementi oggettivi, come listini e
prezzi di mercato. Se il prezzo supera di oltre il doppio il valore del bene o
è inferiore della metà, e ciò è imputabile alla
volontà di una delle due parti di approfittare dello stato di bisogno
dell'altra, si può ottenere la rescissione della
v. per lesione
enorme. Il venditore, con la conclusione della
v., contrae diverse
obbligazioni nei confronti del compratore; tra le più importanti vi
è quella di consegnare il bene nello stesso stato in cui si trova quando
viene concluso il contratto: la consegna, che nella
v. con effetti
obbligatori è momento di formazione della
v. stessa, è
simbolica nei casi in cui il trasferimento di proprietà avviene per mezzo
di titoli rappresentativi, quale la polizza di carico. Altre obbligazioni
fondamentali per il venditore sono quella di far acquistare al compratore il
diritto trasferito e quella di garantire il compratore dall'evizione del bene
(ossia dalle pretese giuridiche dei terzi) e dai vizi che il bene stesso
può presentare (difetti che non ne consentano l'uso cui è
destinato o ne diminuiscano sensibilmente il valore). Il compratore contrae, a
sua volta, delle obbligazioni, la più importante delle quali è il
pagamento del prezzo, che deve essere corrisposto nel termine e nel luogo in cui
si conclude il contratto oppure al momento della consegna del bene e nel luogo
in cui essa avviene; qualora il prezzo non debba essere corrisposto al momento
della consegna, l'importo deve essere versato al domicilio del venditore. La
sola ragione per cui il compratore può rifiutarsi di corrispondere il
prezzo è la mancata consegna del bene comprato da parte del venditore; se
questa condizione non sussiste, il venditore ha la facoltà di chiedere la
risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. In presenza di vizi del
bene venduto, il compratore ha la facoltà di chiedere, attraverso
l'autorità giudiziaria, la risoluzione del contratto o, in alternativa,
la riduzione del prezzo; se opta per la risoluzione, il compratore ha il diritto
di chiedere, oltre alla restituzione del prezzo e delle spese, il risarcimento
dei danni. Il compratore, comunque, per far valere i suoi diritti, deve
denunciare i vizi al venditore entro il termine di otto giorni dalla loro
scoperta. Il patto di
v. può, tuttavia, escludere esplicitamente
la garanzia circa l'assenza di difetti del bene, purché non vi sia
malafede da parte del venditore. Sono previste norme a tutela del compratore
anche in merito all'evizione e alla
v. di cosa altrui; in quest'ultimo
caso, tra l'altro, al compratore cui non era nota l'alienità del bene,
è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del
contratto, nonché la restituzione del prezzo corrisposto e il rimborso di
tutte le spese sostenute, incluse quelle voluttuarie in caso di malafede da
parte del venditore. Una particolare forma di
v. è la
v.
con patto di riserva di proprietà (o
di riservato dominio),
detta anche
v.
a rate; il diritto di proprietà del bene
venduto, in questo caso, si trasferisce al compratore (che pure si fa carico dei
rischi fin dal momento della consegna) soltanto con il versamento dell'ultima
rata. In caso di risoluzione del contratto dovuta a inadempimento da parte del
compratore, è fatto obbligo al venditore di restituire le rate che gli
sono state già corrisposte; il venditore stesso ha comunque diritto al
risarcimento del danno e a un equo compenso per l'uso fatto del bene. Se
l'accordo prevede la facoltà per il venditore di trattenere, a titolo
d'indennità, le rate versate, l'indennità convenuta può
essere ridotta dal giudice secondo i casi. La risoluzione della
v. non si
effettua in caso di mancata corresponsione di una sola rata, il cui importo non
sia superiore a 1/8 del prezzo complessivo; al compratore è lasciato il
beneficio del termine in relazione alle rate successive. Un'altra forma
particolare di
v. è rappresentata dalla
v.
con patto di
riscatto, nella quale il venditore conserva la facoltà di
riacquistare la proprietà del bene con la restituzione del prezzo e con
altri rimborsi. La
v.
con patto di aggiudicazione nel tempo
attribuisce al venditore la facoltà di risoluzione del contratto, qualora
gli sia pervenuta da un terzo, entro un determinato termine, un'offerta di
prezzo maggiore. La
v.
con patto di prelazione prevede, qualora in
futuro il compratore decida di rivendere il bene acquistato, che il venditore, a
parità di condizioni, sia preferito a ogni terzo. Particolari norme
(relative, per esempio, al luogo della consegna e alle modalità di
accertamento di eventuali vizi) sono previste dalla legge riguardo alla
v. di beni mobili. ║ Le
v. di beni immobili possono essere
a misura o
a corpo; nel primo caso, essendo il prezzo fissato per
unità di misura, è possibile effettuare il conguaglio dello
stesso. Il compratore ha, inoltre, il diritto di recedere dal contratto qualora
l'eccedenza sia superiore a 1/20 della misura dichiarata. Nella
v. a
corpo, essendo il prezzo fissato sul complesso dell'immobile, non è
possibile, invece, procedere a conguaglio, a meno che l'eccedenza non superi la
ventesima parte di quella dichiarata (se ciò si verifica il compratore ha
facoltà di recedere dal contratto). In caso di
v. di due o
più immobili con lo stesso contratto e con un unico prezzo (
v.
in blocco) si effettua la compensazione tra i conguagli dei rispettivi
prezzi. ║ La materia delle
v. a domicilio è disciplinata dal
D.L. 15 gennaio 1992, n. 50, che ha recepito la direttiva CEE 85/577 relativa
alla tutela dei consumatori nei contratti conclusi al di fuori dei locali
commerciali. Per garantire l'acquirente è previsto il diritto di recedere
dal contratto entro determinati termini e secondo condizioni prestabilite. Il
diritto di recesso può essere esercitato (con invio di lettera
raccomandata all'operatore commerciale) nei sette giorni successivi alla data di
sottoscrizione della nota d'ordine; tale termine diviene di sessanta giorni
qualora l'operatore non abbia informato l'acquirente del diritto di recesso. Gli
operatori commerciali che non rispettino i diritti attribuiti ai consumatori
dalla legge, possono incorrere in sanzioni amministrative fino a dieci milioni.
║
V.
giudiziale: in questa categoria rientrano tutti i
trasferimenti di proprietà, dietro pagamento di un prezzo, effettuati, a
prescindere dalla volontà del proprietario (quindi anche contro di essa),
per intervento di un organo giurisdizionale. Per
v. giudiziale, comunque,
s'intende per lo più la
v.
forzata, con cui si compie
l'espropriazione di un bene pignorato; in questo tipo di
v. si
trasferiscono al compratore del bene soltanto i diritti sul bene stesso
appartenenti all'espropriato (non tutti i diritti acquistati da terzi sul bene
sono comunque opponibili al compratore). La richiesta di
v. forzata deve
essere avanzata al giudice dell'esecuzione dal creditore precedente non prima di
dieci giorni dal pignoramento (questo termine non viene applicato ai beni
deteriorabili). La
v. può effettuarsi secondo differenti
modalità: per i beni mobili può svolgersi con incanto o a mezzo di
commissionario, a discrezione del pretore; se oggetto di
v. forzata sono
beni immobili, questa può essere attuata con incanto o a trattativa
privata. Alcune disposizioni che disciplinano la
v. forzata sono valide
anche per la
v. di beni di incapaci, per la
v. dei beni ereditari,
per la
v. di beni mobili e immobili di una comunione che deve essere
disciolta. Nell'ambito della
v. giudiziale rientrano peraltro anche casi
diversi, come il trasferimento coattivo di appezzamenti di terreno disposto
dall'autorità giudiziaria per il riordinamento della proprietà
rurale. ║
V.
straordinarie o
di liquidazione: la
materia è sistematicamente regolata dalla L. 19 marzo 1980, n. 80
(modificata dalla L. 12 aprile 1991, n. 130) che mira a garantire il
consumatore. La legge individua tre tipologie di
v.:
v.
di
liquidazione,
v.
di fine stagione,
v.
promozionali. Prima di effettuare
v. di questo genere, è
necessario darne comunicazione al comune. La legge non consente di definire
queste
v. "fallimentari" (l'aggettivo si riferisce
legittimamente alle
v. che hanno per oggetto i beni del fallimento). Le
v. di liquidazione possono essere praticate dall'esercente, fornito di
autorizzazione o abilitazione per la
v. al dettaglio, che intenda
esaurire in breve termine tutte le proprie merci (o anche una sola parte),
offrendo condizioni di
v. favorevoli, per particolari motivi (come la
cessazione dell'attività commerciale, la cessazione della
v. di
determinate merci, la trasformazione o il rinnovo dei locali). È
consentito praticare
v. di liquidazione per non più di sei
settimane l'anno (in alcuni casi la durata massima è di tredici
settimane). Le
v. di fine stagione (dette anche
saldi) hanno per
oggetto articoli che subiscono una sensibile diminuzione di valore se la loro
v. non viene conclusa nel corso di una determinata stagione; i periodi
dell'anno destinati a tali
v. sono due: il primo è compreso tra il
7 gennaio e il 7 marzo, il secondo tra il 10 luglio e il 10 settembre. Le
v. promozionali, caratterizzate da sconti e ribassi, non possono essere
praticate, limitatamente ad alcuni articoli (come i capi d'abbigliamento), nei
periodi dei saldi e nei 40 giorni che precedono questi periodi. ║ Per
quanto riguarda il peso della merce venduta, la L. 5 agosto 1981, n. 441 dispone
che tanto nelle
v. all'ingrosso, quanto in quelle al minuto i prodotti
siano venduti al netto della tara. Gli esercizi commerciali, inoltre, devono
essere forniti di bilance che esprimano in modo chiaro per il cliente il peso
netto dei prodotti. ║ L'esercizio della
v. al pubblico con
carattere commerciale richiede il possesso della licenza di commercio, che viene
rilasciata dal sindaco o dal prefetto oppure dal questore. Le eccezioni sono
costituite dalla
v. di prodotti ortofrutticoli e di prodotti industriali
effettuata direttamente dal produttore e dai negozi di vicinato con meno di 250
mq o 150 mq per i comuni con meno di 10.000 abitanti. Per la
v. ambulante
e per quella di alimenti surgelati sono previste particolari disposizioni.
• Dir. pen. - Determinati generi di
v. danno luogo a illecito
penale: si ricorderanno, in tal senso, la
v. ambulante di armi, la
v. di chiavi e grimaldelli a persona sconosciuta, la
v. di
sostanze alimentari non genuine presentate come genuine. • St. del dir. -
Un'importanza fondamentale nella definizione del concetto di
v. e delle
sue condizioni ebbe il diritto romano; si richiamano qui alcuni aspetti
più significativi. Nel diritto romano più antico la
v.
aveva carattere reale e, per lo meno su un piano simbolico, manuale; essa veniva
conclusa sul momento attraverso lo scambio di bene e prezzo. In epoca classica
la
v. consensuale comportava soltanto delle obbligazioni tra le parti;
essa era costituita dal consenso, dalla cosa (corporale o incorporale) e dal
prezzo (che doveva comunque essere costituito da una somma di denaro). L'oggetto
della
v. poteva essere anche una cosa futura; in taluni casi il prezzo
doveva essere corrisposto anche se la cosa venduta non veniva realmente in
essere. Il diritto giustinianeo prevedeva che il prezzo potesse essere stabilito
dall'
arbitrium di una delle parti coinvolte nella
v. o di un
terzo. Dopo l'età repubblicana un'importante novità
riguardò gli obblighi delle parti (un tempo indipendenti) che furono
correlati tra loro: una delle parti poteva esigere l'adempimento degli obblighi
dalla controparte soltanto se aveva adempiuto i propri o era pronta a farlo
subito. In età medioevale, nelle disposizioni giuridiche relative alla
v. vennero introdotti dei cambiamenti, legati in parte all'influsso del
formalismo del mondo germanico, che era incline, peraltro, a sdoppiare l'atto di
trasferimento della proprietà e quello dell'effettiva consegna. La
pratica romanica applicava, invece, la
traditio per chartam, ossia la
consegna di un documento che valesse come consegna della cosa; tale pratica
finì con l'imporsi sulle consuetudini germaniche: a partire dal IX sec.,
infatti, la
traditio chartae acquisì valore di consegna reale. La
rinascita del diritto romano fece sì che i giuristi, ratificando la
prassi precedente, definissero l'eguaglianza di
traditio rei e di
traditio instrumenti. In Francia vigeva una prassi simile a quella
italiana; il Codice Napoleone, richiedendo il semplice consenso per il
trasferimento della proprietà si rifece, infatti, a una pratica secolare.
Questa disposizione fu accolta nei codici dell'età della Restaurazione e
nel Codice italiano del 1865. • Rel. -
V.
delle indulgenze:
V. INDULGENZA.
"La vendita di beni ereditari" di Francesco Marasco
"Vendere l'immagine: sponsorizzazione e industria" di Maurizio Ferrari