Stats Tweet

Rèvoca.

Azione o atto con il quale si dichiara non più valida una precedente disposizione o decisione: r. di un incarico. • Dir. civ. - Dichiarazione di volontà unilaterale volta a estinguere con effetto immediato le conseguenze di un precedente negozio giuridico valido o a ritirare la proposta o l'accettazione di un contratto. • Dir. amm. - Rimozione, ad opera della pubblica amministrazione, di un atto amministrativo in quanto non più corrispondente a un pubblico interesse. Essa può essere disposta dall'autorità che ha emanato l'atto o da autorità superiore competente in materia per inopportunità iniziale del provvedimento, per mutate condizioni di fatto, per nuove esigenze di interesse pubblico o per sopravvenuta illegittimità. La r. si differenzia dall'annullamento essenzialmente per due motivi: in primo luogo, ha efficacia ex nunc, ovvero a partire da quando viene attuata (e non ex tunc, cioè dalla data dell'atto revocato), secondariamente invalida un atto per vizi di merito (e non di legittimità). La giurisprudenza non è ancora giunta a una soluzione univoca circa il problema di quali siano gli atti di cui è consentita la r. • Dir. process. pen. - Col termine r. si fa riferimento a vari istituti giuridici. ║ R. del difensore: in virtù di essa l'imputato provvede alla sostituzione del proprio avvocato. ║ R. della costituzione di parte civile: il danneggiato rinuncia ad avanzare quelle richieste risarcitorie per le quali era entrato nel processo. ║ R. della sentenza di non luogo a procedere: è disposta dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero nel caso sopravvengano nuove prove contro l'imputato. ║ R. della sospensione condizionale della pena: è decretata dal giudice esecutore perché il condannato ha violato gli obblighi impostigli o perché ha riportato una pena per un delitto precedente che, cumulata a quella sospesa, comporta un superamento dei limiti al di sotto dei quali la sospensione può essere concessa. ║ R. delle misure cautelari: è richiesta dal pubblico ministero o dall'imputato per il venir meno delle condizioni oggettive per la loro applicazione. ║ R. della sentenza di condanna e del decreto penale: è richiesta in caso di abrogazione o di dichiarazione di incostituzionalità della norma che ha prodotto l'incriminazione. • Pol. - R. della fiducia: ritiro da parte di uno o più partiti della maggioranza della fiducia precedentemente accordata al Governo. • Banca - Fino a r.: espressione tramite la quale si indica la possibilità, per una delle parti contraenti, di disdire l'adempimento di una prestazione. ║ Apertura di credito fino a r.: credito bancario allo scoperto senza termine di utilizzo, soggetto, però, a facoltà di disdetta in qualsiasi momento.