Azione o atto con il quale si dichiara non più valida una precedente
disposizione o decisione:
r. di un incarico. • Dir. civ. -
Dichiarazione di volontà unilaterale volta a estinguere con effetto
immediato le conseguenze di un precedente negozio giuridico valido o a ritirare
la proposta o l'accettazione di un contratto. • Dir. amm. - Rimozione, ad
opera della pubblica amministrazione, di un atto amministrativo in quanto non
più corrispondente a un pubblico interesse. Essa può essere
disposta dall'autorità che ha emanato l'atto o da autorità
superiore competente in materia per inopportunità iniziale del
provvedimento, per mutate condizioni di fatto, per nuove esigenze di interesse
pubblico o per sopravvenuta illegittimità. La
r. si differenzia
dall'annullamento essenzialmente per due motivi: in primo luogo, ha efficacia
ex nunc, ovvero a partire da quando viene attuata (e non
ex tunc,
cioè dalla data dell'atto revocato), secondariamente invalida un atto per
vizi di merito (e non di legittimità). La giurisprudenza non è
ancora giunta a una soluzione univoca circa il problema di quali siano gli atti
di cui è consentita la
r. • Dir. process. pen. - Col termine
r. si fa riferimento a vari istituti giuridici. ║
R. del
difensore: in virtù di essa l'imputato provvede alla sostituzione del
proprio avvocato. ║
R.
della costituzione di parte civile:
il danneggiato rinuncia ad avanzare quelle richieste risarcitorie per le quali
era entrato nel processo. ║
R. della sentenza di non luogo a
procedere: è disposta dal giudice per le indagini preliminari su
richiesta del pubblico ministero nel caso sopravvengano nuove prove contro
l'imputato. ║
R. della sospensione condizionale della pena:
è decretata dal giudice esecutore perché il condannato ha violato
gli obblighi impostigli o perché ha riportato una pena per un delitto
precedente che, cumulata a quella sospesa, comporta un superamento dei limiti al
di sotto dei quali la sospensione può essere concessa. ║
R.
delle misure cautelari: è richiesta dal pubblico ministero o
dall'imputato per il venir meno delle condizioni oggettive per la loro
applicazione. ║
R. della sentenza di condanna e del decreto
penale: è richiesta in caso di abrogazione o di dichiarazione di
incostituzionalità della norma che ha prodotto l'incriminazione. •
Pol.
- R. della fiducia: ritiro da parte di uno o più partiti
della maggioranza della fiducia precedentemente accordata al Governo. •
Banca -
Fino a r.: espressione tramite la quale si indica la
possibilità, per una delle parti contraenti, di disdire l'adempimento di
una prestazione. ║
Apertura di credito fino a r.: credito bancario
allo scoperto senza termine di utilizzo, soggetto, però, a facoltà
di disdetta in qualsiasi momento.