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Rèndita.

Reddito di capitale, frutto di risparmio comunque investito. • Dir. - R. perpetua: contratto col quale una parte conferisce all'altra il diritto di esigere, in perpetuo, la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile (r. fondiaria) o della cessione di un capitale (r. semplice) e anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale. La r. semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile; in caso contrario il capitale è ripetibile. Quella perpetua può sempre essere riscattata dal debitore, nonostante qualsiasi patto contrario. Le parti possono solo stabilire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario, o prima di un certo termine, che non può essere superiore ai 10 anni per la r. semplice, 30 anni per la r. fondiaria. Il debitore può ottenere il riscatto della r. (semplice o fondiaria), pagando al beneficiario la somma che risulta dalla capitalizzazione della r. annua, sulla base dell'interesse legale. Il beneficiario può imporre il riscatto della r. qualora il debitore sia in mora da oltre due anni; o se non abbia dato al creditore le garanzie promesse o, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisca altre di uguale sicurezza; o se il debitore risultasse insolvente; o se, per effetto di alienazione o divisione, il fondo sul quale è garantita la r. sia diviso fra più di due persone. ║ R. vitalizia: contratto con il quale una parte si obbliga a corrispondere periodicamente all'altra una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, per tutta la durata della vita di questa, o di un'altra persona. Come la r. perpetua, la r. vitalizia può essere costituita a titolo oneroso (mediante l'alienazione di un bene o la cessione di un capitale) o a titolo gratuito; ma a differenza della prima ha carattere aleatorio, in quanto il vantaggio delle parti è condizionato a un fatto futuro e incerto (morte di una persona). Il debitore, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della r., offrendo il rimborso del capitale: egli è tenuto a pagarla per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione. La r. vitalizia può costituirsi anche a favore di un terzo. Il creditore, da parte sua, non può chiedere la risoluzione per inadempimento; essa è ammessa solo nel caso in cui il debitore non dia o diminuisca le garanzie pattuite. • Econ. pol. - Le prime forme di r. prese in esame dagli economisti classici furono le r. godute dai proprietari terrieri (r. fondiaria). Successivamente il concetto di r. fu esteso, applicandosi anche alla r. edilizia, mineraria, idrica, ecc. Si è poi osservato che fenomeni simili a quelli che danno origine alla r. fondiaria possono riscontrarsi nell'uso di altri fattori produttivi e di tutti quei beni posseduti e disponibili in quantità inferiore alla domanda che si avrebbe in corrispondenza di prezzi uguali ai loro costi. In genere, però, a questo proposito, si parla non di r., ma di profitto. Oggi si parla anche di r. del consumatore (differenza tra il prezzo che si è disposti a pagare, tenuto conto del livello di soddisfazione da ricavare, e il prezzo effettivamente pagato per un determinato bene), di r. del produttore (differenza tra il prezzo al quale il produttore è disposto a vendere e il prezzo effettivamente riscosso) e, grazie all'economista A. Marshall, di quasi r. (vantaggio dovuto alla diversa capacità intellettiva, manuale, ecc. che fa sì che un individuo possa percepire un compenso maggiore rispetto a un altro per l'esecuzione della medesima prestazione). ║ R. fondiaria: la teoria della r. fondiaria fu elaborata dagli economisti inglesi dei secc. XVIII-XIX, in particolare da D. Ricardo, con riferimento al pagamento dei canoni di affitto di terreni agrari. Già prima di Ricardo vari studiosi avevano messo in luce particolari aspetti del fenomeno della r. In particolare, W. Petty, in un trattato del 1662, parlava di r. della terra, studiando il valore della r. e l'influenza che i prezzi di mercato avevano sulla determinazione del suo livello. Anche i fisiocratici, con la loro teoria del prodotto netto, si avvicinarono al concetto che sarebbe stato quello di r. La spiegazione della natura della r. fondiaria divenne più chiara con A. Smith, che nella sua Ricerca sulla natura e sulle cause della ricchezza delle Nazioni (1776) spiegò tale r. come il compenso specifico legato alla terra, distinto dall'apporto di capitale e lavoro. Rilevante fu il contributo dato all'elaborazione di Ricardo da T.R. Malthus il quale, in un saggio pubblicato nel 1797, rilevò come la fecondità umana incontrollata limiti inevitabilmente le possibilità di progresso sociale. Ogni miglioramento del livello di vita porta a un aumento di popolazione che lo annulla, e poiché in genere la popolazione aumenta più rapidamente della produzione dei viveri, tende a premere in maniera eccessiva sui mezzi di sostentamento, per cui il livello di vita della massa si manterrà a quello di sussistenza: non cadrà in permanenza al di sotto di questo minimo vitale, ma neppure aumenterà. A questa legge, Malthus faceva seguire l'enunciazione della legge della r., poi elaborata da Ricardo, secondo cui i viveri sono il prodotto della terra e la terra ha la peculiarità di avere un'estensione limitata e rendimenti diversi. Un coltivatore può permettersi di pagare di più per un terreno fertile che per uno meno fertile, per il fatto che ne può trarre raccolti più abbondanti. Dalle leggi malthusiane della popolazione e della r., Ricardo pervenne alla conclusione che, poiché la r. non contribuisce affatto alla produzione, il proprietario terriero è un monopolista, una sorta di parassita economico in grado di raccogliere un tributo da tutte le altre classi economiche. Egli rilevò inoltre che l'interesse del latifondista si opponeva comunque a quello di ogni altra classe sociale, con la quale si trovava inevitabilmente in conflitto. Ricardo presentò la sua teoria della r. come caratteristica dei fenomeni di ripartizione del prodotto, ponendo una precisa distinzione tra leggi che regolano il progresso della r. e leggi che regolano il progresso dei profitti. Espose chiaramente quella che chiamò teoria della r. differenziale, così definita perché basata sulla distinzione tra i canoni di affitto dei terreni più fertili rispetto a quelli dei terreni meno fertili, e legata al fatto che col crescere progressivo dei bisogni agricoli sorge inevitabilmente l'esigenza di cominciare a coltivare nuovi terreni meno fertili, sino allora esclusi, in quanto il costo elevato della lavorazione non veniva compensato dal livello del ricavo delle vendite dei prodotti; in questo modo, però, la r. dei terreni più fertili, e perciò meno onerosi da lavorare, tende ad aumentare sempre più. Secondo Ricardo, quindi, l'aumento delle r. è sempre effetto dell'aumento della ricchezza della Nazione e delle difficoltà che si frappongono alla provvista di alimenti per la popolazione in aumento. La teoria ricardiana è rimasta alla base dell'analisi del fenomeno delle r., anche se non sono mancate critiche da parte di economisti posteriori. K. Marx accettò l'impostazione teorica ricardiana di una r. differenziale, ma pose, accanto a questa, una r. assoluta dipendente dall'esistenza della proprietà privata dei terreni. Marx, infatti, sosteneva che la r. assoluta esiste in quanto, anche nella coltivazione del terreno peggiore, avviene un trasferimento di valore dal fattore lavoro alla merce prodotta e tale plus-valore è acquistato dall'imprenditore che lo può cedere tutto o in parte al proprietario del terreno. A differenza dell'impostazione marxista che non contraddice, ma integra la teoria differenziale ricardiana, impostazioni successive hanno intaccato la struttura stessa della teoria della r., in quanto basate non più sul solo elemento della fertilità iniziale del terreno, ma su un complesso di fattori che influenzano il costo di produzione sia a breve sia a lungo periodo. Dalla differenza di fertilità originaria si è passati, quindi, a considerare come base della r. la diversità di produttività in funzione di un ordinamento razionale della coltivazione e il livello del costo di produzione secondo l'andamento del mercato. • Mat. - Somma frazionata che viene corrisposta a scadenze prefissate a colui che ne beneficia. Le singole somme corrisposte vengono dette rate; se il valore delle rate è costante, si parla di r. costante, mentre nel caso contrario si parla di r. variabile; se il pagamento avviene a intervalli di tempo uguali, l'intervallo tra una rata e l'altra viene detto periodo della r. Distinzione importante è quella tra r. perpetua, corrisposta per un tempo teoricamente infinito, e r. temporanea, quando viene prefissato il termine in cui il pagamento delle rate verrà a cessare. Una r. si dice vitalizia, se dipende dall'essere o meno in vita una data persona, certa in caso contrario. In base alla modalità di pagamento, le r. si suddividono in: r. anticipata, se la prima rata viene corrisposta prima che sia trascorso un periodo dalla stipulazione del contratto, e pagabile anticipatamente, se il pagamento della prima rata avviene alla stipulazione del contratto; r. immediata, se la prima rata è versata dopo un periodo; r. differita, se la prima rata viene versata dopo un numero prefissato di periodi dalla stipulazione del contratto; r. frazionata, se il pagamento della rata avviene in più riprese nel corso di un periodo; r. continua, nel caso limite che la rata venga corrisposta con continuità nel corso del periodo. ║ Valore attuale di una r.: somma dei valori di tutte le rate, rapportata al tempo della stipulazione del contratto e calcolate tenendo conto di un tasso fisso di interesse. Tale valore corrisponde all'importo che è necessario versare alla stipulazione del contratto per ottenere il pagamento delle rate secondo le modalità stabilite. Analogamente, si dice valore della r. al tempo m l'importo che occorre versare al tempo m per ottenere la medesima corresponsione delle rate; esso corrisponde alla somma che viene versata in caso di rescissione del contratto.