L'atto o l'effetto del rovinare. ║ Distruzione. ║ Cosa che è
caduta, precipitata, rovinata. ║ Al plurale, ciò che resta di una
città, di antichi edifici, di rilevante interesse culturale. ║ Fig.
- Danno irreparabile di carattere economico morale e materiale. ║ Di
istituzioni e organismi politici ed economici, degrado diffuso, stato di incuria
e abbandono, completa decadenza, corruzione. ║ La cosa o la persona che
è causa del danno, del disfacimento. ║ Lett. - Impeto, moto
violento e travolgente. ║
In r.: gravemente danneggiato, rovinato.
• Dir. civ. -
R. di un edificio: secondo il Codice Civile italiano,
il proprietario è responsabile dei danni che si producono in un edificio
o in altra costruzione, salvo che non provi che la
r. non è dovuta
né a vizio di costruzione né a difetto di manutenzione. ║
Nel contratto di appalto, l'appaltante è responsabile nei confronti del
committente o dei suoi aventi causa se la
r. dell'edificio avviene, nel
corso di dieci anni dal compimento, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione. La
r., anche parziale, o l'esistenza di gravi difetti devono
essere denunciati entro un anno dalla scoperta e l'azione deve essere proposta
entro un anno dalla denuncia, a pena di prescrizione.
Rovine incaiche in Perù