(dal latino
rogatio, der. di
rogare: richiedere). Lit. - Nel culto
cattolico dell'antichità, generalmente al plurale, le processioni
penitenziali di propiziazione per l'agricoltura che, accompagnate dal canto di
litanie, si svolgevano lungo itinerari predeterminati. Si distinguevano
r.
straordinarie,
nelle quali si invocava l'aiuto della divinità
per scongiurare calamità naturali, quali tempeste, siccità,
inondazioni, o per resistere ad esse, e
r. ordinarie, nelle quali
si implorava il buon esito del raccolto. La revisione dell'anno liturgico,
statuita dal Concilio Vaticano II, ha soppresso le
r. maggiori; le
r. minori sono divenute semplicemente giorni di «pubbliche
supplicazioni» indette dalla Chiesa, nonché di ringraziamento al
Signore per i doni ricevuti. Il Concilio ha altresì delegato alle singole
conferenze episcopali la determinazione del tempo, della durata e della
modalità delle
r. • Dir. rom. - Nella Roma repubblicana, la
proposta che il magistrato presentava al popolo riunito nei comizi e che il
popolo poteva solo approvare o respingere, senza possibilità di proporre
emendamenti di alcun tipo. Sulla base dell'immutabilità della
r.,
si comprende perché venisse chiamata in questo modo anche quella parte
della
lex che ne costituiva la formulazione vera e propria; ciò
benché non si trattasse di una proposta, ma di una legge a tutti gli
effetti approvata. • Diplom. - Formula con cui il rogatorio dichiara di
aver scritto su richiesta e in presenza del rogante (o rogatore); ricorre
frequentemente il termine latino
rogatio.