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Rogatòria.

Dir. process. civ. - Atto con cui un'autorità giudiziaria richiede a un'altra di compiere determinate incombenze processuali. A seconda che l'autorità giudiziaria cui è rivolta si trovi al di fuori della competenza territoriale dell'autorità richiedente o all'estero, si distingue in r. interna e r. internazionale; quest'ultima va distinta a sua volta in r. attiva e r. passiva a seconda che sia diretta verso l'estero o provenga dall'estero. ║ R. interna: nel processo civile, il giudice istruttore delega il pretore del luogo; in base all'art. 203 Cod. Proc. Civ., su esclusiva richiesta di entrambe le parti e purché il presidente del Tribunale acconsenta, può recarsi personalmente il giudice medesimo fuori della circoscrizione del Tribunale. ║ R. internazionale: in materia civile, la r. attiva è disciplinata dall'art. 204 Cod. Proc. Civ., in base al quale «le r. dei giudici italiani alle autorità estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica»; oltre a ciò, «quando la r. riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare»; comprensibilmente, dunque, l'ordinamento dello Stato straniero interessato influenza in modo determinante l'esecuzione della r. Per quanto riguarda la r. passiva, valgono gli artt. 69 e 70 della L. 31-5-1995, n. 218, nonché le due Convenzioni dell'Aia sulla procedura civile, del 1905 e del 1954. In accordo con le normative suddette, il giudice straniero deve inoltrare la richiesta di r. per via diplomatica o mediante ricorso; sarà poi la Camera di Consiglio della Corte d'Appello del luogo interessato a rendere esecutivi, tramite decreto, i provvedimenti del giudice straniero concernenti i mezzi di prova da raccogliere in Italia. Esistono valide ragioni che inducono, talvolta, a respingere la r.: ad esempio, quando la sua esecuzione non è di competenza del potere giudiziario o può danneggiare la sovranità o la sicurezza dello Stato richiesto. In seguito alla Convenzione dell'Aia sull'assunzione delle prove all'estero del 1970, furono introdotte alcune innovazioni in materia di trasmissione delle r., che prevedono la nomina di un'apposita autorità (per l'Italia è il ministro degli Esteri): ad essa soltanto vanno indirizzate le r., ed è poi suo compito esclusivo inviarle all'autorità competente. • Dir. process. pen. - R. interna: nel processo penale, l'autorità giudiziaria può procedere personalmente oppure delegare la corrispondente autorità competente per territorio, in genere il pubblico ministero. Quest'ultimo è tenuto ad attenersi esclusivamente all'atto delegato; tuttavia, in presenza di ragioni di particolare urgenza o per altri gravi motivi, il pubblico ministero ha il diritto e il dovere di provvedere a tutto ciò che ritenga necessario (art. 370 Cod. Proc. Pen.). Il giudice delle indagini preliminari, quando deve interrogare una persona in stato di custodia cautelare, può chiedere che vi provveda il giudice delle indagini preliminari del luogo (art. 294 Cod. Proc. Pen.); l'assunzione delle prove con incidente probatorio, invece, può essere delegata solamente quando, per ragioni di urgenza, non può essere effettuata nell'ambito della circoscrizione del giudice competente (art. 398 Cod. Proc. Pen.). ║ R. internazionale: in materia penale, in Italia la r. è regolamentata dagli artt. 732 e seguenti Cod. Proc. Pen., oltre che dalle convenzioni internazionali applicabili in forza dell'art. 696 Cod. Proc. Pen. Per quanto riguarda la r. attiva, l'art. 727 Cod. Proc. Pen. stabilisce che essa venga inviata dal ministro di Grazia e Giustizia; soltanto in casi di particolare urgenza, il giudice richiedente è autorizzato a rivolgersi direttamente agli agenti diplomatici o consolari. Spetta parimenti al ministro di Grazia e Giustizia la valutazione delle richieste di r. passiva cui, in genere, non viene dato luogo nei seguenti casi: qualora compromettano la sovranità o la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico o la tutela della persona; qualora vi sia motivo di credere che considerazioni di vario genere possano mettere a rischio lo svolgimento o l'esito stesso del processo; qualora l'imputato non si sia espresso favorevolmente nei confronti della r. Il ministro, inoltre, può rifiutarsi di dar corso alla r. che implichi la deposizione di un testimone davanti all'autorità giudiziaria straniera, qualora reputi che lo Stato richiedente non sia in grado di garantire l'immunità della persona citata (art. 723 Cod. Proc. Pen.). Spetta poi alla Corte d'Appello del luogo rendere esecutiva con ordinanza la r., purché vengano rispettate le seguenti condizioni: gli atti richiesti non devono essere contrari alla legge o all'ordine pubblico; il fatto per cui procede l'autorità straniera deve essere considerato reato anche dalla legge italiana; l'imputato deve essere protetto da atti discriminatori; la r. non deve compromettere indagini o processi in via di svolgimento in Italia (art. 724). Per l'esecuzione degli atti previsti, la Corte d'Appello delega uno dei suoi componenti o il giudice delle indagini preliminari, che agirà nel pieno rispetto del Codice di Procedura Penale, a meno che l'autorità straniera non richieda espressamente l'osservanza di particolari norme che, tuttavia, non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano (art. 725). La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo nel 1959 e integrata da un protocollo del 1978, indicò una serie di condizioni in presenza delle quali la r. non può essere eseguita. Tra esse, ricordiamo i casi in cui la r. è contraria agli interessi dello Stato richiesto, riguarda reati di natura politica, reati militari o l'esecuzione di arresti e condanne. La Convenzione, inoltre, stabilì che la trasmissione della richiesta deve interessare esclusivamente i ministri di Grazia e Giustizia; solo in casi di estrema urgenza devono essere coinvolte le autorità giudiziarie competenti.