Azione ostile nei confronti di chi si ritiene che abbia compiuto in precedenza
un'azione ugualmente ostile:
per r. sganciarono bombe sulle basi militari di
quel Paese. • Dir. pen. - Discriminante prevista nei casi di ingiuria,
specificata dall'art. 599 Cod. Pen., in base alla quale, se le offese sono
reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli
offensori, purché nessuno dei due abbia presentato querela. • Dir.
internaz. - Adozione di misure ostili da parte di uno Stato nei confronti di un
altro, come risposta a un simile comportamento di quest'ultimo. La
r. si
differenzia dalla rappresaglia per il fatto di essere misura pienamente
legittima; a volte, anzi, essa costituisce l'adempimento di un obbligo assunto
da parte di uno Stato nei confronti degli altri Stati della comunità
internazionale.